Cassazione Penale, Sentenza n. 12909/2026 del 08/04/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente ha impugnato la sentenza per più censure: (1) ritenuta inutilizzabilità delle intercettazioni e vizio del decreto di convalida/proroga (GIP avrebbe copiato la richiesta del PM senza autonoma valutazione e senza motivare l'urgenza); (2) vizio di motivazione e mancata prova della responsabilità perché, secondo la difesa, le conversazioni sono state equivocamente interpretate, non vi sarebbe prova della corresponsione del denaro né dell'effettivo procacciamento di voti, e l'incontro con il capoclan sarebbe stato occasionale; (3) mancato riconoscimento dello stato di infermità mentale (disturbo bipolare) che avrebbe ridotto o escluso la capacità di intendere e di volere; (4) illegittimità e indeterminatezza della circostanza aggravante di cui all'art. 416-ter, comma 3, c.p., perché non sarebbe stata provata l'effettiva acquisizione di voti; (5) vizio nel giudizio di bilanciamento delle circostanze ai fini della pena, invocando equivalenza anziché prevalenza tra circostanze aggravanti e attenuanti.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso e confermato la condanna pronunciata in primo e secondo grado per il reato di scambio elettorale politico-mafioso (art. 416-ter c.p.), oltre alla condanna al risarcimento in favore della parte civile. Motivazioni principali: (i) il motivo sulla infermità psichica è manifestamente infondato perché la difesa non aveva chiesto perizia nel giudizio di merito e le intercettazioni e gli atti processuali dimostravano la piena capacità del ricorrente nel periodo dei fatti; (ii) i decreti di intercettazione non sono risultati inutilizzabili: il GIP ha legittimamente richiamato la richiesta del PM e ha aggiunto autonome considerazioni sul requisito di urgenza e necessità; (iii) l'interpretazione delle intercettazioni è questione di fatto riservata ai giudici di merito e la ricostruzione dei giudici (con riferimento a numerose intercettazioni e riscontri di polizia giudiziaria, alla consegna di denaro tramite intermediario e alla circostanza elettorale favorevole al ricorrente) è logica e coerente; (iv) l'aggravante di cui al terzo comma dell'art. 416-ter c.p. è applicabile senza che sia necessario dimostrare numericamente i voti acquisiti, atteso il carattere di reato di pericolo e il fatto che il ricorrente è risultato eletto; (v) il giudizio di bilanciamento della pena è adeguatamente motivato. Conseguenze pratiche: rigetto del ricorso, conferma delle condanne e condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al rimborso delle spese della parte civile (liquidate in euro 3.686,00 oltre accessori). Sentenza emessa 11/03/2026.
Norme richiamate
art. 416-ter, cod. pen. (scambio elettorale politico-mafioso)
Il reato è integrato dall'accordo tra candidato e organizzazione mafiosa per procurare voti in cambio di utilità; la circostanza aggravante di cui al comma 3 è considerata integrata quando il candidato risulti eletto o si verifichino effetti collegati alla competizione elettorale, senza necessità di provare numericamente i voti ottenuti
art. 133, cod. pen. (determinazione della pena)
La Corte ha applicato i criteri di commisurazione della pena e il bilanciamento delle circostanze previste dall'art. 133 c.p., ritenendo congrua la sanzione e legittimo il confronto tra circostanze eterogenee
art. 52 D.Lgs. 196/2003 (tutela dei dati personali) richiamato per omissis in caso di diffusione
Richiamata la norma nel dispositivo per la protezione dei dati personali e l'omettere delle generalità in caso di diffusione del provvedimento
Principi giurisprudenziali sulle intercettazioni (Cass. giurisprudenza richiamata)
È legittima la motivazione 'per relationem' dei decreti autorizzativi quando il GIP richiami la richiesta del PM e le relazioni di polizia giudiziaria, purché il decreto contenga anche autonome osservazioni sul requisito dell'urgenza e della necessità; l'interpretazione delle intercettazioni è questione di fatto riservata al giudice di merito
Massime di principio
- Le censure proceduralmente fondate sulle intercettazioni richiedono che il GIP non si limiti a un mero 'copia-e-incolla' della richiesta del PM: tuttavia, la motivazione 'per relationem' è ammessa se nel decreto compaiono anche autonome valutazioni del giudice sui requisiti (urgenza, necessità).
- L'interpretazione del linguaggio e del contenuto delle intercettazioni è valutazione di merito (fatto) e solo in casi di macroscopica contraddittorietà o travisamento della prova può essere sindacata in Cassazione.
- La mancata richiesta di accertamenti peritali (es. perizia psichiatrica) nel giudizio di merito indebolisce la doglianza successiva in Cassazione sullo stato di infermità mentale; le prove processuali (intercettazioni, interrogatori, condotta) possono suffragare la capacità di intendere e di volere.
- Per l'aggravante prevista dall'art. 416-ter, comma 3, c.p., non è necessario provare numericamente i voti effettivamente acquisiti: la norma tutela il pericolo insito nello scambio politico-mafioso e può considerarsi integrata anche in presenza di elementi processuali che dimostrino l'effetto elettorale o l'elezione del candidato.
- Le confessioni o riferimenti del candidato a somme corrisposte, la presenza di intermediari noti alla cosca e i riscontri di polizia giudiziaria (es. consegna denaro, contatti ripetuti durante la campagna) possono consolidare il quadro probatorio dello scambio elettorale politico-mafioso.
- Nel giudizio di bilanciamento delle circostanze per la determinazione della pena, è sufficiente che il giudice dimostri di aver considerato e valutato gli elementi previsti dall'art. 133 c.p.; l'indicazione analitica di ogni singolo parametro non è sempre necessaria se risulta comunque chiaro il ragionamento motivazionale.
- Le deduzioni difensive che ricalcano possibili alternative interpretative dei fatti senza produrre nuovi elementi probatori difficilmente possono scalfire una valutazione di merito ben motivata e basata su più riscontri.
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