Prescrizioni del Garante n. 169 del 21/03/2024
Provvedimento del 21 marzo 2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl Garante interviene su una violazione dei dati personali subita dal responsabile del trattamento Sefin S.p.A. nell’ambito dei servizi resi a Fedluc S.r.l., a seguito di un attacco hacker con cifratura ed esfiltrazione di dati da alcuni server. Ritenendo che la violazione presenti un rischio elevato per i diritti e le libertà delle persone fisiche, il Garante ordina alla società di comunicare l’accaduto agli interessati coinvolti, fornendo le informazioni previste dall’art. 34, par. 2, GDPR. Vengono inoltre fissati un termine di 15 giorni per la comunicazione e di 30 giorni per il riscontro documentato all’Autorità, con richiamo alle conseguenze sanzionatorie in caso di inosservanza.
Fedluc S.r.l.: ordine di comunicare agli interessati una violazione dei dati personali derivante da attacco ransomware con esfiltrazione di dati
Fedluc S.r.l. - ordine di comunicazione agli interessati a seguito di data breach con esfiltrazione
Il provvedimento riguarda Fedluc S.r.l., titolare del trattamento, nell’ambito di una violazione dei dati personali verificatasi presso il responsabile del trattamento Sefin S.p.A. a seguito di un attacco ransomware con cifratura ed esfiltrazione di dati da alcuni server. L’Autorità interviene ai sensi dell’art. 34 GDPR, ritenendo necessario imporre la comunicazione della violazione agli interessati coinvolti.
Fatti e origine della notifica
Il Garante viene informato tramite notifica di violazione del 26 gennaio 2024, poi integrata il 2 febbraio 2024. La violazione si colloca al 21 gennaio 2024 e riguarda un attacco hacker subito da Sefin S.p.A., che ha comportato la cifratura e la successiva esfiltrazione di dati e documenti presenti in 5 dei 195 server gestiti. I dati coinvolti comprendono:
- dati anagrafici: nome, cognome, sesso, data e luogo di nascita, codice fiscale;
- dati di contatto: indirizzo postale o e-mail, numero di telefono;
- dati finanziari o creditizi: numero di conto corrente, dettagli carta di credito, posizione debitoria;
- dati di identificazione/riconoscimento: carta di identità, passaporto, patente, CNS.
L’Ufficio rileva anche la pubblicazione online di rivendicazioni dell’attacco su siti dedicati al ransomware, con indicazione dell’avvenuta esfiltrazione e della possibile diffusione dei dati.
Valutazione del rischio
Fedluc S.r.l. aveva dichiarato, nella notifica integrativa, di ritenere che la violazione non fosse suscettibile di presentare un rischio elevato per i diritti e le libertà delle persone fisiche e, per tale ragione, di non aver informato gli interessati. Il Garante non condivide tale valutazione.
L’Autorità richiama i considerando 75 e 76 GDPR e i criteri indicati nelle Linee guida 9/2022 sulla notifica delle violazioni, che impongono di considerare:
- tipo di violazione;
- natura, sensibilità e volume dei dati;
- facilità di identificazione degli interessati;
- gravità delle possibili conseguenze;
- caratteristiche degli interessati;
- caratteristiche del titolare;
- numero di interessati coinvolti.
Alla luce della natura dell’attacco ransomware con esfiltrazione, delle categorie di dati compromesse e delle possibili conseguenze, il Garante ritiene sussistente un rischio elevato, anche in ragione del ruolo del titolare nel settore del credito, che esige un elevato grado di affidabilità e trasparenza.
Obbligo di comunicazione agli interessati ex art. 34 GDPR
Il provvedimento applica l’art. 34, par. 1, GDPR, secondo cui, quando la violazione presenta un rischio elevato, il titolare deve comunicare la violazione all’interessato senza ingiustificato ritardo, salvo le eccezioni del par. 3, ritenute non pertinenti nel caso concreto.
Il Garante richiama anche:
- le Linee guida 9/2022 sulla notifica;
- le Linee guida 01/2021 sui casi di violazione;
- le Linee guida sulla trasparenza del Gruppo di Lavoro Articolo 29.
In particolare, viene evidenziato che nei ransomware con esfiltrazione la comunicazione agli interessati è una buona pratica e una misura di mitigazione, poiché la violazione colpisce non solo la disponibilità ma anche la riservatezza dei dati; inoltre, la compresenza di dati finanziari e documenti di identità aumenta il rischio di furto di identità e di ulteriori pregiudizi.
Prescrizione impartita e contenuto della comunicazione
Ai sensi degli artt. 34, par. 4, e 58, par. 2, lett. e), GDPR, il Garante ingiunge a Fedluc S.r.l. di comunicare la violazione a tutti gli interessati coinvolti e raggiungibili, senza ritardo e comunque entro 15 giorni dalla ricezione del provvedimento.
