Circolare INAIL n. 66 del 01 dicembre 1986
Nuova misura dell assegno mensile di incollocabilità. Decreto 9 maggio 1986 (G.U. 14061986, n. 136).
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare INAIL dà attuazione al decreto ministeriale 9 maggio 1986 che, con decorrenza 1° gennaio 1986, rivaluta l’assegno mensile di incollocabilità da L. 150.000 a L. 200.000. Vengono indicate le modalità operative per la concessione da parte delle Sedi, il conguaglio delle somme pregresse a cura della Direzione generale e gli adempimenti per i nuovi casi, inclusi gli accertamenti medico-legali e le comunicazioni statistiche sulle nuove concessioni. La circolare aggiorna inoltre la nota tecnica sulla gestione meccanizzata e allega un facsimile di autorizzazione.
Nuova misura dell'assegno mensile di incollocabilità
Nuova misura dell'assegno mensile di incollocabilità
La circolare INAIL n. 66 del 1° dicembre 1986 recepisce il decreto ministeriale 9 maggio 1986, pubblicato in G.U. n. 136 del 14 giugno 1986, che rivaluta l’assegno mensile di incollocabilità. Il documento disciplina sia la nuova misura della prestazione sia le modalità operative per la sua concessione e gestione amministrativa.
Quadro normativo di riferimento
La prestazione è quella prevista dall’art. 180 del D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, come modificato dall’art. 10 della legge 5 maggio 1976, n. 248, e dall’art. 1-decies della legge 21 ottobre 1978, n. 641, che ha trasferito all’INAIL, dal 1° aprile 1979, la competenza all’erogazione dell’assegno.
Il decreto del 9 maggio 1986 conferma la possibilità di rideterminare l’importo solo in aumento, con decreto ministeriale e previo parere del comitato centrale dell’A.N.M.I.L., sostituito nella fattispecie dal consiglio di amministrazione dell’INAIL. La proposta di aumento è stata formulata dal consiglio di amministrazione nella seduta del 27 gennaio 1986.
Nuova misura dell’assegno
Con decorrenza 1° gennaio 1986, l’importo mensile dell’assegno passa da L. 150.000 a L. 200.000. La nuova misura è stata determinata tenendo conto delle variazioni del costo della vita fino al 31 dicembre 1984, rispetto al 31 dicembre 1982 (indice ISTAT 22,7%), e del tasso di inflazione programmato per il 1985 (7%).
Adempimenti delle Sedi INAIL
I Direttori delle Sedi sono autorizzati a concedere l’assegno ai titolari del diritto nella misura di L. 200.000, seguendo le modalità già indicate dalle circolari n. 26/1980 e n. 15/1983, come aggiornate dalla nuova nota tecnica allegata alla circolare.
La rideterminazione dell’assegno e i relativi conguagli per la decorrenza pregressa stabilita dal decreto vengono effettuati direttamente dalla Direzione generale - Servizio meccanizzazione.
Nuovi ingressi e accertamenti medico-legali
Per i nuovi casi, in particolare per quelli con pensioni o rendite estere, la circolare raccomanda l’accertamento medico-legale da parte della Direzione sanitaria della Sede. Tale accertamento deve attestare una riduzione della capacità lavorativa per infortunio o tecnopatia non inferiore al 34%, soglia richiesta ai fini del diritto alla prestazione ai sensi dell’art. 10, comma 3, della legge n. 248/1976.
Monitoraggio dei beneficiari
Ai fini dell’aggiornamento sistematico del numero complessivo dei beneficiari, i Dirigenti delle unità devono comunicare le nuove concessioni alla Direzione generale - Servizio prestazioni integrative. Resta fermo quanto già stabilito con la circolare n. 77/1984 sul decentramento dell’istruttoria delle pratiche.
Aggiornamento della nota tecnica e modulistica
L’allegato n. 2 aggiorna la nota tecnica già richiamata nella circolare n. 26/1980, confermando che per la gestione dell’assegno continuano ad applicarsi le norme della procedura meccanizzata delle rendite, con alcune variazioni specifiche per l’assegno di incollocabilità ex art. 180 del D.P.R. n. 1124/1965.
Per i beneficiari non titolari di rendita INAIL, viene indicata la compilazione del mod. 150/1 mecc. di costituzione con specifiche istruzioni operative, tra cui gestione 998, codice indicativo della sede, importo base pari a L. 2.400.000 e decorrenza dalla mensilità di concessione. Per la revoca dell’assegno, i punti B1 e B2 della circolare n. 26/1980 restano invariati.
Facsimile di autorizzazione
L’allegato n. 3 contiene un facsimile di autorizzazione della concessione dell’assegno di incollocabilità. Il modello prevede l’accertamento dei requisiti richiesti dalla legge n. 248/1976 e successive modificazioni, la verifica della documentazione in atti, il visto di regolarità e l’autorizzazione finale del Direttore di Sede con indicazione della decorrenza della prestazione.
Punti principali
Rivalutazione dell'importo
Il decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale del 9 maggio 1986 stabilisce che, dal 1° gennaio 1986, l’assegno mensile di incollocabilità previsto dall’art. 180 del D.P.R. n. 1124/1965, come modificato dalla legge n. 248/1976, passa da L. 150.000 a L. 200.000.
Gestione della concessione e dei conguagli
I Direttori delle Sedi devono autorizzare la concessione dell’assegno nella nuova misura secondo le modalità già previste dalle circolari n. 26/1980 e n. 15/1983, integrate dalla nota tecnica allegata. La rideterminazione dell’importo e i relativi conguagli per il periodo pregresso sono effettuati direttamente dalla Direzione generale - Servizio meccanizzazione.
Requisiti e accertamenti per i nuovi ingressi
Per i nuovi casi, compresi quelli relativi a titolari di pensioni o rendite estere, si raccomanda l’accertamento medico-legale da parte della Direzione sanitaria della Sede, che deve attestare una riduzione della capacità lavorativa per infortunio o tecnopatia non inferiore al 34%, in conformità all’art. 10, comma 3, della legge n. 248/1976.
Aggiornamento del numero dei beneficiari
Per tenere aggiornato il numero complessivo dei beneficiari della prestazione, i Dirigenti delle unità devono comunicare le nuove concessioni alla Direzione generale - Servizio prestazioni integrative, restando fermo il decentramento dell’istruttoria delle pratiche disposto con circolare n. 77/1984.
Aggiornamento procedurale e facsimile
La circolare riporta un aggiornamento della nota tecnica allegata alla circolare n. 26/1980 per la gestione meccanizzata dell’assegno di incollocabilità e allega un facsimile di autorizzazione della concessione della prestazione ex art. 180 del D.P.R. n. 1124/1965.
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