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Sentenza

Sentenza n. 233/2026 - Napoli, Sezione 5

per l'ottemperanza della sentenza n. 2708/2024 pubbl. il 14/04/2024 RG n. 15152/2022, Tribunale di Napoli, (Sezione Lavoro), passata in giudicato.

Giustizia amministrativa202505931

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. VSentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione di una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario relativa all'attribuzione della carta elettronica del docente per gli anni scolastici dal 2017/2018 al 2021/2022

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha proposto azione di ottemperanza ai sensi dell'art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a. per ottenere l'attuazione di una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario, che aveva accertato il suo diritto, quale docente titolare di contratti a tempo determinato, a usufruire del beneficio economico annuo di 500 euro tramite la carta elettronica del docente per gli anni scolastici dal 2017/2018 al 2021/2022, con condanna del Ministero all'erogazione del beneficio e al pagamento delle spese processuali. La sentenza era stata notificata all'amministrazione il 2 aprile 2025 e risultava decorso inutilmente il termine dilatorio di 120 giorni previsto per l'esecuzione forzata nei confronti delle pubbliche amministrazioni. La ricorrente ha dedotto la persistenza dell'inadempimento e chiesto la condanna dell'amministrazione all'esecuzione integrale del giudicato, nonché la nomina di un commissario ad acta per il caso di ulteriore inerzia.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso. Ha ritenuto ammissibile e tempestiva l'azione di ottemperanza proposta per conseguire l'attuazione di una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario, ai sensi dell'art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a. Ha accertato il decorso del termine di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo previsto dall'art. 14 del d.l. n. 669/1996 e la definitività della sentenza. Poiché il Ministero non ha fornito prova dell'adempimento, ha dichiarato l'obbligo dell'amministrazione di dare esatta e integrale esecuzione al giudicato entro 60 giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza, mediante attribuzione del beneficio riconosciuto e pagamento delle somme dovute. Ha nominato sin da subito quale commissario ad acta il responsabile della Direzione generale competente del Ministero, con facoltà di delega, attribuendogli un ulteriore termine di 60 giorni in caso di persistente inerzia. Il commissario dovrà compiere anche gli atti contabili necessari, inclusi allocazione in bilancio, impegno, liquidazione, ordinazione e pagamento della spesa; l'assenza di stanziamento, l'esaurimento dei fondi o la mancanza di cassa non costituiscono impedimenti legittimi all'esecuzione del giudicato. Il Ministero è stato condannato alle spese del giudizio, liquidate in 1.500 euro oltre accessori, con distrazione in favore dei difensori antistatari.

Norme richiamate

  • art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.

    L'azione di ottemperanza può essere proposta per conseguire l'attuazione [...] delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti ad esse equiparati del giudice ordinario, al fine di ottenere l'adempimento dell'obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi, per quanto riguarda il caso deciso, al giudicato.

    La norma consente di agire davanti al giudice amministrativo per ottenere l'adempimento dell'obbligo dell'amministrazione di conformarsi a una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario.

  • art. 114, comma 1, c.p.a.

    Il termine per proporre l'azione di ottemperanza risulta rispettato.

  • art. 87, comma 2, lett. d), e comma 3, c.p.a.

    Sono risultati rispettati i termini processuali applicabili al rito camerale dell'ottemperanza.

  • art. 14 d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997

    Il decorso infruttuoso del termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo consente di procedere all'esecuzione forzata nei confronti dell'amministrazione e, nel caso concreto, conferma la possibilità di azionare l'ottemperanza.

  • art. 115 c.p.a.

    È richiamato quale disposizione relativa alla notificazione del titolo e all'esecuzione nei confronti delle pubbliche amministrazioni.

  • art. 1 l. n. 107/2015

    Costituisce la base normativa del beneficio economico della carta elettronica del docente, riconosciuto nel caso concreto dal giudicato del giudice ordinario.

  • art. 6 d.m. 17 gennaio 2025, n. 6

    Individua la struttura ministeriale cui appartiene il responsabile nominato commissario ad acta.

Massime di principio

  • L'azione di ottemperanza davanti al giudice amministrativo è proponibile per ottenere l'attuazione di una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario che imponga a una pubblica amministrazione un obbligo di conformazione relativo al caso deciso.
  • Quando l'amministrazione non dimostri di avere adempiuto a un giudicato e sia decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto per l'esecuzione nei confronti delle pubbliche amministrazioni, il giudice dell'ottemperanza deve ordinare l'esecuzione esatta e integrale del titolo entro un termine assegnato.
  • Il giudice dell'ottemperanza può nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta, destinato a intervenire dopo l'inutile decorso del termine assegnato all'amministrazione, fissando anche il termine per l'esercizio del potere sostitutivo.
  • Nell'esecuzione di un giudicato pecuniario nei confronti di una pubblica amministrazione, il commissario ad acta deve adottare tutti gli atti contabili necessari, compresa l'eventuale allocazione della somma in bilancio; l'assenza di stanziamento, l'esaurimento delle risorse o la mancanza di cassa non costituiscono legittimi impedimenti all'adempimento del giudicato.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potere

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