La comunicazione deve contenere almeno le informazioni di cui all’art. 34, par. 2, GDPR, e in particolare:
- la natura della violazione;
- le possibili conseguenze;
- i recapiti del DPO o di altro punto di contatto;
- le misure adottate o da adottare per porre rimedio e attenuare gli effetti negativi.
Il Garante richiede che la comunicazione sia individuale, soprattutto per gli interessati i cui dati finanziari o i documenti di identità siano stati coinvolti, poiché tali dati sono idonei a determinare un rischio alto se diffusi illecitamente.
Gestione differenziata degli interessati e onerosità sproporzionata
Per gli interessati collegati a dati anagrafici e di contatto, il provvedimento prevede parimenti una comunicazione individuale, salvo il caso di comprovata eccessiva onerosità. In tale ipotesi, la comunicazione può essere sostituita da:
- un avviso pubblicato sul sito web del titolare per almeno due settimane;
- una campagna social mirata.
Le scelte compiute e le attività conseguenti devono essere adeguatamente documentate in base al principio di accountability.
Riscontro al Garante, registro interno e profili sanzionatori
Fedluc S.r.l. deve trasmettere all’Autorità, entro 30 giorni dalla ricezione del provvedimento, un riscontro documentato sulle iniziative adottate per adempiere all’ordine.
Il Garante richiama inoltre:
- l’art. 83, par. 6, GDPR, per l’inosservanza di un ordine impartito dall’Autorità di controllo;
- l’art. 83, par. 5, lett. e), GDPR e l’art. 166 del Codice privacy, per il mancato riscontro alla richiesta dell’Autorità.
Viene infine disposta l’annotazione del provvedimento nel registro interno dell’Autorità previsto dall’art. 57, par. 1, lett. u), GDPR. Resta salva ogni ulteriore determinazione, anche sanzionatoria, all’esito della definizione dell’istruttoria ancora in corso.
Punti principali
Origine del procedimento e fatti della violazione
L’Autorità viene a conoscenza della vicenda tramite notifica di violazione dei dati personali del 26 gennaio 2024, integrata il 2 febbraio 2024, effettuata da Fedluc S.r.l. La violazione deriva da un attacco hacker subito il 21 gennaio 2024 dal responsabile del trattamento Sefin S.p.A., con cifratura e successiva esfiltrazione di dati e documenti presenti in 5 dei 195 server gestiti. I dati coinvolti comprendono dati anagrafici, dati di contatto, dati finanziari o creditizi e dati relativi a documenti di identità.
Valutazione del rischio e obbligo di comunicazione agli interessati
Il titolare aveva ritenuto che la violazione non fosse suscettibile di presentare un rischio elevato e aveva quindi escluso la comunicazione agli interessati ai sensi dell’art. 34 GDPR. Il Garante, invece, valuta che la violazione presenti un rischio elevato, considerando natura dell’attacco, categorie di dati coinvolti, possibili conseguenze gravi e persistenti, nonché il ruolo del titolare nel settore del credito. Viene richiamato l’art. 34, par. 1 e 3, GDPR, oltre alle linee guida europee sulla notifica e ai casi di violazione, che evidenziano l’elevato rischio nei ransomware con esfiltrazione e la maggiore criticità dei dati finanziari e dei documenti di identità.
Ordine impartito e modalità della comunicazione
Ai sensi degli artt. 34, par. 4, e 58, par. 2, lett. e), GDPR, il Garante ingiunge a Fedluc S.r.l. di comunicare senza ritardo e comunque entro 15 giorni dalla ricezione del provvedimento la violazione a tutti gli interessati coinvolti e raggiungibili, fornendo almeno le informazioni richieste dall’art. 34, par. 2, GDPR. La comunicazione deve descrivere natura e possibili conseguenze della violazione, indicare i dati di contatto del DPO o di altro punto di contatto e illustrare le misure adottate per porre rimedio e attenuare gli effetti negativi.
Criteri di priorità e misure alternative
Il provvedimento distingue tra dati a rischio "alto" e dati a rischio inferiore. Per gli interessati i cui dati finanziari o i documenti di identità siano stati coinvolti, la comunicazione deve essere individuale. Per i dati anagrafici e di contatto, la comunicazione individuale è comunque richiesta, salvo comprovata eccessiva onerosità; in tal caso può essere sostituita da un avviso sul sito web per almeno due settimane e da una campagna social mirata. Il Garante chiede che le scelte effettuate e le attività conseguenti siano documentate in ossequio al principio di responsabilizzazione.
Riscontro all’Autorità e profili sanzionatori
Fedluc S.r.l. deve trasmettere all’Autorità, entro 30 giorni dalla ricezione del provvedimento, un riscontro adeguatamente documentato sulle iniziative intraprese. Il Garante richiama l’art. 83, par. 6, GDPR sull’inosservanza degli ordini impartiti dall’Autorità di controllo e l’art. 83, par. 5, lett. e), GDPR e l’art. 166 del Codice privacy per il mancato riscontro. Rimane riservata ogni ulteriore determinazione, anche sanzionatoria, all’esito dell’istruttoria.
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