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Sentenza

Sentenza del 09/05/2017 n. 3227 - Comm. Trib. Prov. Milano

RISCOSSIONE - Omesso versamento - Mancato invio dell'avviso bonario.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La pretesa del contribuente è stata respinta. È stata ritenuta legittima l'iscrizione a ruolo anche senza la preventiva comunicazione dell'avviso bonario, poiché l'Ufficio si era limitato a riscuotere imposte dichiarate dal contribuente e rimaste insolute. L'avviso bonario non è stato considerato necessario in assenza di errori o rettifiche della dichiarazione.

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha lamentato l'illegittimità dell'iscrizione a ruolo per mancato invio dell'avviso bonario, previsto nell'ambito dei controlli automatizzati delle dichiarazioni. La contestazione riguardava somme d'imposta regolarmente dichiarate ma non versate, senza che l'Ufficio avesse apportato correzioni o modifiche ai dati dichiarati.

Norme richiamate

  • Articolo 36-bis, comma 3, d.P.R. 600/1973

    Il testo richiamato riguarda la comunicazione dell'esito del controllo automatizzato della dichiarazione.

    La disposizione non impone necessariamente l'invio dell'avviso bonario quando l'importo iscritto a ruolo corrisponde a un'imposta dichiarata e non versata, senza alcuna correzione dei dati dichiarati.

  • Articolo 54-bis, comma 3, d.P.R. 633/1972

    Il testo richiamato riguarda il controllo automatizzato delle dichiarazioni IVA.

    Anche nell'ambito IVA, la preventiva comunicazione non è condizione necessaria per l'iscrizione a ruolo delle somme risultanti dalla dichiarazione e non pagate, quando non vi siano rettifiche o errori da segnalare.

  • Cassazione n. 17396/2010

    La pronuncia è richiamata a conferma della legittimità dell'iscrizione a ruolo per imposte dichiarate ma non versate senza previo avviso bonario.

  • Cassazione n. 395/2011

    La pronuncia conferma che l'avviso bonario non è indispensabile quando il controllo si limita a rilevare il mancato pagamento di somme già dichiarate.

Massime di principio

  • L'avviso bonario è normalmente funzionale a consentire al contribuente di chiarire o correggere anomalie emerse dal controllo della dichiarazione, ma non costituisce sempre un presupposto necessario dell'iscrizione a ruolo.
  • Quando l'imposta è stata correttamente dichiarata dal contribuente e risulta semplicemente non versata, l'Amministrazione può procedere direttamente alla riscossione senza preventiva comunicazione dell'avviso bonario.
  • La mancata comunicazione può assumere rilievo soprattutto quando l'Ufficio modifica, corregge o interpreta i dati dichiarati, oppure quando il contribuente deve essere posto in condizione di fornire chiarimenti su errori o incongruenze.
  • Per valutare la legittimità della cartella occorre quindi distinguere tra semplice omesso versamento di importi dichiarati e attività di correzione o rettifica della dichiarazione.

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