Circolare INAIL n. 72 del 30 dicembre 1986
Determinazione della retribuzione ai fini della liquidazione dell indennità per inabilità temporanea assoluta e della rendita disciplina dei compensi riferiti a giornate di riposo retribuito e a festività cadenti di Domenica.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare chiarisce come considerare, nel calcolo della retribuzione media giornaliera e della base retributiva per la rendita, i compensi relativi alle giornate di riposo retribuito e alle festività cadenti di domenica. Per i riposi compensativi si applicano i criteri del Manuale allegato alla circolare n. 49/1978, senza maggiorazioni percentuali ai fini della rendita, salvo il caso in cui il lavoratore presti normale attività in tali giornate. Per le festività di domenica, ai fini dell’indennità per inabilità temporanea assoluta vanno considerati gli eventuali compensi aggiuntivi, mentre per la rendita restano ferme le istruzioni già impartite.
Calcolo della retribuzione per indennità di inabilità temporanea assoluta e rendita: riposi retribuiti e festività di domenica
Determinazione della retribuzione per indennità e rendita: riposi retribuiti e festività domenicali
La circolare interviene sui criteri di calcolo della retribuzione da assumere ai fini della liquidazione dell’indennità per inabilità temporanea assoluta e della rendita, con particolare riferimento ai compensi connessi alle giornate di riposo retribuito introdotte dalla contrattazione collettiva e alle festività cadenti di domenica. Le precisazioni sono formulate in continuità con le istruzioni già contenute nei Manuali allegati alle circolari n. 49/1978 e n. 14/1982.
Compensi riferiti a giornate di riposo retribuito
La circolare rileva che, a seguito di accordi ministeriali e della recente contrattazione collettiva, in molti contratti di categoria è stata introdotta una riduzione dell’orario annuo di lavoro mediante giornate di riposo retribuito, generalmente pari a 40 ore. Tali riposi, qualificati come "compensativi", sono considerati assimilabili ai compensi non riferiti a corrispondenti ore lavorative, come ferie, festività e gratifica natalizia, poiché sono predeterminati e ricorrenti in relazione all’attività svolta nell’anno.
Ai fini della determinazione della retribuzione media giornaliera per la liquidazione dell’indennità per inabilità temporanea assoluta, deve applicarsi il criterio indicato al punto B3 del Manuale allegato alla circolare n. 49/1978. La circolare richiama, in sostanza, il computo che considera ferie e giornate di riposo previste dal contratto aziendale rapportate al divisore 300.
Prestazione di lavoro nelle giornate di riposo
Qualora il lavoratore svolga normale attività lavorativa nelle giornate di riposo, i compensi corrisposti per tale prestazione devono essere inclusi nel calcolo della base retributiva, in analogia alle istruzioni dettate per le festività soppresse. La medesima logica si riflette anche sulla rendita: devono essere considerati gli eventuali aumenti retributivi derivanti dal lavoro svolto in tali giornate e devono essere seguite le istruzioni sul lavoro straordinario contenute nel punto B3 del Manuale allegato alla circolare n. 14/1982.
Rendita e assenza di maggiorazioni percentuali
Per quanto concerne la base retributiva da assumere per la liquidazione della rendita, la circolare esclude l’applicazione di maggiorazioni percentuali. Gli emolumenti relativi alle giornate di riposo risultano infatti già compresi nel calcolo della retribuzione annua, in analogia al trattamento previsto per le ferie.
Festività cadenti di domenica
Con riferimento alle festività che cadono di domenica, la circolare integra le istruzioni del punto 33 del Manuale allegato alla circolare n. 49/1978: ai fini del calcolo della retribuzione media giornaliera per l’indennità di inabilità temporanea assoluta devono essere considerati anche gli eventuali compensi aggiuntivi erogati per tale titolo.
Per la rendita, invece, restano ferme le disposizioni già previste dal punto 34 del Manuale allegato alla circolare n. 14/1982.
Punti principali
Riposi retribuiti compensativi: natura e criterio di calcolo
Le giornate di riposo retribuito introdotte dalla contrattazione collettiva, in riduzione dell’orario annuo di lavoro, sono assimilate a compensi non riferiti a corrispondenti ore lavorative, come ferie, festività e gratifica natalizia. Ai fini della retribuzione media giornaliera per l’indennità di inabilità temporanea assoluta si applicano quindi i criteri del punto B3 del Manuale allegato alla circolare n. 49/1978, con il rapporto tra ferie e giornate di riposo previsti dal contratto e il divisore 300.
Riposi retribuiti: attività lavorativa svolta nelle giornate di riposo
Se nelle giornate di riposo viene prestata normale attività lavorativa, i relativi compensi devono essere inclusi nel calcolo della base retributiva, in analogia alle istruzioni sulle festività soppresse. Per la liquidazione della rendita occorre inoltre considerare gli eventuali aumenti retributivi conseguenti a tale attività, seguendo le istruzioni sul lavoro straordinario contenute nel punto B3 del Manuale allegato alla circolare n. 14/1982.
Riposi retribuiti e rendita: esclusione di maggiorazioni percentuali
Per la determinazione della retribuzione da assumere a base della rendita non va applicata alcuna maggiorazione percentuale, poiché gli emolumenti relativi alle giornate di riposo sono già compresi nel calcolo della retribuzione annua, in analogia a quanto previsto per le ferie.
Festività cadenti di domenica: indennità temporanea assoluta
In integrazione al Manuale allegato alla circolare n. 49/1978, punto 33, la circolare precisa che, nel calcolo della retribuzione media giornaliera per l’indennità di inabilità temporanea assoluta, devono essere considerati gli eventuali compensi aggiuntivi erogati per le festività che cadono di domenica.
Festività cadenti di domenica: rendita
Per la rendita restano confermate le disposizioni già contenute nel punto 34 del Manuale allegato alla circolare n. 14/1982.
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