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Circolare

Circolare INAIL n. 70 del 13 dicembre 1986

Legge 15 giugno 1984, n. 240, concernente Norme previdenziali ed assistenziali per le imprese cooperative e loro dipendenti che trasformano, manipolano e commercializzano prodotti agricoli e zootecnici.. Legge 28 febbraio 1986, n. 45, di conversione del d

INAIL

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare rettifica le istruzioni già fornite con la circolare n. 30 del 7 maggio 1986 in materia di agevolazione contributiva per le aziende agricole di cui all'art. 3 della legge n. 240/1984. Viene precisato che, per effetto dell'art. 1, comma 3, del D.L. n. 787/1985 convertito nella legge n. 45/1986, la riduzione contributiva prevista dall'art. 4 della legge n. 638/1983 deve essere applicata nella misura del 17,50%, e non del 25%.

Riduzione contributiva per le aziende agricole ex legge n. 240/1984: rettifica dell'aliquota al 17,50%

Riduzione contributiva per le aziende agricole ex legge n. 240/1984

La circolare INAIL n. 70 del 13 dicembre 1986 interviene per rettificare parzialmente le istruzioni già fornite con la circolare n. 30 del 7 maggio 1986 in materia di agevolazione contributiva per determinate aziende agricole. L'obiettivo è chiarire la corretta misura della riduzione da applicare, alla luce delle modifiche normative intervenute.

Quadro normativo richiamato

La nota richiama:

  • l'art. 4 della legge 11 novembre 1983, n. 638, che prevede la riduzione contributiva;
  • l'art. 3 della legge 15 giugno 1984, n. 240, relativo alle aziende agricole interessate;
  • l'art. 1, comma 3, del decreto-legge 30 dicembre 1985, n. 787, convertito con modificazioni nella legge 28 febbraio 1986, n. 45.

La circolare si colloca nell'ambito della disciplina previdenziale e assistenziale per le imprese cooperative e i loro dipendenti che trasformano, manipolano e commercializzano prodotti agricoli e zootecnici.

Misura corretta della riduzione contributiva

L'INAIL precisa che la riduzione contributiva prevista deve essere applicata nella misura del 17,50%.

Viene quindi corretto quanto indicato nella circolare n. 30 del 7 maggio 1986, nella quale la riduzione era stata riportata erroneamente nella misura del 25%.

Effetti operativi della precisazione

La comunicazione ha natura chiarificatrice e rettificativa: gli uffici devono attenersi alla percentuale del 17,50% per l'applicazione dell'agevolazione contributiva alle aziende agricole rientranti nell'ambito dell'art. 3 della legge n. 240/1984.

La circolare conferma inoltre quanto già anticipato nel phonoprinter n. 442/PG/4 bis del 7 maggio 1986 indirizzato ai Direttori di Ispettorato e al Direttore della Sede regionale di Aosta.

Punti principali

Rettifica della misura della riduzione contributiva

L'INAIL chiarisce che la riduzione contributiva prevista per le aziende agricole contemplate dall'art. 3 della legge 15 giugno 1984, n. 240, è fissata al 17,50% ai sensi dell'art. 1, comma 3, del decreto-legge 30 dicembre 1985, n. 787, convertito nella legge 28 febbraio 1986, n. 45.

Correzione delle istruzioni precedenti

La precisazione è resa a parziale rettifica della circolare n. 30 del 7 maggio 1986, che riportava erroneamente l'applicazione della riduzione nella misura del 25%. La circolare dispone che l'agevolazione debba essere calcolata nella misura corretta del 17,50%.

Riferimento alle disposizioni normative richiamate

Il provvedimento richiama la legge 15 giugno 1984, n. 240, recante norme previdenziali ed assistenziali per le imprese cooperative che trasformano, manipolano e commercializzano prodotti agricoli e zootecnici, nonché la legge 11 novembre 1983, n. 638, art. 4, quale base della riduzione contributiva.

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