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Provvedimento

Ordinanza ingiunzione o revoca n. 195 del 21/03/2024

Provvedimento del 21 marzo 2024

Garante Privacy195

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il Garante ha ritenuto illecita la condotta dell’Azienda sanitaria locale Roma 3 per non aver notificato tempestivamente all’Autorità e per non aver adeguatamente documentato una violazione dei dati personali connessa all’attacco ransomware ai sistemi gestiti da LAZIOcrea. L’incidente ha comportato l’indisponibilità di alcuni servizi e applicativi utilizzati dall’Azienda per trattamenti di dati sulla salute. Accertata la violazione dell’art. 33, parr. 1 e 5, GDPR, il Garante ha irrogato una sanzione amministrativa pecuniaria di 10.000 euro, valutando la gravità complessiva come bassa ma rilevando comunque l’assenza di una notifica e di una documentazione idonea a giustificare la scelta di non notificare.

Azienda sanitaria locale Roma 3 sanzionata per omessa/inesatta notifica e documentazione di un data breach ransomware che ha coinvolto sistemi con dati sulla salute

Azienda sanitaria locale Roma 3: omessa notifica e insufficiente documentazione di un data breach ransomware

Il provvedimento riguarda l’Azienda sanitaria locale Roma 3, destinataria di una sanzione amministrativa pecuniaria per la mancata notifica al Garante e la mancata adeguata documentazione di una violazione dei dati personali connessa a un attacco ransomware ai sistemi gestiti da LAZIOcrea S.p.a. L’episodio ha interessato servizi e applicativi utilizzati dall’Azienda per trattamenti di dati relativi alla salute.

Origine del procedimento e contesto fattuale

L’istruttoria è stata avviata a seguito di notizie stampa e delle notifiche di violazione trasmesse dalla Regione Lazio e dal Consiglio regionale. L’Autorità ha acquisito informazioni da LAZIOcrea, ha svolto attività ispettive e ha chiesto ulteriori elementi a diversi titolari del trattamento coinvolti, tra cui l’Azienda sanitaria locale Roma 3.

L’attacco informatico è stato ricostruito come un incidente di tipo ransomware che ha colpito i sistemi del data center regionale. LAZIOcrea ha rappresentato che l’accesso iniziale sarebbe avvenuto tramite la compromissione di credenziali di un dipendente utilizzate per l’accesso da remoto via VPN e che, sfruttando vulnerabilità di un server con software obsoleto, i soggetti malintenzionati avrebbero ottenuto credenziali con privilegi amministrativi. La Società ha anche riferito che, allo stato delle analisi, non risultavano evidenze di esfiltrazione dei dati.

Misure di sicurezza esistenti e risposta all’incidente

LAZIOcrea ha dichiarato che il data center e le procedure aziendali per la sicurezza e la protezione dei dati erano certificati ISO 27001. Ha inoltre descritto le misure tecniche e organizzative in essere al momento dell’incidente: autenticazione tramite Active Directory, password policy differenziate, segregazione dei sistemi e delle reti, presenza di firewall, backup giornalieri, procedura di gestione incidenti e piano di business continuity e disaster recovery.

Dopo l’incidente, la Società ha riferito di aver messo in campo un team di crisi, consulenti esterni per incident response e cyber security, verifiche forensi, bonifica dei sistemi, ripristino progressivo delle applicazioni, uso di ambienti cloud ponte, rafforzamento del monitoraggio, introduzione dell’autenticazione a due fattori, revisione delle password policy, nuovo sistema di backup e riallineamento delle regole di filtering. Alcuni servizi sono stati successivamente erogati in cloud, tra cui il sistema di prenotazione delle prestazioni sanitarie e l’Anagrafe vaccinale regionale.

