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Sentenza

Corte di giustizia, Sentenza C-680/21

Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 21 dicembre 2023. — UL e SA Royal Antwerp Football Club contro Union royale belge des sociétés de football association ASBL. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal de première instance francophone de Bruxelles. — Rinvio pregiudiziale – Concorrenza – Mercato interno – Regolamento istituito da associazioni sportive internazionali e nazionali – Calcio professionistico – Enti di diritto privato investiti di poteri di regolamentazione, di controllo e sanzionatori – Norme che impongono alle squadre di calcio professionistico di ricorrere a un numero minimo di giocatori detti “del vivaio locale” – Articolo 101, paragrafo 1, TFUE – Decisione di associazione di imprese lesiva della concorrenza – Nozioni di “oggetto” e di “effetto” anticoncorrenziali – Esenzione ai sensi dell’articolo 101, paragrafo 3, TFUE – Presupposti – Articolo 45 TFUE – Discriminazione indiretta sulla base della nazionalità – Ostacolo alla libera circolazione dei lavoratori – Giustificazione – Presupposti – Onere della prova. — Causa C-680/21

Giurisprudenza europea62021CJ0680

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Grande Sezione chiarisce la portata degli articoli 101 e 45 TFUE rispetto alle regole calcistiche sui "giocatori del vivaio locale". La Corte ritiene che tali regole rientrino nel diritto dell'Unione e possano violare sia la concorrenza sia la libera circolazione dei lavoratori, salvo giustificazioni rigorosamente dimostrate. Per l'esenzione antitrust dell'articolo 101, paragrafo 3, TFUE, la prova incombe a chi invoca il beneficio e tutte le condizioni devono risultare soddisfatte. L'articolo 165 TFUE non esclude l'applicazione delle libertà fondamentali e delle regole di concorrenza, ma impone di tener conto delle specificità dello sport nel relativo esame concreto.

Norme calcistiche sui "giocatori del vivaio locale" imposte da UEFA e URBSFA: compatibilità con gli articoli 101 e 45 TFUE

La questione giuridica

Se le norme UEFA e URBSFA che impongono ai club un numero minimo di giocatori "del vivaio locale" nell'elenco e nella distinta di gioco costituiscano una decisione di associazione di imprese vietata dall'articolo 101 TFUE, se possano beneficiare dell'esenzione dell'articolo 101, paragrafo 3, TFUE e se, per quanto riguarda le norme URBSFA, integrino una discriminazione indiretta o un ostacolo alla libera circolazione dei lavoratori vietati dall'articolo 45 TFUE, eventualmente giustificabili e proporzionati.

Principio di diritto

La Corte afferma che le norme adottate da UEFA e URBSFA che impongono ai club professionistici di iscrivere un numero minimo di giocatori formati nel medesimo club o nell'ambito territoriale della federazione costituiscono, in linea di principio, decisioni di associazioni di imprese soggette agli articoli 101 e 45 TFUE. Tali norme sono vietate dall'articolo 101, paragrafo 1, TFUE se hanno per oggetto o per effetto di restringere la concorrenza e possono essere escluse solo se, nel caso concreto, risultano giustificate da obiettivi legittimi e strettamente necessarie; se integrano un'intesa vietata, l'esenzione dell'articolo 101, paragrafo 3, TFUE richiede la prova di tutte le condizioni cumulative. Quanto all'articolo 45 TFUE, la Corte ritiene che norme come quelle URBSFA possono costituire una discriminazione indiretta e un ostacolo alla libera circolazione dei lavoratori, giustificabili solo se idonee in modo coerente e sistematico a incentivare il reclutamento e la formazione locale dei giovani calciatori e se proporzionate.

