Sentenza del 10/03/2017 n. 6158 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il controricorso del Ministero dell'Economia e delle Finanze, non essendo quest'ultimo un soggetto intimato nel giudizio. Preso atto della rinuncia al ricorso, ha dichiarato estinto il processo ai sensi dell'art. 391 c.p.c. e ha condannato la ricorrente al pagamento delle spese processuali, liquidate in 9.500 euro, oltre eventuali spese prenotate a debito e accessori.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
LI S.p.A. aveva impugnato la sentenza della CTR Lazio che aveva confermato la legittimità degli avvisi emessi dall'AAMS per il pagamento delle accise relative all'immissione al consumo di tabacchi non lavorati, irregolarmente svincolati dal regime sospensivo. Il ricorso per cassazione era fondato su tre motivi, ma la ricorrente ha successivamente rinunciato al ricorso ai sensi dell'art. 390 c.p.c.
Norme richiamate
Art. 390 c.p.c.
Disciplina la rinuncia al ricorso per cassazione. La rinuncia presentata dalla ricorrente ha impedito alla Corte di esaminare nel merito i tre motivi di impugnazione.
Art. 391 c.p.c.
Prevede che, in caso di rinuncia al ricorso, la Corte dichiari l'estinzione del giudizio e provveda sulle spese. Nel caso concreto le spese sono state poste a carico della parte rinunciante.
Massime di principio
- La rinuncia al ricorso per cassazione determina normalmente l'estinzione del giudizio senza una decisione sul merito delle censure proposte.
- La parte che rinuncia al ricorso può essere condannata al pagamento delle spese processuali, salvo specifiche ragioni per disporre diversamente.
- Un controricorso è ammissibile solo se proveniente da una parte legittimamente intimata o comunque parte del giudizio di cassazione; il deposito da parte di un soggetto non legittimato può essere dichiarato inammissibile.
- L'estinzione del giudizio per rinuncia non equivale necessariamente a una pronuncia definitiva sulla fondatezza della pretesa tributaria, ma lascia ferma la decisione impugnata, non essendo stata annullata o riformata dalla Corte.
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