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Sentenza

Sentenza del 19/02/2016 n. 189 - Comm. Trib. Reg. per l'Abruzzo

ACCERTAMENTO IMPOSTE - Rideterminazione di introiti non fatturati in base alla "contabilità parallela" di altra impresa.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il contribuente ha contestato l'avviso di accertamento con cui erano stati rideterminati introiti non fatturati sulla base di documentazione rinvenuta presso una diversa impresa di pompe funebri, consistente in foglietti, estratti conto, buoni di consegna e una contabilità parallela relativa alle forniture di fiori. Ha dedotto, in particolare, la carenza di motivazione dell'avviso, la mancata allegazione della documentazione, l'impossibilità di verificarne l'autenticità mediante perizia calligrafica e l'erronea attribuzione delle forniture alla propria impresa.

La decisione

La Commissione Tributaria Regionale ha respinto l'appello e confermato la sentenza impugnata. Ha ritenuto valida la motivazione per relationem dell'avviso, poiché esso richiamava il processo verbale di constatazione della Guardia di Finanza, conosciuto dal contribuente e idoneo a consentire una piena difesa. È stata ritenuta legittima anche la ricostruzione dei ricavi sulla base della contabilità parallela rinvenuta presso l'altra impresa, non riscontrata nelle scritture ufficiali e non adeguatamente contestata con prove contrarie. La mancata allegazione dei documenti all'avviso non è stata considerata decisiva, poiché la documentazione era inserita nel verbale della Guardia di Finanza e il contribuente avrebbe potuto esaminarla e chiedere una perizia, cosa mai avvenuta. Le spese sono state compensate tra le parti. È stato inoltre dichiarato l'obbligo dell'appellante di versare un ulteriore contributo unificato di importo pari a quello dovuto per l'appello.

Norme richiamate

  • Art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002

    ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello

    In caso di appello dichiarato inammissibile o integralmente rigettato, l'appellante è tenuto a versare un ulteriore contributo unificato di importo pari a quello già dovuto per l'impugnazione.

  • Art. 13, comma 1-bis, d.P.R. 115/2002

    È richiamato per determinare l'importo del contributo unificato aggiuntivo dovuto dall'appellante soccombente.

Massime di principio

  • Un avviso di accertamento può essere validamente motivato per relationem mediante il richiamo a un processo verbale di constatazione, purché il contribuente conosca o possa agevolmente conoscere il contenuto degli elementi richiamati e sia quindi in grado di difendersi.
  • La documentazione extracontabile rinvenuta presso un altro contribuente può fondare la ricostruzione dei ricavi non dichiarati quando presenta collegamenti specifici con il soggetto accertato e indica concretamente rapporti commerciali, forniture o pagamenti.
  • Fogli, annotazioni, estratti conto e buoni di consegna possono avere rilevanza probatoria anche se non risultano dalle scritture ufficiali, soprattutto quando compongono una contabilità parallela coerente e non vengono contrastati da prove concrete.
  • La semplice contestazione dell'autenticità dei documenti o dell'identità del fornitore non è sufficiente: il contribuente deve indicare e, ove possibile, dimostrare elementi specifici contrari, anche attraverso richieste istruttorie come la perizia calligrafica.
  • La mancata allegazione materiale dei documenti all'avviso non determina automaticamente l'illegittimità dell'accertamento se tali documenti sono contenuti nel verbale già conosciuto o accessibile al contribuente e non è stata compromessa la possibilità di difesa.
  • Il rigetto integrale dell'appello può comportare, oltre alla conferma dell'accertamento, l'obbligo di versare un ulteriore contributo unificato; le spese processuali possono tuttavia essere compensate quando ricorrono particolari ragioni legate alla natura della controversia.

Testo integrale

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