Prescrizioni del Garante n. 163 del 21/03/2024
Provvedimento del 21 marzo 2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl Garante interviene nei confronti di Porsche Financial Services Italia S.p.A. a seguito di una violazione dei dati personali subita dal responsabile del trattamento Sefin S.p.A. mediante attacco ransomware con cifratura ed esfiltrazione di dati da server contenenti informazioni anagrafiche, di contatto, finanziarie/creditizie e documenti di identità. L’Autorità ritiene che la violazione presenti un rischio elevato per i diritti e le libertà degli interessati e contesta la mancata comunicazione individuale prevista dall’art. 34 GDPR. Con provvedimento del 21 marzo 2024 il Garante ingiunge al titolare di comunicare senza ritardo e comunque entro 15 giorni la violazione agli interessati coinvolti e raggiungibili, fornendo almeno le informazioni richieste dall’art. 34, par. 2, GDPR, nonché di trasmettere entro 30 giorni un riscontro documentato sulle iniziative adottate. È inoltre disposta l’annotazione nel registro interno dell’Autorità.
Porsche Financial Services Italia S.p.A.: ordine di comunicare agli interessati una violazione dati da attacco ransomware con esfiltrazione
Porsche Financial Services Italia S.p.A. – ordine di comunicazione agli interessati per data breach con esfiltrazione
Il Garante per la protezione dei dati personali interviene a seguito di una violazione dei dati personali notificata da Porsche Financial Services Italia S.p.A., relativa a un attacco ransomware subito dal responsabile del trattamento Sefin S.p.A. La violazione ha comportato la cifratura e l’esfiltrazione di dati presenti su alcuni server, con coinvolgimento di dati anagrafici, di contatto, finanziari/creditizi e documenti di identità.
Origine del procedimento e fatti accertati
L’Autorità apprende l’evento tramite notifica ex art. 33 GDPR del 24 gennaio 2024, integrata il 2 febbraio 2024. L’attacco, avvenuto il 21 gennaio 2024, ha interessato 5 dei 195 server gestiti dal responsabile del trattamento. Secondo quanto riportato nel provvedimento, siti internet dedicati alla raccolta e diffusione di rivendicazioni di attacchi ransomware hanno dato pubblicità all’esfiltrazione e alla possibile pubblicazione online dei dati sottratti.
Dati personali coinvolti
La violazione riguarda diverse categorie di dati personali:
- dati anagrafici: nome, cognome, sesso, data e luogo di nascita, codice fiscale;
- dati di contatto: indirizzo postale o e-mail, numero di telefono fisso o mobile;
- dati finanziari o creditizi: numero di conto corrente, dettagli della carta di credito, posizione debitoria;
- dati relativi a documenti di identificazione/riconoscimento: carta di identità, passaporto, patente, CNS.
Il Garante sottolinea che la combinazione di dati di diversa natura, in particolare finanziari e documentali, aumenta sensibilmente il rischio per gli interessati.
Valutazione del rischio ai sensi degli artt. 33 e 34 GDPR
Il titolare aveva ritenuto che la violazione non fosse suscettibile di presentare un rischio elevato per i diritti e le libertà delle persone fisiche e, quindi, non aveva proceduto alla comunicazione agli interessati ex art. 34 GDPR. L’Autorità, al contrario, ritiene che la violazione presenti un rischio elevato, tenendo conto:
- della natura dell’evento, consistente in un attacco ransomware con esfiltrazione;
- della natura e sensibilità dei dati coinvolti;
- della gravità e persistenza delle possibili conseguenze;
- del rischio di furto di identità, divulgazione di informazioni patrimoniali e danno reputazionale;
- del fatto che il titolare opera nel settore del credito, ambito che richiede un elevato livello di responsabilizzazione e trasparenza.
Il provvedimento richiama i considerando 75, 76 e 86 GDPR, nonché le Linee guida 9/2022 sulla notifica delle violazioni dei dati personali e le Linee guida 01/2021 su esempi riguardanti la notifica di una violazione.
Mancata dimostrazione delle esenzioni ex art. 34, par. 3, GDPR
Il Garante osserva che la società non ha dimostrato la sussistenza di alcuna condizione esimente prevista dall’art. 34, par. 3, GDPR, né ha provato che la comunicazione individuale richiedesse uno sforzo sproporzionato. Viene richiamato il principio di responsabilizzazione, secondo cui il titolare deve essere in grado di dimostrare all’Autorità le ragioni della mancata comunicazione diretta agli interessati.
Ordine del Garante: comunicazione agli interessati
Ai sensi degli artt. 34, par. 4, e 58, par. 2, lett. e), GDPR, il Garante ingiunge alla società di comunicare la violazione ai soggetti coinvolti e raggiungibili, senza ingiustificato ritardo e comunque entro quindici giorni dalla ricezione del provvedimento. La comunicazione deve contenere almeno le informazioni previste dall’art. 34, par. 2, GDPR, e in particolare:
- la natura della violazione;
- le possibili conseguenze;
- i dati di contatto del responsabile della protezione dei dati o di altro punto di contatto;
- le misure adottate per porre rimedio alla violazione e attenuarne gli effetti negativi.
Per gli interessati i cui dati siano idonei a determinare un rischio "alto" in caso di diffusione illecita, la comunicazione deve essere individuale. Per i dati anagrafici e di contatto, la comunicazione individuale resta la regola, salvo comprovata eccessiva onerosità; in tal caso, il provvedimento consente la sostituzione con un avviso pubblicato sul sito web per almeno due settimane e una campagna social mirata.
