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Cassazione Civile, Ordinanza n. 13167/2026 del 07/05/2026

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

L'avvocata dipendente di un ente provinciale aveva agito chiedendo il risarcimento del danno, quantificato in euro 190.946,95 oltre accessori, assumendo che la Provincia non avesse adottato il regolamento previsto dall'art. 27 del CCNL 14 settembre 2000 per disciplinare la corresponsione dei compensi professionali agli avvocati dell'ente in caso di sentenza favorevole, anche con compensazione delle spese. In cassazione ha dedotto, con due motivi, la violazione dell'art. 27 CCNL, degli artt. 40 e 45 d.lgs. 165/2001 e dei canoni ermeneutici contrattuali, sostenendo inoltre la violazione degli artt. 1355, 1175 e 1375 c.c.; in sintesi, ha cercato di ricondurre la mancata adozione del regolamento a un obbligo giuridico dell'ente e a una conseguente responsabilità risarcitoria.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che l'art. 27 del CCNL abbia natura meramente programmatica: la clausola lascia ampio spazio agli enti provvisti di avvocatura per disciplinare i compensi professionali e non pone un obbligo immediatamente precettivo di adozione del regolamento, né genera aspettative giuridicamente tutelate in capo all'avvocato dipendente. Ha inoltre escluso la violazione dei criteri interpretativi dei contratti, osservando che la Corte territoriale aveva valorizzato non solo il dato letterale ma anche il coordinamento complessivo della clausola. Ha infine reputato inammissibile o comunque infondata la doglianza fondata su buona fede e correttezza, oltre a escludere che l'art. 1355 c.c. potesse fondare la pretesa risarcitoria. Il ricorso è stato quindi respinto con condanna della ricorrente alle spese e all'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 27 CCNL Comparto Regioni e Autonomie locali 14 settembre 2000

    La clausola ha natura meramente programmatica, lascia ampio spazio all'ente nella disciplina dei compensi professionali degli avvocati interni e non impone un obbligo immediatamente vincolante di adottare il regolamento.

  • art. 40, comma 4, d.lgs. n. 165 del 2001

    Presuppone l'esistenza di disposizioni pattizie vincolanti; poiché la clausola collettiva non è immediatamente precettiva, la norma non può fondare la pretesa azionata.

  • art. 45, comma 2, d.lgs. n. 165 del 2001

    Impone la parità di trattamento economico nell'ambito delle previsioni dei contratti collettivi, ma non consente di sindacare le differenziazioni operate dalla contrattazione né di comparare settori o aree diverse.

  • artt. 1362, 1363, 1366, 1367 c.c.

    I canoni ermeneutici devono essere applicati in modo coordinato e non esclusivamente letterale; nel caso concreto, la clausola è stata correttamente letta come programmatica anche alla luce del coordinamento con la futura contrattazione integrativa.

  • artt. 1175 e 1375 c.c.

    La censura non è stata utilmente introdotta come autonoma domanda nei giudizi di merito; in ogni caso non risulta idonea a trasformare in obbligo risarcitorio una clausola meramente programmatica.

  • art. 1355 c.c.

    La previsione sulla condizione meramente potestativa comporta nullità della clausola e non produce di per sé effetti risarcitori; inoltre l'adozione del regolamento, nel caso di ente pubblico, non è riconducibile a mera volontà arbitraria ma dipende da valutazioni e interessi plurimi.

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    È la norma processuale richiamata per denunciare violazioni di legge nei motivi di ricorso.

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    Richiamato per dare continuità ai precedenti di legittimità sulla questione.

  • R.D.L. n. 1578 del 1933

    Indicato come limite che l'ente deve comunque rispettare nella disciplina dei compensi professionali degli avvocati.

  • D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater

    Fondamento della condanna al pagamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

  • D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-bis

    Richiamato per determinare l'importo dell'ulteriore contributo unificato dovuto.

Massime di principio

  • Una clausola collettiva che rimetta alla futura regolamentazione dell'ente la disciplina di trattamenti economici accessori può avere natura meramente programmatica e non attribuire, di per sé, un diritto soggettivo immediatamente azionabile.
  • La domanda risarcitoria per mancata adozione di un regolamento presuppone la dimostrazione che l'adozione fosse obbligatoria; la sola inerzia dell'amministrazione non basta se la fonte pattizia non ha efficacia vincolante immediata.
  • L'interpretazione dei contratti collettivi richiede il coordinamento di tutti i criteri ermeneutici, con lettura sistematica della clausola e non mero affidamento sul dato letterale.
  • Le norme sulla parità di trattamento economico nel pubblico impiego contrattualizzato operano entro il perimetro delle previsioni collettive e non consentono comparazioni tra discipline riferite a comparti o professionalità diverse.
  • La disciplina della condizione meramente potestativa non può essere utilizzata per convertire una clausola programmatica in obbligo risarcitorio; nel settore pubblico, inoltre, l'adozione di un regolamento è in genere frutto di valutazioni complesse e non di mera arbitrarietà unilaterale.

Come è indicizzato

MaterieRetribuzione e TFRImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
IstitutiBuona fede e correttezzaOnere della provaNullità

Testo integrale

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