Circolare numero 63 del 12-07-2023
Con la presente circolare si forniscono indicazioni in materia di gestione delle deleghe, riscossione e trasferimento all’Associazione sindacale Confederazione Nazionale dei Sindacati Autonomi (CONF.S.I.N.), dei contributi associativi dovuti dagli artigiani e dagli esercenti attività commerciali.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeConvenzione stipulata il 23 maggio 2023 per la riscossione, da parte dell'INPS, delle quote associative dovute agli artigiani e commercianti per conto della CONF.S.I.N. Le quote sono riscosse unitamente ai contributi obbligatori tramite F24, con regole su presentazione e revoca delle deleghe, modalità di riversamento, obblighi di conservazione documentale, oneri economici a carico dell'Associazione, limiti di responsabilità dell'INPS, controlli a campione con penali e disposizioni contabili specifiche.
Convenzione INPS - CONF.S.I.N. per la riscossione delle quote associative (23/05/2023), validità fino al 31/12/2023, rinnovabile per un triennio su richiesta
Punti principali
Premessa
Convenzione sottoscritta il 23/05/2023 basata su schema del 27/01/2021; validità fino al 31/12/2023 e possibile rinnovo per un solo triennio su richiesta PEC almeno 6 mesi prima della scadenza; possibilità di recesso da entrambe le parti mediante PEC.
Modalità di riscossione e riversamento
Riscossione dall'INPS insieme ai contributi obbligatori con le stesse modalità e periodicità dell'art.2 L.233/1990. Sull'avviso di pagamento sarà indicata la quota associativa e l'Associazione destinataria. La riscossione è volontaria, senza obbligo di esazione coattiva. Riversamento all'Associazione delle quote versate entro l'inizio della fase di abbinamento (di norma 7 giorni dopo la scadenza ordinaria); in caso di versamento parziale la priorità va ai contributi obbligatori; versamenti successivi al termine non vengono riversati.
Presentazione e decorrenza della delega
Delega inviata digitalmente tramite 'Gestione deleghe integrata' con copia documento d'identità; modulo INPS con autorizzazioni privacy; l'operatore territoriale attesta conformità con firma digitale. L'Associazione deve conservare gli originali secondo normativa. Se nello stesso anno arrivano più deleghe per il medesimo associato da Associazioni diverse, nessuna sarà considerata. Procedura disponibile dal 2 maggio al 1 marzo dell'anno successivo; efficacia dalla prima tariffazione utile successiva alla ricezione.
Revoca della delega
L'associato può revocare direttamente o tramite l'Associazione comunicando all'INPS con documento di riconoscimento; l'INPS elabora la richiesta e informa l'Associazione. La revoca produce effetti dalla prima tariffazione utile successiva alla data di definizione della richiesta. Se contestuale a nuova delega l'Associazione deve trasmettere entrambe e conservarne gli originali.
Misura della quota associativa
La quota è fissata dall'Associazione e notificata all'INPS via procedura informatica; importo in misura fissa e può essere differenziato a livello provinciale.
Fornitura dati e rendicontazione
INPS mette a disposizione, tramite l'applicazione 'Gestione deleghe integrata', l'elenco degli associati e, con la definizione dei rapporti finanziari, un rendiconto riepilogativo con ammontare quote, costi del servizio e somme nette corrisposte. Consultazione e prelevamento dati devono rispettare le norme di sicurezza e privacy.
Rapporti finanziari, spese e corrispettivi
Oneri a carico dell'Associazione; corrispettivi: 5.300,00 euro una tantum per attivazione (da versare prima della stipula), 1.100,00 euro annui costi fissi, 1,40 euro annui per gestione nuove deleghe ed emissione code-line, 2,89 euro annui per gestione revoche, 0,26 euro trimestrale per la gestione del singolo modello F24. Adempimenti regolati tra Direzione generale e Associazione.
Clausola di salvaguardia e responsabilità
INPS è estraneo al rapporto associativo; l'Associazione esonera e manleva INPS da responsabilità derivanti da rapporti con gli associati. In caso di controversie sull'effettivo rilascio della delega la parte soccombente rimborsa eventuali ritenute. INPS sollevato da responsabilità verso terzi, anche in caso di pignoramenti sulle somme oggetto della convenzione.
Recesso, risoluzione e sospensione
INPS può recedere o risolvere la convenzione per molteplici cause (inadempimenti, perdita requisiti, conflitti di interesse, misure cautelari, violazioni privacy, penali superiori a 10% delle quote riversate, eventi straordinari che rendono oneroso il servizio). Procedura: comunicazione motivata, 30 giorni per osservazioni, successiva decisione. Possibilità di sospendere in caso di indagini giudiziarie. Comunicazioni tramite PEC.
Controlli a campione e penali
INPS può verificare annualmente almeno il 10% delle deleghe validate; l'Associazione deve fornire gli originali entro 30 giorni dalla richiesta. Irregolarità superiori al 10% delle deleghe controllate comportano penale di 144,00 euro per irregolarità; se penali superano il 10% delle quote riversate nell'anno, la convenzione si risolve immediatamente.
Istruzioni contabili
Istituiti i conti contabili dedicati: GPA25999 per movimentazione delle riscossioni, GPA35999 per accredito all'Associazione e GPA11999 per rilevazione del debito verso l'Associazione. Le operazioni saranno gestite dalla Direzione centrale Bilanci, contabilità e servizi fiscali; variazione del piano dei conti allegata.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da INPS, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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