Norme richiamate

  • Articolo 267 TFUE
  • Articolo 45 TFUE
  • Articolo 101 TFUE
  • Articolo 101, paragrafo 1, TFUE
  • Articolo 101, paragrafo 3, TFUE
  • Articolo 94 del regolamento di procedura della Corte
  • Articolo 97, paragrafo 2, del regolamento di procedura della Corte
  • Articolo 1717 del Code judiciaire belge
  • Articolo 3, paragrafo 1, lettera b), TFUE
  • Articolo 3, paragrafo 3, TUE
  • Articolo 6, lettera e), TFUE
  • Articolo 165 TFUE

Norme sui "giocatori del vivaio locale" e compatibilità con il diritto UE

La pronuncia riguarda un rinvio pregiudiziale del tribunal de première instance francophone de Bruxelles in una controversia tra UL, il Royal Antwerp e l'URBSFA, con intervento della UEFA. Al centro vi sono regole calcistiche che impongono ai club professionistici di includere nella rosa e nella distinta di gara un numero minimo di giocatori formati localmente, secondo criteri UEFA e federali belgi.

Fatti e procedimento principale

UL, calciatore professionista con cittadinanza di un paese terzo e belga, insieme al Royal Antwerp, ha contestato davanti alla CBAS le norme UEFA e URBSFA in materia di vivaio locale, chiedendone la nullità e il risarcimento del danno per asserita violazione degli articoli 45 e 101 TFUE. La CBAS ha respinto le domande in parte per irricevibilità e in parte per infondatezza; successivamente è stato proposto ricorso per annullamento del lodo per violazione dell'ordine pubblico.

Questioni pregiudiziali

Il giudice belga chiede in sostanza se:

  • le norme UEFA e URBSFA costituiscano una decisione di associazione di imprese ai sensi dell'articolo 101 TFUE;
  • tali norme abbiano un oggetto o un effetto anticoncorrenziale;
  • possano comunque beneficiare dell'esenzione di cui all'articolo 101, paragrafo 3, TFUE;
  • le norme URBSFA integrino una discriminazione indiretta o un ostacolo alla libera circolazione dei lavoratori ai sensi dell'articolo 45 TFUE e, in caso affermativo, se siano giustificate e proporzionate.

Ricevibilità

La Corte respinge le eccezioni di irricevibilità. Precisa che non le spetta verificare la correttezza procedurale del rinvio secondo il diritto nazionale; che la decisione di rinvio contiene un contesto fattuale e normativo sufficiente ai sensi dell'articolo 94 del regolamento di procedura; che la controversia è reale e le questioni non sono ipotetiche; e che il possibile carattere interno della controversia non esclude la rilevanza delle questioni, specie alla luce dell'applicazione degli articoli 45 e 101 TFUE e della giurisprudenza sul pregiudizio al commercio tra Stati membri.

Applicabilità del diritto dell'Unione allo sport

La Corte ribadisce che lo sport ricade nelle norme UE quando costituisce attività economica. Le regole sportive specifiche possono restare fuori dal diritto dell'Unione solo se adottate per ragioni non economiche e riferite a questioni puramente sportive, ipotesi non ricorrente nel caso di specie. Le norme sulla composizione delle squadre incidono direttamente sull'attività economica dei club e sulla possibilità per i giocatori di essere impiegati nelle competizioni.

Articolo 165 TFUE

L'articolo 165 TFUE non sottrae lo sport, in tutto o in parte, all'applicazione delle altre disposizioni del diritto primario. Esso esprime una competenza di sostegno dell'Unione e impone di tener conto delle specificità sportive nel quadro delle norme applicabili, ma non costituisce una norma speciale che prevale sugli articoli 45 e 101 TFUE.

Articolo 101 TFUE: decisione di associazione di imprese e oggetto anticoncorrenziale

La Corte considera UEFA e URBSFA associazioni di imprese, poiché i loro membri comprendono club che esercitano attività economica. Le regole sui giocatori del vivaio locale sono qualificate come decisioni di associazione di imprese perché incidono direttamente sulle condizioni di esercizio dell'attività dei club.

