Sentenza del 09/05/2017 n. 3227 - Comm. Trib. Prov. Milano
RISCOSSIONE - Omesso versamento - Mancato invio dell'avviso bonario.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa pretesa del contribuente è stata respinta. È stata ritenuta legittima l'iscrizione a ruolo anche senza la preventiva comunicazione dell'avviso bonario, poiché l'Ufficio si era limitato a riscuotere imposte dichiarate dal contribuente e rimaste insolute. L'avviso bonario non è stato considerato necessario in assenza di errori o rettifiche della dichiarazione.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha lamentato l'illegittimità dell'iscrizione a ruolo per mancato invio dell'avviso bonario, previsto nell'ambito dei controlli automatizzati delle dichiarazioni. La contestazione riguardava somme d'imposta regolarmente dichiarate ma non versate, senza che l'Ufficio avesse apportato correzioni o modifiche ai dati dichiarati.
Norme richiamate
Articolo 36-bis, comma 3, d.P.R. 600/1973
Il testo richiamato riguarda la comunicazione dell'esito del controllo automatizzato della dichiarazione.
La disposizione non impone necessariamente l'invio dell'avviso bonario quando l'importo iscritto a ruolo corrisponde a un'imposta dichiarata e non versata, senza alcuna correzione dei dati dichiarati.
Articolo 54-bis, comma 3, d.P.R. 633/1972
Il testo richiamato riguarda il controllo automatizzato delle dichiarazioni IVA.
Anche nell'ambito IVA, la preventiva comunicazione non è condizione necessaria per l'iscrizione a ruolo delle somme risultanti dalla dichiarazione e non pagate, quando non vi siano rettifiche o errori da segnalare.
Cassazione n. 17396/2010
La pronuncia è richiamata a conferma della legittimità dell'iscrizione a ruolo per imposte dichiarate ma non versate senza previo avviso bonario.
Cassazione n. 395/2011
La pronuncia conferma che l'avviso bonario non è indispensabile quando il controllo si limita a rilevare il mancato pagamento di somme già dichiarate.
Massime di principio
- L'avviso bonario è normalmente funzionale a consentire al contribuente di chiarire o correggere anomalie emerse dal controllo della dichiarazione, ma non costituisce sempre un presupposto necessario dell'iscrizione a ruolo.
- Quando l'imposta è stata correttamente dichiarata dal contribuente e risulta semplicemente non versata, l'Amministrazione può procedere direttamente alla riscossione senza preventiva comunicazione dell'avviso bonario.
- La mancata comunicazione può assumere rilievo soprattutto quando l'Ufficio modifica, corregge o interpreta i dati dichiarati, oppure quando il contribuente deve essere posto in condizione di fornire chiarimenti su errori o incongruenze.
- Per valutare la legittimità della cartella occorre quindi distinguere tra semplice omesso versamento di importi dichiarati e attività di correzione o rettifica della dichiarazione.
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