Cassazione Civile, Ordinanza n. 38789/2021 del 07/12/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (comproprietarie)
La controversia
Un soggetto agiva contro le proprie sorelle per ottenere, in parte, il rimborso di spese e tasse relative a un immobile in comproprietà e di spese di manutenzione straordinaria, sostenendo di averle sostenute direttamente oppure quale erede universale di una zia comproprietaria; chiedeva inoltre un compenso per l'attività svolta come mandatario della madre nel periodo 2001-2006 e, in via subordinata, l'indennizzo per arricchimento senza causa. Il tribunale rigettava gran parte delle domande, riteneva non provata la spendita di denaro proprio per talune spese, qualificava il mandato come gratuito in ragione del rapporto familiare e della mancanza di previsione di compensi nei rendiconti annuali, dichiarava inammissibile l'azione di arricchimento per difetto di residualità e condannava anche ex art. 96, comma 3, c.p.c.; in appello l'attore insisteva sulla propria qualità di unico erede della zia e sull'onerosità del mandato, ma la corte confermava la decisione. In cassazione deduceva: violazione delle norme successorie e sulla comunione per il recupero delle spese; violazione dell'art. 1720 c.c. per il mancato riconoscimento del compenso del mandatario; nullità per condanna ex art. 96, comma 3, c.p.c.; violazione degli artt. 2041 e 2042 c.c. per il rigetto dell'azione di arricchimento senza causa.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondate o inammissibili tutte le censure: quanto alle spese, ha osservato che l'erede non può far valere un credito mai sorto nel patrimonio del de cuius e che la diversa allegazione in appello integrava domanda nuova; quanto al compenso, ha confermato il giudizio di merito sulla gratuità del mandato, fondato su elementi fattuali insindacabili in sede di legittimità; quanto alla condanna ex art. 96, comma 3, c.p.c., ha rilevato che la responsabilità aggravata era stata motivata sulla consapevolezza dell'infondatezza della domanda, non sul solo rifiuto della transazione; quanto all'azione di arricchimento, ha affermato la sua inammissibilità o infondatezza perché proposta in via subordinata per aggirare il titolo contrattuale ritenuto esistente, ma gratuito. Il ricorrente è stato inoltre condannato alle spese del giudizio di legittimità e all'ulteriore contributo unificato se dovuto.
Norme richiamate
art. 457 c.c.
Richiamato nel contesto delle censure successorie, senza che la Corte ne ricavi un principio favorevole al ricorrente.
art. 459 c.c.
Citatо tra le norme invocate sul subentro dell'erede, ma ritenuto irrilevante rispetto al fatto che il credito non era entrato nel patrimonio del de cuius.
art. 470 c.c.
Richiamato in tema di successione, senza incidere sulla soluzione della controversia.
art. 474 c.c.
Richiamato nella doglianza del ricorrente in materia successoria.
art. 476 c.c.
Richiamato nella prospettazione del ricorso, ma non ritenuto decisivo.
art. 754 c.c.
Richiamato nella doglianza relativa alle spese inerenti alla comproprietà e alla successione.
art. 1101 c.c.
Invocato per sostenere la ripetibilità pro quota delle spese tra comproprietari.
art. 1104 c.c.
Invocato sul riparto delle spese tra partecipanti alla comunione.
art. 1105 c.c.
Richiamato nella censura sulla gestione e sulle spese della comunione.
art. 936 c.c.
Richiamato dal ricorrente tra le norme asseritamente violate, senza rilievo decisivo nella motivazione.
art. 2031 c.c.
Invocato per la ripetizione delle spese sostenute nell'interesse altrui.
art. 2032 c.c.
Invocato insieme all'art. 2031 c.c. nel tentativo di fondare il rimborso delle spese.
art. 112 c.p.c.
Richiamato nella doglianza di omessa pronuncia, ma la Corte esclude l'omissione perché i capi non erano stati ritualmente devoluti in appello.
art. 342 c.p.c.
Usato per affermare che le questioni non specificamente riproposte in appello non possono essere esaminate in cassazione.
art. 346 c.p.c.
Interpretato nel senso che il mancato riproporre in appello i capi non accolti comporta rinuncia alle relative domande o questioni.
art. 1720 c.c.
La Corte conferma che il mandato è, di regola, oneroso solo se risulta un diritto al compenso; nel caso concreto, la gratuità è stata desunta da elementi fattuali e familiari.
art. 96, comma 3, c.p.c.
La condanna è ritenuta legittima perché ancorata alla consapevolezza dell'infondatezza della pretesa e alla violazione dei doveri di lealtà e probità, non al mero rifiuto di una transazione.
art. 2041 c.c.
L'azione di arricchimento è residuale e non può essere proposta per aggirare il rigetto dell'azione contrattuale o quando esiste un titolo contrattuale invocato dalla parte.
art. 2042 c.c.
Conferma la natura sussidiaria dell'azione di arricchimento senza causa.
art. 111 Cost.
Richiamato quale parametro della motivazione, ma la Corte esclude il vizio denunciato.
art. 360 n. 3 c.p.c.
Norma sul vizio di violazione di legge invocata in più motivi di ricorso.
art. 360 n. 4 c.p.c.
Norma richiamata per nullità della sentenza e violazione del dovere di motivazione.
art. 360 n. 5 c.p.c.
Richiamato per omesso esame di fatto decisivo; la Corte nega che ricorrano i presupposti.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
Applicato per dichiarare il presupposto dell'ulteriore contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
art. 1, comma 17, L. n. 228 del 2012
Richiamato quale norma che ha introdotto il comma 1-quater dell'art. 13 del d.P.R. n. 115 del 2002.
Massime di principio
- Il patrimonio ereditario si determina al momento dell'apertura della successione: l'erede subentra solo nei diritti e nelle obbligazioni già esistenti in capo al de cuius, e non può far valere crediti che non siano mai sorti nel patrimonio del defunto.
- La diversa prospettazione in appello di una pretesa fondata su presupposti fattuali o giuridici nuovi rispetto a quelli dedotti in primo grado integra domanda nuova, come tale non proponibile per la prima volta nel giudizio di secondo grado.
- Nel mandato, la gratuità può essere desunta dal rapporto personale tra le parti e dal comportamento complessivo tenuto nell'esecuzione del rapporto; la valutazione di tali circostanze è rimessa al giudice di merito e non è normalmente sindacabile in cassazione se sorretta da motivazione non apparente.
- L'azione di arricchimento senza causa ha natura residuale e sussidiaria: non è esperibile quando la parte dispone, o ha impostato la controversia su, un titolo contrattuale, anche se poi ne risulti l'infondatezza o la gratuità.
- La responsabilità aggravata ex art. 96, comma 3, c.p.c. presuppone una condotta processuale connotata da mala fede o colpa grave e può essere giustificata da elementi che rivelino la consapevolezza dell'infondatezza della domanda o difesa, non dal solo fatto di non aderire a una proposta transattiva.
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