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Ordinanza

Ordinanza n. 5996/2026 - Roma, Sezione 5

per l'annullamento -della Delibera 409/22/CONS adottata dall'Agcom in data 24 novembre 2022 e pubblicata sul sito Internet dell'Agcom in data 17 gennaio 2023, recante “Misura e modalità di versamento del contributo dovuto all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni per l'anno 2023 dai soggetti che operano nel settore delle comunicazioni elettroniche”; della Delibera Agcom 416/22/CONS, recante “Modello telematico e istruzioni per il versamento del contributo dovuto all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni per l'anno 2023”, pubblicata sul sito Internet dell'Agcom in data 17 gennaio 2023; della Delibera Agcom 297/22/CONS recante “Rendiconto ex articolo 16, comma 4, del Decreto Legislativo 1° agosto 2003, n. 259 – Anno 2021”; ove occorrer possa, della Delibera Agcom 464/22/CONS recante “Bilancio di previsione per l'esercizio 2023 dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni”; di tutti gli atti comunque connessi, presupposti o consequenziali, inclusi i provvedimenti di approvazione, tacita o espressa, delle Delibere 409/22/CONS, 416/22/CONS, 297/22/CONS e 464/22/CONS.

Giustizia amministrativa202304950

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. IVOrdinanzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Delibere Agcom relative alla determinazione e al versamento del contributo dovuto per l'anno 2023 dagli operatori delle comunicazioni elettroniche, nonché atti connessi e presupposti

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

L'impresa ha impugnato la delibera Agcom n. 409/22/CONS, recante la misura e le modalità di versamento del contributo dovuto all'Autorità per l'anno 2023 dai soggetti operanti nel settore delle comunicazioni elettroniche, la delibera n. 416/22/CONS, relativa al modello telematico e alle istruzioni per il versamento, nonché le delibere n. 297/22/CONS e n. 464/22/CONS e gli atti connessi. La trattazione è stata rinviata su richiesta congiunta della parte ricorrente e dell'Autorità resistente, in ragione della pendenza dinanzi al Consiglio di Stato degli appelli relativi a due sentenze della stessa Sezione che avevano annullato la delibera n. 409/22/CONS per difetto di istruttoria e motivazione quanto al grado di analiticità della rendicontazione delle attività finanziate nel settore delle comunicazioni elettroniche.

La decisione

Il TAR ha ritenuto meritevole di accoglimento la richiesta congiunta di rinvio, considerato che la decisione della controversia è opportunamente subordinata alla conoscenza dell'esito degli appelli pendenti dinanzi al Consiglio di Stato, la cui udienza pubblica è fissata per il 14 maggio 2026. La trattazione è stata quindi rinviata all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del 23 ottobre 2026, con assegnazione in sovrannumero. Non è stata adottata alcuna decisione sul merito dell'impugnazione.

Norme richiamate

  • art. 87, comma 4-bis, c.p.a.

    La disposizione è richiamata in relazione alla trattazione della causa nell'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato.

Come è indicizzato

MaterieComunicazioni elettroniche e media (AGCOM)Decisione e riti speciali
RamiAutorità indipendenti e regolazioneProcesso amministrativo

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