Posizione dell’Azienda sanitaria locale Roma 3

L’Azienda ha dichiarato di aver chiesto alla Regione Lazio e a LAZIOcrea chiarimenti sull’impatto del data breach, di aver isolato la connettività verso il data center regionale e di aver svolto analisi interne, tutte concluse negativamente quanto a danni o propagazione del malware sui propri sistemi. Ha inoltre indicato di aver attivato comunicazioni agli utenti e un call center alternativo per le prenotazioni.

Nonostante ciò, l’Autorità ha rilevato che l’Azienda, in quanto titolare del trattamento per i propri sistemi e trattamenti coinvolti, non ha effettuato la notifica ex art. 33, par. 1, GDPR. Inoltre, la documentazione prodotta non conteneva elementi sufficienti a dimostrare l’analisi del rischio, gli effetti e le conseguenze della violazione, né il ragionamento alla base della decisione di non notificare. È stata quindi contestata anche la violazione dell’art. 33, par. 5, GDPR.

Quadro normativo richiamato

Il Garante ha richiamato, in particolare:

  • l’art. 5, par. 1, lett. f), GDPR, sul principio di integrità e riservatezza;
  • l’art. 33 GDPR, in materia di notifica della violazione all’autorità di controllo e documentazione della stessa;
  • l’art. 4, par. 1, n. 15, GDPR e il considerando 35, per la nozione di dati relativi alla salute;
  • le Linee guida EDPB 9/2022 sulla notifica delle violazioni dei dati personali;
  • le Linee guida EDPB 01/2021 con esempi di violazioni, incluse quelle da ransomware;
  • l’art. 58, par. 2, lett. i), e l’art. 83 GDPR, per il potere sanzionatorio;
  • l’art. 166 del Codice privacy e l’art. 17 del Regolamento n. 1/2019 del Garante.

Il Garante ha evidenziato che nei casi di ransomware la violazione può riguardare sia la disponibilità sia, in presenza di intrusione o accesso ai dati, anche la riservatezza, imponendo al titolare di valutare e documentare il rischio caso per caso.

Valutazione dell’illiceità

Secondo il Garante, l’Azienda non ha dimostrato che, con riferimento ai trattamenti di propria competenza, fosse improbabile un rischio per i diritti e le libertà degli interessati. Al contrario, la disponibilità, anche prolungata, di alcuni sistemi utilizzati per dati sulla salute è stata compromessa, e ciò avrebbe richiesto almeno una notifica all’Autorità o, quanto meno, una documentazione adeguata della scelta di non notificare.

L’Autorità ha osservato che la successiva trasmissione di informazioni o richieste di chiarimento alla Regione e a LAZIOcrea non equivale alla notifica prevista dall’art. 33 GDPR. Ha inoltre ritenuto insufficiente la documentazione interna prodotta dall’Azienda, poiché priva di dati chiave sulle conseguenze, sul rischio e sul fondamento delle decisioni adottate.

Sanzione e criteri di quantificazione

Accertata la violazione dell’art. 33, parr. 1 e 5, GDPR, il Garante ha applicato una sanzione amministrativa pecuniaria di euro 10.000. Nella quantificazione ha considerato:

  • la natura dell’illecito, relativo alla mancata notifica e documentazione di un data breach;
  • l’interessamento di dati sulla salute;
  • la collaborazione prestata dall’Azienda;
  • il contesto emergenziale Covid-19;
  • la tardiva e parziale informazione ricevuta dal responsabile del trattamento;
  • l’assenza di precedenti rilevanti.

Richiamando le Guidelines 04/2022 sul calcolo delle ammende, il Garante ha qualificato la gravità complessiva come bassa, pur ritenendo necessaria una sanzione effettiva, proporzionata e dissuasiva.

