Circolare INAIL n. 69 del 12 dicembre 1986
Erogazione integrativa di fine anno ai grandi invalidi del lavoro. Anno 1986.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare comunica la deliberazione del Comitato tecnico grandi invalidi per l’erogazione straordinaria di fine anno 1986 a favore dei grandi invalidi del lavoro aventi diritto alla speciale gestione al 15 dicembre 1986. La misura spetta solo entro un limite di reddito annuo personale e può essere integrata per i figli di età non superiore a 12 anni alla data del 28 novembre 1986. La circolare indica importi, criteri di calcolo del reddito, modalità di informazione agli interessati, necessità di domanda formale con documentazione e istruzioni contabili per la rilevazione delle spese entro il 31 dicembre 1986.
Erogazione integrativa di fine anno 1986 ai grandi invalidi del lavoro
Erogazione integrativa di fine anno ai grandi invalidi del lavoro - Anno 1986
La circolare disciplina l’erogazione straordinaria di fine anno deliberata dal Comitato tecnico grandi invalidi in occasione delle festività natalizie del 1986. Il beneficio è riservato ai grandi invalidi del lavoro aventi titolo alle prestazioni della speciale gestione alla data del 15 dicembre 1986, con esclusione dei soggetti che superino il limite di reddito fissato.
Soggetti beneficiari e condizioni di accesso
La prestazione spetta ai grandi invalidi del lavoro iscritti alla speciale gestione alla data del 15 dicembre 1986. L’accesso è subordinato al rispetto del limite reddituale annuo di L. 16.600.000.
Ai fini del controllo del requisito economico, il reddito da considerare è costituito:
- dalle sole entrate personali dell’assistito;
- con esclusione dell’assegno per assistenza personale continuativa;
- con aggiunta di L. 830.000 per ciascun familiare a carico per il quale l’invalido percepisca le quote di aggiunta di famiglia.
Misura dell’erogazione
L’importo della prestazione è differenziato in base al grado di invalidità:
- L. 141.000 per i portatori di invalidità dall’80% al 100%;
- L. 175.000 per i portatori di invalidità del 100% con necessità di assistenza personale continuativa.
La circolare prevede inoltre un’integrazione pari a L. 31.800 per ogni figlio di età non superiore a 12 anni alla data di adozione del provvedimento, fissata al 28 novembre 1986. Anche tale integrazione è subordinata alla sussistenza dei requisiti generali, incluso il limite di reddito.
Domanda e documentazione
L’Amministrazione deve dare tempestiva notizia del provvedimento agli interessati tramite lettera conforme al fac-simile allegato. I grandi invalidi che ritengano di trovarsi nelle condizioni richieste devono presentare formale domanda alla sede competente, utilizzando il modello allegato.
Alla domanda deve essere allegata documentazione idonea a comprovare l’ammontare dei redditi dichiarati. Nel fac-simile è richiesto anche l’indicazione dei familiari per i quali si percepiscono le quote di aggiunta di famiglia e delle diverse componenti reddituali, tra cui:
- rendita INAIL, escluso l’assegno per assistenza personale continuativa;
- assegno di incollocabilità;
- assegno continuativo di legge INAIL;
- assegno assistenziale;
- pensione INPS;
- redditi da lavoro subordinato;
- redditi da lavoro autonomo;
- altri redditi, come case e terreni.
Riparto delle competenze e comunicazioni interne
Per i grandi invalidi ricoverati presso il Centro di soggiorno di Breccia di Como o presso altri istituti ospedalieri od ospiziali, l’erogazione è posta a carico della sede nel cui protocollo gli assistiti risultano iscritti.
Dopo l’effettuazione dei pagamenti, i Direttori degli Ispettorati regionali e provinciali devono comunicare alla Direzione generale:
- l’ammontare delle spese sostenute da ciascuna unità dipendente;
- il numero dei beneficiari, distinti tra grandi invalidi, superinvalidi e figli.
Indicazioni contabili
Le somme corrisposte devono essere contabilizzate al capitolo 603, "Interventi per la vita di relazione ed il reinserimento sociale a carico della speciale gestione grandi invalidi del lavoro", sottoconto 02, "Erogazioni integrative di fine anno".
La circolare richiama inoltre le disposizioni in materia di contabilità pubblica contenute nel D.P.R. 18 dicembre 1979, n. 696 e raccomanda di completare le registrazioni delle operazioni nella fase di competenza entro il 31 dicembre 1986, al fine di evitare variazioni in aumento dei residui passivi nell’anno 1987.
Punti principali
Beneficiari e requisito temporale
L’erogazione straordinaria di fine anno è destinata ai grandi invalidi del lavoro aventi titolo alle prestazioni della speciale gestione alla data del 15 dicembre 1986. Restano esclusi coloro che superano il limite reddituale previsto dalla circolare.
Limite di reddito e definizione di reddito rilevante
Il beneficio è escluso per chi disponga di un reddito annuo superiore a L. 16.600.000. Ai fini del calcolo, per reddito si intendono le sole entrate personali dell’assistito, con esclusione dell’assegno per assistenza personale continuativa, incrementate di L. 830.000 per ogni familiare a carico per il quale l’invalido percepisca le quote di aggiunta di famiglia.
Misura della prestazione
La prestazione è fissata in L. 141.000 per i portatori di invalidità dall’80% al 100% e in L. 175.000 per i portatori di invalidità del 100% con necessità di assistenza personale continuativa.
Integrazione per i figli minori
L’erogazione è integrata da L. 31.800 per ogni figlio di età non superiore a 12 anni alla data di adozione del provvedimento, individuata nel 28 novembre 1986, sempre che sussistano anche gli altri requisiti, in particolare il limite di reddito.
Domanda e documentazione
Gli interessati devono essere tempestivamente informati con lettera conforme al fac-simile allegato e, se in possesso dei requisiti, devono presentare domanda formale alla sede competente, corredata da documentazione idonea a comprovare l’entità dei redditi dichiarati.
Competenza della sede e comunicazioni alle direzioni
Per i grandi invalidi ricoverati presso il Centro di soggiorno di Breccia di Como o presso altri istituti ospedalieri od ospiziali, la spesa è a carico della sede nel cui protocollo gli assistiti risultano iscritti. Dopo l’erogazione, i Direttori degli Ispettorati regionali e provinciali devono comunicare alla Direzione generale l’ammontare delle spese sostenute da ciascuna unità dipendente e il numero dei beneficiari, distinti tra grandi invalidi, superinvalidi e figli.
Istruzioni contabili e termine di registrazione
Le somme corrisposte devono essere contabilizzate al capitolo 603, "Interventi per la vita di relazione ed il reinserimento sociale a carico della speciale gestione grandi invalidi del lavoro", sottoconto 02, "Erogazioni integrative di fine anno". Per evitare variazioni in aumento dei residui passivi nel 1987, le registrazioni nella fase di competenza devono essere effettuate integralmente entro il 31 dicembre 1986.
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