Ordinanza n. 3692/2026 - Roma, Sezione 2Q
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: - del “Decreto di concessione e impegno a valere sul fondo istituito dall’articolo 1, comma 592, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, per la realizzazione di interventi finalizzati alla promozione dell’attrattività turistica e all’incentivazione dei flussi turistici nei luoghi montani e nei comprensori sciistici, mediante la realizzazione di interventi di ristrutturazione, ammodernamento e manutenzione degli impianti di risalita a fune e di innevamento artificiale”, ed allegati elenchi, prot. n. 267769 di data 27 novembre 2025, del Direttore della Direzione Generale Promozione Investimenti e Innovazione per il Turismo del Ministero del Turismo, pubblicato sul sito istituzionale del Ministero in data 28 novembre 2025, nella parte in cui ha inserito la domanda di finanziamento presentata dalla Misurina Neve s.r.l. nell’allegato “2 – soggetti utilmente in graduatoria a cui non è concesso il contributo” alla posizione n. 134”; - della graduatoria dei soggetti ammessi prot. n. 264763, di data 20 novembre 2025, approvata e pubblicata con nota di pari numero protocollo e data, a seguito del sorteggio tenutosi in data 18 novembre 2025; - dello stesso sorteggio di data 18 novembre 2025; della nota prot. n. 262568, di data 14 novembre 2025, di convocazione del medesimo sorteggio, non conosciuta; - dell’atto, non ancora conosciuto, con il quale è stato deciso tale sorteggio, di cui è menzione nella nota prot. n. 258768 reg. gen., di data 5 novembre 2025, del R.U.P. della procedura, anch’essa impugnata e conosciuta a seguito di accesso agli atti del 20 gennaio 2026; - di ogni altro atto conseguente o presupposto, anche non noto, ed in particolare, per quanto possa occorrere, dell’“Avviso pubblico impianti di risalita anno 2024”, prot. n. 15791/24 di data 3 giugno 2024, del Segretariato Generale del Ministero del Turismo, per la concessione di risorse a valere sul “Fondo istituito dall’articolo 1, comma 592, della l. 197/2022, per la realizzazione di interventi finalizzati alla promozione dell’attrattività turistica e all’incentivazione di flussi turistici nei luoghi montani e nei comprensori sciistici, mediante la realizzazione di interventi di ristrutturazione, ammodernamento e manutenzione degli impianti di risalita a fune e di innevamento artificiale”; nonché per l’accertamento del diritto della Misurina Neve s.r.l. ad ottenere l’intero contributo (euro 1.024.775,00) e per la condanna conseguentemente, del Ministero alla integrale corresponsione dello stesso.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Decreto di concessione e impegno del contributo e atti della procedura di selezione, inclusi la graduatoria, il sorteggio e l'avviso pubblico, nella parte in cui la domanda della ricorrente è stata collocata tra quelle utilmente in graduatoria ma non finanziate
Esito
Favorevole al ricorrente (operatore economico)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha impugnato gli atti con cui il Ministero del Turismo ha approvato la graduatoria relativa al fondo destinato agli interventi sugli impianti di risalita e di innevamento artificiale, contestando la propria collocazione alla posizione n. 134 tra i soggetti utilmente graduati ai quali non è stato concesso il contributo. Ha impugnato anche il sorteggio utilizzato per la formazione della graduatoria, gli atti presupposti e l'avviso pubblico. Ha dedotto, in particolare, il diritto al riconoscimento di un maggior punteggio per i criteri di valutazione A e B, pari complessivamente a 90 punti, nonché di almeno 6 punti per i criteri premiali; secondo la prospettazione della ricorrente, tali punteggi l'avrebbero collocata al primo posto della graduatoria, superando il soggetto attualmente primo classificato, che ha totalizzato 90 punti. È stata inoltre proposta domanda di accertamento del diritto all'intero contributo di euro 1.024.775,00 e domanda di condanna del Ministero alla corresponsione della somma.
La decisione
Il TAR ha ritenuto sussistente la propria giurisdizione e competenza, ma ha ritenuto che le questioni dedotte necessitassero di un approfondimento nella sede di merito, anche alla luce della documentazione depositata dall'Avvocatura dello Stato. Ha quindi accolto la domanda cautelare ai sensi dell'art. 55, comma 10, c.p.a., senza adottare una misura di sospensione puntuale degli atti, disponendo la sollecita fissazione dell'udienza pubblica di merito per il 22 dicembre 2026. Il giudice ha inoltre rilevato la necessità di integrare il contraddittorio nei confronti di tutti i soggetti ammessi a contributo per il settore Alpi, potenzialmente controinteressati poiché l'eventuale riconoscimento dei punteggi rivendicati dalla ricorrente potrebbe determinarne il collocamento al primo posto, con conseguente pregiudizio per gli attuali beneficiari. Considerato il consistente numero dei controinteressati, ha autorizzato la notificazione per pubblici proclami mediante pubblicazione di un avviso sul sito istituzionale del Ministero, secondo termini e contenuti specificamente indicati. La regolazione delle spese della fase cautelare è stata rinviata al definitivo.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
Consente, quando le esigenze cautelari possono essere adeguatamente tutelate mediante la sollecita definizione del giudizio, di fissare con priorità l'udienza di merito; il TAR ha utilizzato tale strumento accogliendo la domanda cautelare in questa forma.
art. 49 c.p.a.
Impone l'integrazione del contraddittorio nei confronti dei controinteressati e consente, quando il loro numero lo giustifica, l'autorizzazione alla notificazione per pubblici proclami.
art. 41 c.p.a.
Richiamato quale fondamento, congiuntamente all'art. 49, comma 3, delle modalità di notificazione per pubblici proclami.
Massime di principio
- Quando le questioni cautelari richiedono un approfondimento incompatibile con una decisione sommaria, ma le esigenze del ricorrente possono essere tutelate mediante una rapida definizione della controversia, il giudice amministrativo può accogliere la domanda cautelare ai sensi dell'art. 55, comma 10, c.p.a. fissando sollecitamente l'udienza di merito, senza dover necessariamente sospendere puntualmente gli atti impugnati.
- In una controversia relativa a una graduatoria per l'assegnazione di contributi pubblici, sono controinteressati tutti i soggetti già ammessi a finanziamento che potrebbero subire un pregiudizio concreto dall'eventuale riconoscimento al ricorrente di un punteggio idoneo a modificarne la posizione graduatoria e a determinare una diversa attribuzione delle risorse.
- Quando il numero dei controinteressati rende difficoltosa o particolarmente onerosa la notificazione individuale, il giudice può autorizzare la notificazione per pubblici proclami, indicando contenuti, modalità e termini della pubblicazione e imponendo il deposito della relativa prova nel giudizio.
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