Obbligo di documentazione e riscontro all’Autorità
La società deve documentare le scelte effettuate e le attività conseguenti, in conformità al principio di responsabilizzazione. Inoltre, ai sensi degli artt. 58, par. 1, lett. a), GDPR e 157 del Codice privacy, deve trasmettere al Garante, entro trenta giorni, un riscontro adeguatamente documentato sulle iniziative intraprese per dare esecuzione all’ordine.
Profili sanzionatori e rimedi
Il provvedimento richiama la previsione dell’art. 83, par. 6, GDPR, secondo cui l’inosservanza di un ordine impartito dall’Autorità ai sensi dell’art. 58, par. 2, è punita con sanzioni amministrative pecuniarie fino a 20 milioni di euro o, per le imprese, fino al 4% del fatturato mondiale totale annuo dell’esercizio precedente, se superiore. È inoltre ricordato che il mancato riscontro alla richiesta dell’Autorità è sanzionato ai sensi degli artt. 83, par. 5, lett. e), GDPR e 166 del Codice privacy.
Esito del procedimento
Il Garante dispone infine l’annotazione del provvedimento nel registro interno delle violazioni e delle misure adottate. Resta salva ogni ulteriore determinazione, anche sanzionatoria, all’esito dell’istruttoria ancora in corso. Avverso il provvedimento è ammessa opposizione all’autorità giudiziaria ordinaria nei termini di legge.
Punti principali
Origine del procedimento e dinamica della violazione
L’Autorità viene a conoscenza della vicenda tramite notifica di violazione del 24 gennaio 2024, poi integrata il 2 febbraio 2024, presentata da Porsche Financial Services Italia S.p.A. Il fatto origina da un attacco hacker subito il 21 gennaio 2024 dal responsabile del trattamento Sefin S.p.A., che ha causato la cifratura e la successiva esfiltrazione dei dati presenti in 5 dei 195 server gestiti dal responsabile.
Categorie di dati coinvolti
La violazione riguarda dati anagrafici, dati di contatto, dati finanziari o creditizi e dati di identificazione/riconoscimento. Tra questi rientrano nome, cognome, sesso, data e luogo di nascita, codice fiscale, indirizzi, numeri telefonici, numero di conto corrente, dettagli carta di credito, posizione debitoria, carta d’identità, passaporto, patente e CNS.
Valutazione del rischio e obbligo di comunicazione
Il titolare aveva ritenuto che la violazione non fosse suscettibile di presentare un rischio elevato e, per tale motivo, non aveva comunicato l’evento agli interessati. Il Garante, richiamando gli artt. 33 e 34 GDPR, i considerando 75, 76 e 86 e le linee guida europee sulla notifica delle violazioni, conclude invece che la violazione presenta un rischio elevato, anche per la natura dei dati coinvolti e per il ruolo del titolare nel settore del credito.
Ragioni della decisione del Garante
L’Autorità valorizza la gravità e la persistenza delle possibili conseguenze per gli interessati, tra cui furto di identità, divulgazione di informazioni sullo stato patrimoniale e danno reputazionale. Rileva inoltre che la pubblicazione dell’esfiltrazione su siti specializzati in ransomware conferma la possibile diffusione dei dati. Il Garante osserva anche che il titolare non ha dimostrato la sussistenza di una condizione esimente ex art. 34, par. 3, GDPR, né lo sforzo sproporzionato richiesto da una comunicazione individuale.
Ordine impartito e termini
Ai sensi degli artt. 34, par. 4, e 58, par. 2, lett. e), GDPR, il Garante ingiunge alla società di comunicare la violazione agli interessati coinvolti e raggiungibili senza ingiustificato ritardo e comunque entro 15 giorni dalla ricezione del provvedimento, fornendo almeno le informazioni di cui all’art. 34, par. 2, GDPR. Per i dati a rischio elevato la comunicazione deve essere individuale; per gli altri dati, la comunicazione individuale può essere sostituita, solo in caso di comprovata eccessiva onerosità, da un avviso sul sito web per almeno due settimane e da una campagna social mirata.
Obblighi di riscontro e conseguenze
La società deve trasmettere all’Autorità, entro 30 giorni, un riscontro adeguatamente documentato sulle iniziative adottate. Il provvedimento richiama inoltre la sanzione prevista dall’art. 83, par. 6, GDPR in caso di inosservanza di un ordine dell’Autorità, fino a 20 milioni di euro o al 4% del fatturato mondiale annuo, e ricorda che il mancato riscontro è punito ai sensi degli artt. 83, par. 5, lett. e), GDPR e 166 del Codice privacy.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Garante Privacy, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Garante Privacy
- Provvedimento · 21 mar 2024Deliberazione n. 184 del 21/03/2024
- Provvedimento · 21 mar 2024Prescrizioni del Garante n. 169 del 21/03/2024
- Provvedimento · 21 mar 2024Prescrizioni del Garante n. 162 del 21/03/2024
- Provvedimento · 21 mar 2024Ordinanza ingiunzione o revoca n. 195 del 21/03/2024
- Provvedimento · 21 mar 2024Avvertimento n. 179 del 21/03/2024
- Provvedimento · 21 mar 2024Ordinanza ingiunzione o revoca n. 194 del 21/03/2024
Cerchi altro? Cerca gratis in Garante Privacy →