Per stabilire se vi sia una restrizione della concorrenza "per oggetto", il giudice nazionale deve valutare il tenore delle norme, il contesto economico e giuridico e gli obiettivi perseguiti. La Corte osserva che tali regole limitano il reclutamento libero di giocatori già formati, incidendo su un parametro essenziale della concorrenza tra club, ma lascia al giudice del rinvio la verifica concreta del grado di nocività sufficiente a qualificare le norme come restrittive per oggetto.

Articolo 101 TFUE: effetti anticoncorrenziali ed eventuale giustificazione

Se non fosse dimostrato l'oggetto anticoncorrenziale, occorrerebbe esaminare gli effetti. La Corte aggiunge che, in casi eccezionali, alcune decisioni di associazioni possono non rientrare nel divieto se perseguono obiettivi legittimi, con mezzi necessari e senza eliminare la concorrenza, ma tale verifica è distinta dall'esenzione dell'articolo 101, paragrafo 3, TFUE.

Articolo 101, paragrafo 3, TFUE

L'esenzione è possibile solo se sono provate tutte le quattro condizioni cumulative: incrementi di efficienza, equa partecipazione degli utenti ai benefici, indispensabilità delle restrizioni e assenza di eliminazione della concorrenza per una parte sostanziale dei servizi interessati. L'onere della prova grava sulla parte che invoca l'esenzione. Nel caso concreto, il giudice nazionale deve verificare se le regole incentivino davvero la formazione dei giovani, se i benefici si riflettano sugli utenti, se esistano misure meno restrittive e se la quota minima non sopprima la concorrenza effettiva.

Articolo 45 TFUE: ostacolo alla libera circolazione dei lavoratori

La Corte ritiene che norme come quelle URBSFA possano costituire una discriminazione indiretta, poiché si fondano su un criterio di collegamento nazionale e possono sfavorire i giocatori provenienti da altri Stati membri, limitandone l'impiego nelle competizioni. Il fatto che non colpiscano formalmente l'ingaggio ma l'iscrizione in distinta non è decisivo, perché la partecipazione alle gare è l'oggetto essenziale dell'attività del calciatore.

Giustificazione e proporzionalità

L'obiettivo di incentivare l'ingaggio e la formazione di giovani calciatori è ritenuto legittimo di interesse generale. Tuttavia, le norme sono ammissibili solo se idonee in modo coerente e sistematico a realizzare tale obiettivo e non eccedono quanto necessario. La Corte richiama la possibilità di misure alternative meno restrittive, come obblighi di formazione per le licenze, incentivi finanziari o compensazioni dirette dei costi di formazione, che il giudice nazionale deve valutare in concreto.

Dispositivo

La Corte dichiara che:

  • l'articolo 101, paragrafo 1, TFUE osta alle norme UEFA e URBSFA sui giocatori del vivaio locale se queste producono una restrizione della concorrenza e se, nel caso di restrizione per effetto, non sia dimostrata una giustificazione fondata su obiettivi legittimi e strettamente necessari;
  • l'articolo 101, paragrafo 3, TFUE consente l'esenzione solo se tutte le condizioni sono dimostrate con elementi di prova convincenti;
  • l'articolo 45 TFUE osta alle norme UEFA analoghe, salvo che sia provato che esse sono idonee e proporzionate rispetto all'obiettivo di promuovere il reclutamento e la formazione locale dei giovani calciatori professionisti.

Rilevanza pratica

La decisione è di grande rilievo per il diritto sportivo e antitrust: conferma che le regole federali sulle rose e sul vivaio locale non godono di una immunità sportiva generale e devono superare un controllo stringente di concorrenza e libera circolazione. Per i professionisti del settore, la sentenza rafforza l'esigenza di documentare puntualmente finalità, effetti e alternative regolatorie quando si adottano misure che incidono sul mercato dei calciatori.

Come è indicizzato

Materieconcorrenzalibera circolazione dei lavoratoridiritto dello sportcalcio professionisticoassociazioni di imprese

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