Circolare INAIL n. 71 del 29 dicembre 1986
Interessi di rateazione e dilazione. Decreto interministeriale 8 novembre 1986.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare comunica che, in base al decreto interministeriale 8 novembre 1986, il tasso di interesse dovuto dai datori di lavoro per rateazioni e dilazioni dei debiti per premi ed accessori è fissato al 22% con decorrenza 1° dicembre 1986. Il nuovo tasso si applica alle istanze presentate da tale data e, secondo le istruzioni già richiamate, anche a quelle anteriori per le quali il piano di rateazione o dilazione sia stato comunicato dalla Sede dal 1° dicembre 1985 in poi. La circolare richiama inoltre le precedenti istruzioni INAIL e allega il prospetto riepilogativo dei tassi storici in vigore dal 29 dicembre 1978.
Interessi di rateazione e dilazione: tasso al 22% dal 1° dicembre 1986
Interessi di rateazione e dilazione: tasso al 22% dal 1° dicembre 1986
La circolare INAIL n. 71 del 29 dicembre 1986 interviene sul tasso di interesse dovuto dai datori di lavoro per le rateazioni e le dilazioni dei debiti per premi ed accessori. Essa dà attuazione al decreto interministeriale 8 novembre 1986, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 279 del 1° dicembre 1986, e aggiorna il quadro applicativo già disciplinato da precedenti circolari.
Nuova misura del tasso e base normativa
Il decreto interministeriale dell’8 novembre 1986, adottato in attuazione dell’art. 1, comma 7, del decreto-legge 2 dicembre 1985, n. 688, convertito nella legge 31 gennaio 1986, n. 1, fissa il tasso di interesse nella misura del 22 per cento. Tale misura riguarda gli interessi dovuti per le rateazioni e per le dilazioni di pagamento dei debiti per premi ed accessori.
Decorrenza e applicazione ai casi concreti
La decorrenza del nuovo tasso è stabilita al 1° dicembre 1986. La circolare precisa che il 22% va applicato:
- alle istanze di rateazione o dilazione presentate a partire dal 1° dicembre 1986;
- in conformità a quanto già indicato nella circolare n. 51/1982, anche alle istanze presentate anteriormente a tale data, qualora la Sede abbia comunicato al datore di lavoro il piano di rateazione o dilazione in data 1° dicembre 1985 o successiva.
Richiamo delle precedenti istruzioni INAIL
Nel comunicare l’aggiornamento del tasso, l’Istituto richiama le istruzioni già impartite con le circolari nn. 4/1975, 56/1979, 51, 52 e 70/1982. Viene inoltre confermata la validità del contenuto di pagina 2, terzo e quarto capoverso, e di pagina 3 della circolare n. 60/1985, che restano quindi applicabili per gli aspetti non modificati dal nuovo decreto.
Prospetto riepilogativo dei tassi storici
Alla circolare è allegato un prospetto riepilogativo delle misure dei tassi di interesse per le rateazioni e dilazioni dei debiti contributivi, fissate ai sensi dell’art. 23 della legge 21 dicembre 1978, n. 843, e successive modificazioni e integrazioni, richiamando anche il decreto-legge 29 luglio 1981, n. 402 convertito con modificazioni nella legge 26 settembre 1981, n. 537.
Il prospetto ricostruisce l’evoluzione dei tassi in vigore dal 29 dicembre 1978 e indica, per ciascuna misura, la data del decreto, la decorrenza e la circolare di riferimento. Tra le variazioni riportate figurano, tra le altre, il 16% dal 29 dicembre 1978, il 22,50% dal 29 maggio 1980, il 24% dal 19 febbraio 1981, il 27,50% dal 5 agosto 1981, il 26,75% dal 15 maggio 1982, il 25,75% dal 1° ottobre 1982, il 25% dal 15 febbraio 1983, il 24,50% dal 1° aprile 1983, il 23,75% dal 2 maggio 1983, il 23,50% dal 16 gennaio 1984, il 22,50% dal 1° marzo 1984, il 22% dal 31 maggio 1984, il 23% dal 30 settembre 1984, il 22% dal 31 gennaio 1985, il 27% dal 22 luglio 1985, il 24,375% dal 25 marzo 1986 e il 23% dall’11 ottobre 1986.
Punti principali
Nuovo tasso di interesse
Il decreto interministeriale 8 novembre 1986, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 279 del 1° dicembre 1986, stabilisce nella misura del 22% il tasso di interesse dovuto dai datori di lavoro per le rateazioni e le dilazioni di pagamento dei debiti per premi ed accessori.
Decorrenza e ambito di applicazione
Il tasso del 22% decorre dal 1° dicembre 1986. Si applica alle istanze di rateazione o dilazione presentate a partire da tale data. In base alle istruzioni richiamate dalla circolare n. 51/1982, si applica anche alle istanze presentate prima del 1° dicembre 1986, purché la Sede abbia comunicato il piano di rateazione o dilazione in data 1° dicembre 1985 o successiva.
Richiamo delle istruzioni precedenti
La circolare richiama le istruzioni già impartite con le circolari nn. 4/1975, 56/1979, 51, 52 e 70/1982 e conferma la validità del contenuto di pagina 2, terzo e quarto capoverso, e di pagina 3 della circolare n. 60/1985.
Prospetto storico dei tassi
È allegato un prospetto riepilogativo delle misure dei tassi di interesse per rateazioni e dilazioni dei debiti contributivi, fissate ai sensi dell'art. 23 della legge 21 dicembre 1978, n. 843, come modificata dal decreto-legge 29 luglio 1981, n. 402 convertito dalla legge 26 settembre 1981, n. 537. Il prospetto riporta l'andamento dei tassi dal 29 dicembre 1978 fino al 1986, con i relativi decreti e riferimenti circolari.
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