Dispositivo

Il provvedimento:

  • dichiara l’illiceità del trattamento effettuato dall’Azienda sanitaria locale Roma 3 per violazione dell’art. 33, parr. 1, 2 e 5, GDPR, nei termini indicati in motivazione;
  • ordina il pagamento di euro 10.000 a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria;
  • precisa la facoltà di definizione agevolata con pagamento della metà della sanzione entro 30 giorni, ai sensi dell’art. 166, comma 8, del Codice;
  • ingiunge il pagamento entro 30 giorni dalla notificazione in caso di mancata definizione;
  • dispone la pubblicazione integrale del provvedimento sul sito del Garante e l’annotazione nel registro interno dell’Autorità;
  • indica la possibilità di ricorso all’autorità giudiziaria ordinaria entro 30 giorni dalla comunicazione, ovvero 60 giorni se il ricorrente risiede all’estero.

Punti principali

Origine dell’istruttoria e descrizione dell’incidente

L’Autorità è intervenuta a seguito di notizie stampa e delle notifiche di violazione trasmesse dalla Regione Lazio e dal Consiglio regionale in relazione a un attacco informatico ai sistemi gestiti da LAZIOcrea S.p.a., responsabile del trattamento per conto della Regione e di diversi enti sanitari, tra cui l’Azienda sanitaria locale Roma 3. L’attacco, di tipo ransomware, ha interessato il data center regionale e ha determinato l’indisponibilità di numerosi servizi e applicativi, con ripercussioni anche su trattamenti di dati relativi alla salute.

Posizione della Società responsabile del trattamento

LAZIOcrea ha informato il Garante di aver rilevato l’attacco nella notte tra il 31 luglio e il 1° agosto 2021, di aver messo offline i sistemi per contenere i danni e di aver avviato verifiche forensi e attività di ripristino. La Società ha rappresentato che non vi sarebbero state evidenze di esfiltrazione dei dati e che i servizi essenziali non erano stati interrotti. Ha inoltre ricostruito la possibile origine dell’attacco in un account compromesso tramite backdoor installata sul PC di un dipendente in smart working e ha descritto le misure già in essere, tra cui certificazione ISO 27001, backup, segregazione di rete e procedure di gestione incidenti.

Misure adottate dopo l’incidente

Dopo la violazione, LAZIOcrea ha riferito di aver costituito un team di crisi, coinvolto consulenti esterni, riattivato progressivamente i sistemi, rafforzato i controlli di sicurezza, introdotto l’autenticazione a due fattori, modificato le password policy, riorganizzato la gestione dei backup e revisionato le regole di filtering e monitoraggio. Alcuni servizi sono stati ripristinati in ambiente cloud e sono state svolte ulteriori azioni di bonifica e reinstallazione dei server del dominio.

Rilievi specifici nei confronti dell’Azienda sanitaria locale Roma 3

L’Azienda ha dichiarato di aver isolato la connettività verso il data center regionale, di aver verificato l’assenza di propagazione del malware sui propri sistemi e di aver attivato canali alternativi per l’erogazione dei servizi e per informare gli utenti. Tuttavia, il Garante ha rilevato che, a fronte dell’indisponibilità anche prolungata di alcuni sistemi gestiti dalla Società e utilizzati dall’Azienda per trattamenti di dati sulla salute, l’Azienda non ha notificato la violazione all’Autorità ai sensi dell’art. 33, par. 1, GDPR e non ha adeguatamente documentato le valutazioni svolte e le ragioni della mancata notifica, in violazione anche dell’art. 33, par. 5, GDPR.

Valutazione del Garante e sanzione

Il Garante ha ritenuto che la mancata notifica e l’insufficiente documentazione integrassero una violazione dell’art. 33, parr. 1 e 5, GDPR. Nella quantificazione della sanzione sono stati considerati la natura dei dati coinvolti, l’assenza di precedenti, la piena collaborazione dell’Azienda, il contesto emergenziale Covid-19 e la tardiva e parziale informazione ricevuta dal responsabile del trattamento. La sanzione è stata determinata in 10.000 euro, ritenuta effettiva, proporzionata e dissuasiva.

Come è indicizzato

Materiedata breachsanzioni gdprdati sanitarimisure di sicurezzapubblica amministrazione

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