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Cassazione Civile, Ordinanza n. 02242/2026 del 03/02/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La contribuente, titolare del 49% di una società a responsabilità limitata, si è vista notificare avvisi di accertamento per imposte dirette in relazione agli anni d’imposta 2010 e 2011, perché, a seguito di un accertamento nei confronti della società per maggiori redditi occultati, l’Ufficio ha imputato pro quota ai soci gli utili extracontabili presumibilmente distribuiti in ragione della ristretta base sociale. In primo grado il ricorso della contribuente era stato accolto per asserita mancanza di contraddittorio preventivo; in appello, invece, la decisione è stata riformata e gli accertamenti sono stati confermati, salvo l’annullamento delle sanzioni. In cassazione la contribuente ha dedotto cinque motivi: (1) omessa o insufficiente motivazione e violazione dell’art. 132 c.p.c. per non avere la CTR ritenuto adeguata la prova della mancata percezione degli utili, anche alla luce degli estratti conto e di altra documentazione, nonché della dichiarazione di estraneità alla gestione societaria di un terzo; (2) violazione degli artt. 2697, 2727 e 2729 c.c. per avere ritenuto operante la presunzione di distribuzione ai soci senza ulteriori elementi positivi; (3) violazione dell’art. 2697 c.c. per non avere considerato superata la presunzione mediante la prova della mancata distribuzione in capo alla contribuente; (4) violazione degli artt. 41-bis e 42 d.P.R. 600/1973 e dell’art. 3 L. 241/1990, contestando la motivazione per relationem degli avvisi; (5) violazione dell’art. 12, comma 7, L. 212/2000 per l’omissione del contraddittorio endoprocedimentale. L’Agenzia delle entrate è rimasta intimata.

La decisione

La Corte ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondati i primi tre motivi perché, in caso di società di capitali a ristretta base partecipativa, opera la presunzione di distribuzione ai soci degli utili extracontabili e la prova liberatoria non consiste nel dimostrare solo la mancata percezione personale delle somme, ma richiede la prova che i maggiori ricavi non siano stati distribuiti, bensì accantonati o reinvestiti dalla società, ovvero appropriati da altri, oppure che il socio sia del tutto estraneo alla gestione e all’informazione societaria; inoltre, le censure miravano in sostanza a una rivalutazione del merito probatorio, preclusa in cassazione. Il quarto motivo è stato respinto perché la motivazione per relationem degli atti impositivi è legittima e, nel caso concreto, la contribuente ha comunque compreso le ragioni della pretesa e ha articolato difese. Il quinto motivo è stato respinto perché si tratta di imposte dirette, quindi tributi non armonizzati, per i quali il contraddittorio endoprocedimentale non è generalizzato se non previsto espressamente; in ogni caso la contribuente non ha indicato quali concrete difese avrebbe potuto svolgere né ha dimostrato che il contraddittorio avrebbe potuto condurre a un esito diverso. Nessuna statuizione sulle spese per difetto di attività difensiva dell’Amministrazione.

Norme richiamate

  • art. 360 c.p.c.

    primo comma, nn. 3, 4 e 5

    viene richiamato come parametro dei motivi di ricorso per cassazione; la Corte ribadisce che la censura di merito probatorio non può essere veicolata come violazione di legge quando mira in realtà a contestare la ricostruzione dei fatti.

  • art. 132 c.p.c.

    il vizio motivazionale è escluso perché la sentenza di merito non presenta anomalie tali da integrare mancanza apparente o assoluta di motivazione.

  • art. 62 d.lgs. n. 546/1992

    è richiamato quale norma di raccordo per il ricorso per cassazione nel processo tributario.

  • art. 2697 c.c.

    l’onere della prova della mancata distribuzione degli utili extracontabili grava sul socio contribuente, che deve fornire prova liberatoria specifica.

  • art. 2727 c.c.

    la presunzione di distribuzione degli utili extracontabili è ammessa come presunzione semplice fondata sulla ristrettezza della base sociale.

  • art. 2729 c.c.

    la presunzione è considerata grave, precisa e concordante in presenza di società a ristretta base partecipativa; non richiede, per essere applicata, ulteriori elementi positivi oltre alla ristrettezza della compagine.

  • art. 41-bis d.P.R. n. 600/1973

    viene invocato contro la motivazione dell’avviso, ma la Corte reputa legittimo il richiamo agli atti presupposti.

  • art. 42 d.P.R. n. 600/1973

    la motivazione dell’avviso è ritenuta sufficiente anche se resa per relationem.

  • art. 3 L. n. 241/1990

    non è violato quando l’atto impositivo rinvia a elementi già noti e il contribuente è posto in grado di difendersi.

  • art. 12, comma 7, L. n. 212/2000

    per le imposte dirette, tributi non armonizzati, il contraddittorio endoprocedimentale non è imposto in via generalizzata, salvo specifica previsione; comunque il contribuente deve allegare le difese concrete che avrebbe potuto svolgere.

  • art. 39, comma 1, lett. d), d.P.R. n. 600/1973

    è richiamato quale base dell’accertamento induttivo e della presunzione di distribuzione degli utili extracontabili nelle società a ristretta base sociale.

  • art. 54 d.l. n. 83/2012

    è richiamato per la riformulazione dell’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., con riduzione del sindacato di legittimità sul vizio motivazionale al minimo costituzionale.

  • art. 12 preleggi

    è evocato per l’interpretazione sistematica del nuovo art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    è richiamato per l’obbligo del contributo unificato aggiuntivo in caso di rigetto del ricorso, nei limiti previsti dalla legge.

Massime di principio

  • Nelle società di capitali a ristretta base partecipativa, l’accertamento di utili extracontabili in capo alla società legittima una presunzione di attribuzione pro quota ai soci, fondata sulla normale compartecipazione alla gestione e sul reciproco controllo tra i soci.
  • Per vincere tale presunzione, il socio non può limitarsi a dimostrare di non avere materialmente percepito somme su propri conti correnti; deve provare in modo specifico che i maggiori ricavi non siano stati distribuiti, ma siano stati accantonati o reinvestiti dalla società, oppure che siano confluiti nella disponibilità di soggetti diversi, oppure ancora che il socio sia del tutto estraneo alla gestione, al controllo e all’informazione societaria.
  • La contestazione in cassazione della valutazione delle prove è inammissibile quando si risolve in una richiesta di riesame del merito; il giudizio di legittimità resta limitato alla verifica della correttezza giuridica e della coerenza logico-formale della motivazione.
  • La denuncia di violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. non consente di trasformare un dissenso sulla valutazione delle prove in un vizio di violazione di legge, dovendo semmai essere dedotto, nei limiti consentiti, un vizio motivazionale.
  • La motivazione per relationem dell’avviso di accertamento è legittima quando rinvia ad atti presupposti conosciuti o conoscibili dal contribuente e non compromette il diritto di difesa.
  • Per i tributi non armonizzati l’obbligo di contraddittorio endoprocedimentale sussiste solo se previsto da una specifica norma; per i tributi armonizzati opera invece in via generalizzata, ma il contribuente deve indicare quali concrete difese avrebbe potuto svolgere e dimostrare che esse non fossero pretestuose e avrebbero potuto incidere sull’esito del procedimento.
  • In sede di legittimità, l’anomalia motivazionale rilevante è solo quella che si traduce in una vera e propria mancanza, apparenza o incomprensibilità della motivazione, non già la mera insufficienza argomentativa.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioProveImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaPrescrizioneNullitàGiudicato

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