Sentenza del 23/01/2017 n. 116 - Comm. Trib. Reg. per il Piemonte
Notifiche operate dagli Enti locali
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa notificazione diretta a mezzo posta da parte dell'ente locale è considerata ammissibile e valida secondo il procedimento speciale previsto per gli atti tributari locali. Non è necessaria una preventiva consegna dell'atto all'ufficiale giudiziario o al messo comunale e non occorre redigere una distinta relazione di notificazione, purché siano rispettate le formalità proprie della raccomandata con avviso di ricevimento.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il testo riguarda la possibilità, per gli enti locali e relativamente ai tributi di loro competenza, di notificare gli atti di accertamento direttamente tramite raccomandata con avviso di ricevimento, senza consegnare preventivamente l'atto all'ufficiale giudiziario o al messo comunale. Tale modalità è qualificata come procedimento speciale e derogatorio rispetto alle regole ordinarie degli articoli 137 e seguenti del codice di procedura civile, compreso l'articolo 149.
Norme richiamate
Articoli 137 e seguenti del codice di procedura civile
Norme generali sulle notificazioni degli atti
Le disposizioni disciplinano il procedimento ordinario di notificazione, ma possono essere derogate dalla normativa speciale applicabile alle notificazioni degli atti tributari degli enti locali.
Articolo 149 del codice di procedura civile
Notificazione a mezzo del servizio postale
La disciplina speciale per gli enti locali consente la notificazione diretta tramite servizio postale senza seguire necessariamente il procedimento ordinario previsto dall'articolo 149 e senza il preventivo intervento dell'ufficiale giudiziario o del messo comunale.
Massime di principio
- Per gli accertamenti relativi ai tributi locali, l'ente può utilizzare direttamente la raccomandata con avviso di ricevimento quando la normativa speciale lo consente.
- La notificazione diretta a mezzo posta non richiede necessariamente la consegna preventiva dell'atto a un ufficiale giudiziario o a un messo comunale.
- L'assenza di una separata relazione di notificazione non determina, di per sé, l'invalidità della notifica, se risultano provate la spedizione e la ricezione secondo le formalità postali applicabili.
- La validità deve comunque essere verificata alla luce della specifica normativa tributaria, delle modalità concretamente utilizzate e della prova della ricezione dell'atto.
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