Cassazione Civile, Sentenza n. 35331/2022 del 30/11/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per revocazione avverso l'ordinanza Corte di Cassazione n.22618/2014 che aveva dichiarato inammissibile il ricorso per cassazione del Comune contro la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Campania n.120/18/12 (che aveva riconosciuto l'esenzione ICI 2006 per un immobile adibito a scuola privata ai sensi dell'art.7 lett.i d.lvo 504/92). Il Comune deduce errore di fatto perché sarebbe presente nel fascicolo, pur separato dal ricorso, l'originale dell'avviso di ricevimento n.76491935885 del 20/09/2012 che prova la regolare notificazione; ripropone inoltre i motivi di merito contestando la corretta applicazione dell'art.7 lett.i d.lvo 504/92 da parte della CTR (la scuola avrebbe svolto attività commerciale con riscossione rette e non avrebbe provato la non esclusività di tale attività).
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso per revocazione. Ha ritenuto che l'errore di fatto revocatorio richieda una discordanza immediatamente e oggettivamente riscontrabile tra la realtà e quanto rappresentato nella decisione impugnata; nel caso concreto l'avviso di ricevimento, pur affermato rinvenuto successivamente dal Comune e separato dal ricorso, non prova che fosse effettivamente presente nel fascicolo al momento dell'esame da parte della Corte. Le risultanze di cancelleria (che riportavano il ricorso come "notificato il 12.9.12" inteso come data di spedizione, senza menzione del deposito dell'avviso del 20.9.12) rendono incerto e non incontrovertibile l'asserito errore di percezione. Pertanto non sussiste il requisito di immediatezza e certezza richiesto dall'art.395 n.4 c.p.c.; il ricorso è inammissibile. Non sono state decise le questioni di merito sull'esenzione ICI. La Corte dà atto dell'applicabilità di ulteriori oneri contributivi ai sensi dell'art.13, c.1-quater DPR 115/2002.
Norme richiamate
d.lvo 30 dicembre 1992, n. 504 art.7 lett.i
Disciplina l'esenzione ICI per enti e attività previste; la CTR aveva riconosciuto l'esenzione per la scuola privata; il Comune sosteneva che l'attività fosse commerciale (rette) e che fosse spettante all'istituto provare la non esclusività dell'attività commerciale
codice di procedura civile art.372
Prevede le modalità di deposito di atti e documenti relativi alla notificazione; la mancata produzione dell'avviso di ricevimento in sede idonea è stata ritenuta decisiva per l'inammissibilità del ricorso per cassazione
codice di procedura civile art.391-bis e art.391-ter
Norme che regolano la revocazione delle sentenze di legittimità (attuate in coerenza con le pronunce della Corte Costituzionale): la revocazione per errore di fatto è ammessa in via eccezionale e richiede criteri stringenti
codice di procedura civile art.395 n.4
Consente la revocazione per errore di fatto (falsa percezione della realtà o svista materiale) solo se l'errore concerne un fatto la cui inesistenza o esistenza sia incontrovertibilmente stabilita dagli atti; deve emergere in maniera oggettiva e immediata
codice di procedura civile art.360, co.1, n.5
Motivo di ricorso per cassazione relativo a omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione; riproposto dal Comune in sede di revocazione ma non deciso per ragioni di ammissibilità
D.P.R. 29 luglio 2002, n.115 art.13, comma 1-quater
Norma sul contributo unificato: la Corte ha dato atto dei presupposti per l'applicazione di un ulteriore importo a carico del ricorrente
d.l. n.137/2020 art.23, c.8-bis conv. l.176/2020 e d.l. n.228/2021 art.16 c.1 conv. l.15/2022
Disciplinano la trattazione in camera di consiglio e le modalità di udienza da remoto: il ricorso è stato trattato in camera di consiglio secondo tali disposizioni
Massime di principio
- La revocazione per errore di fatto ex art.395 n.4 c.p.c. è ammessa solo se l'errore è evidente, immediatamente e oggettivamente riscontrabile dagli atti, senza necessità di ulteriori indagini o interpretazioni; non basta un caso di incertezza o una prova successiva incerta
- La prova della regolare notificazione in cassazione deve essere fornita in modo tempestivo e idoneo (deposito dell'avviso di ricevimento ex art.372 o allegazione al ricorso); la mera produzione successiva, separata o contestuale ma non documentata al momento dell'esame, potrebbe non bastare a superare una declaratoria di inammissibilità
- Quando si deduce l'erronea valutazione della presenza di un documento nel fascicolo, il richiedente la revocazione ha l'onere di dimostrare in modo incontrovertibile che il documento era effettivamente presente e accessibile agli organi giudicanti al momento della decisione
- Nel giudizio di merito sull'esenzione ICI (art.7 lett.i d.lvo 504/92) grava sull'ente che invoca l'esenzione l'onere di provare i presupposti dell'esenzione; tuttavia la sola imposizione parziale di locali non prova automaticamente la non esclusività dell'attività esente
- Errori che richiedono valutazioni giuridiche complesse, accertamenti probatori o interpretazioni non possono essere sanati con la revocazione per errore di fatto; in tali casi occorre ricorrere agli ordinari mezzi di impugnazione nei termini e con le formalità previste
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