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Sentenza

Sentenza n. 1878/2026 - Torino, Sezione 2

per l'ottemperanza della sentenza n. 17/2025, emessa nel giudizio R.G. n. 312/2024, dal Tribunale di Biella, Sezione Lavoro, pubblicata in data 28.01.2025, notificata il 31.01.2025 e passata in giudicato, con cui l’intimato Ministero è stato condannato alla corresponsione in favore del ricorrente della somma di € 2.690,35, oltre interessi, a titolo di retribuzione professionale docente.

Giustizia amministrativa202600883

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Piemonte, Sez. IISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: Inottemperanza del Ministero alla sentenza del Tribunale di Biella, Sezione Lavoro, n. 17/2025, passata in giudicato, che lo aveva condannato a corrispondere € 2.690,35 oltre interessi a titolo di retribuzione professionale docente

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente creditore)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha agito per ottenere l’esecuzione della sentenza del Tribunale di Biella, Sezione Lavoro, pubblicata il 28 gennaio 2025, notificata il 31 gennaio 2025 e passata in giudicato, chiedendo il pagamento di € 2.690,35 oltre interessi legali e la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia. Non ha chiesto l’esecuzione delle spese liquidate in favore dei procuratori antistatari. Il Ministero si è costituito con atto di mera costituzione formale e non ha contestato l’omesso adempimento. Il ricorso è stato proposto dopo l’infruttuoso decorso del termine dilatorio di 120 giorni dalla notifica del titolo.

La decisione

Il TAR ha accolto la domanda di ottemperanza: ha ordinato al Ministero di eseguire il giudicato e pagare le somme liquidate entro 60 giorni dalla comunicazione amministrativa o, se anteriore, dalla notificazione della sentenza. Per il caso di persistente inadempimento ha nominato commissario ad acta il Capo del Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione, consentendogli di delegare l’incarico anche a dirigenti o funzionari di altre articolazioni ministeriali e di utilizzare i capitoli di spesa disponibili, anche fuori bilancio o mediante pagamento in conto sospeso se necessario. Il ricorrente dovrà segnalare tempestivamente l’inutile decorso del termine, indicando il codice fiscale. Le spese sono state poste a carico del Ministero e liquidate in € 800, oltre accessori e rimborso del contributo unificato, con distrazione ai procuratori antistatari. È stata inoltre disposta la trasmissione della sentenza alla Procura regionale della Corte dei conti del Lazio per gli eventuali provvedimenti di competenza.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    Ricorrono i presupposti, anche di rito, per l’accoglimento della domanda.

    Il giudizio di ottemperanza consente al giudice di ordinare all’amministrazione l’esecuzione del giudicato e di nominare un commissario ad acta in caso di persistente inerzia.

  • art. 14, comma 1, D.L. 669/1996

    Inoltre, alla data della proposizione del ricorso, era infruttuosamente decorso il termine dilatorio di 120 giorni dalla predetta notifica stabilito dall’art. 14, comma 1, del D.L. 669/1996 per l’avvio di azioni esecutive in danno dell’Amministrazione, applicabile anche al giudizio di ottemperanza.

    Il termine dilatorio di 120 giorni dalla notifica del titolo esecutivo è applicabile anche all’azione di ottemperanza contro l’amministrazione.

Massime di principio

  • Il giudizio di ottemperanza è proponibile contro un’amministrazione inadempiente dopo il decorso del termine dilatorio di 120 giorni dalla notifica del titolo giudiziale previsto dall’art. 14, comma 1, del D.L. 669/1996.
  • In caso di mancata esecuzione del giudicato, il giudice può ordinare all’amministrazione di adempiere entro un termine determinato e nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta per l’ipotesi di ulteriore inerzia.
  • Il commissario ad acta esercita i poteri sostitutivi conferiti dal giudice indipendentemente dalle ordinarie attribuzioni e dai rapporti gerarchici interni dell’amministrazione; può delegare l’attività a personale ritenuto idoneo anche appartenente a diverse articolazioni della stessa amministrazione.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad acta

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