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Ordinanza

Ordinanza n. 3108/2026 - Roma, Sezione 5

per l'annullamento - del provvedimento comunicato a mezzo PEC in data 09.02.2026, con cui la p.a. ha disposto l’esclusione della ricorrente dal “Concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione a tempo indeterminato di 1069 professionisti medici di prima fascia funzionale nei ruoli del personale dell’INPS”; - dell’esclusione di parte ricorrente dal “Concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione a tempo indeterminato di 1069 professionisti medici di prima fascia funzionale nei ruoli del personale dell’INPS”, comunicata alla stessa a mezzo PEC in data 09.02.2026; - della mancata assegnazione alla sede lavorativa spettante, nonostante parte ricorrente abbia proficuamente superato tutte le prove d’esame previste dalla lex specialis; - dell’art. 2, lett. h), del bando di concorso, nella parte in cui prevede, tra i requisiti di ammissione, il possesso del “diploma di specializzazione universitario o regolare iscrizione, per l'anno accademico 2023/2024, al penultimo o ultimo anno del corso di formazione specialistica in una delle seguenti aree mediche o in discipline equipollenti ai sensi del Decreto ministeriale 30 gennaio 1998 e s.m.i.: Medicina legale, Medicina del lavoro, Anatomia patologica, Igiene e medicina preventiva, Neuropsichiatria infantile, Pediatria, Oftalmologia, Otorinolaringoiatria, Psichiatria, Neurologia, Medicina Interna, Oncologia, Cardiologia, Ginecologia“, nella parte in cui non include i diplomi di specializzazione ottenuti in discipline affini; - di ogni altro atto presupposto e/o consequenziale, di estremi e contenuto non conosciuto, con riserva di proporre successivi motivi aggiunti, nella parte in cui siano potenzialmente lesivi degli interessi dell’odierna parte ricorrente; nonché per l’accertamento dell’interesse di parte ricorrente ad essere nuovamente ammessa alla selezione de qua, ai fini dell’immissione in servizio; e per la condanna ex art. 30 c.p.a. delle amministrazioni intimate al risarcimento del danno in forma specifica, ai sensi dell’art. 30 c.p.a., derivante dalla illegittima esclusione della ricorrente dalla graduatoria del «Concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione a tempo indeterminato di 1069 professionisti medici di prima fascia funzionale nei ruoli del personale dell’INPS», tramite la riammissione al concorso de quo, ai fini dell’immissione in servizio.

Giustizia amministrativa202605120

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. VOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: esclusione da un concorso pubblico per l'assunzione a tempo indeterminato di professionisti medici presso l'INPS, motivata dal possesso di una specializzazione affine ma non equipollente a quelle richieste dal bando

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ente previdenziale)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente ha impugnato l'esclusione, comunicata tramite PEC il 9 febbraio 2026, dal concorso pubblico per titoli ed esami per l'assunzione di 1069 professionisti medici di prima fascia funzionale nei ruoli dell'INPS. Ha contestato anche la mancata assegnazione della sede lavorativa, deducendo di avere superato tutte le prove d'esame, e ha impugnato l'art. 2, lett. h), del bando nella parte in cui richiedeva il possesso di una delle specializzazioni mediche indicate, o l'iscrizione agli anni finali dei relativi corsi, senza includere le specializzazioni affini. Ha chiesto la riammissione alla procedura, l'immissione in servizio e il risarcimento del danno in forma specifica ai sensi dell'art. 30 c.p.a. In sede cautelare ha domandato la sospensione degli effetti dell'esclusione.

La decisione

Il TAR, riservata ogni questione anche in rito e sulla base della cognizione sommaria propria della fase cautelare, ha respinto la domanda di sospensione per difetto del fumus boni iuris. Ha ritenuto decisive le deduzioni dell'Amministrazione e, in particolare, il fatto che la ricorrente possedesse soltanto un titolo di specializzazione in disciplina affine, non equipollente alle specializzazioni espressamente richieste dal bando. Il giudice non ha quindi ravvisato, allo stato, elementi sufficienti per sospendere l'esclusione. Le spese della fase cautelare sono state compensate tra le parti.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    Disciplina la tutela cautelare collegiale; la domanda di sospensione è stata esaminata nella camera di consiglio e respinta per l'assenza del fumus boni iuris.

  • art. 30 c.p.a.

    Invocato dalla ricorrente quale fondamento della domanda di risarcimento in forma specifica mediante riammissione al concorso; la domanda cautelare è stata tuttavia respinta.

  • art. 2, lett. h), del bando di concorso

    diploma di specializzazione universitario o regolare iscrizione, per l'anno accademico 2023/2024, al penultimo o ultimo anno del corso di formazione specialistica in una delle seguenti aree mediche o in discipline equipollenti ai sensi del Decreto ministeriale 30 gennaio 1998 e s.m.i.: Medicina legale, Medicina del lavoro, Anatomia patologica, Igiene e medicina preventiva, Neuropsichiatria infantile, Pediatria, Oftalmologia, Otorinolaringoiatria, Psichiatria, Neurologia, Medicina Interna, Oncologia, Cardiologia, Ginecologia

    Nella valutazione cautelare il requisito è stato ritenuto non soddisfatto dal possesso di una specializzazione soltanto affine e non equipollente a quelle indicate dal bando.

Massime di principio

  • In sede cautelare, l'esistenza del fumus boni iuris deve essere valutata alla luce degli elementi e delle deduzioni disponibili in fase sommaria; quando il candidato possiede una specializzazione meramente affine, ma non equipollente a quelle tassativamente richieste dalla lex specialis, non sussistono allo stato i presupposti per sospendere il provvedimento di esclusione.
  • La clausola del bando che richiede specifici titoli di specializzazione o titoli dichiarati equipollenti non può essere ritenuta soddisfatta, in sede cautelare, dal possesso di un titolo soltanto affine, in assenza di equipollenza.

Come è indicizzato

MaterieConcorsi pubbliciTutela cautelare
RamiPubblico impiego e concorsiProcesso amministrativo
SottomaterieRequisiti di ammissione ed esclusione dal concorso
IstitutiTutela cautelareDiscrezionalità amministrativa e tecnica

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