Cassazione Penale, Ordinanza n. 29889/2025 del 28/08/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Torino che, pur rideterminando la pena, aveva confermato nel resto la decisione di primo grado, dichiarandolo responsabile di concorso nel delitto tentato di furto in abitazione pluriaggravato. Con il primo e il secondo motivo ha denunciato erronea applicazione della legge penale, vizi di motivazione sulla responsabilità e travisamento della prova, sostanzialmente chiedendo una nuova valutazione del compendio istruttorio. Con il terzo motivo ha censurato la motivazione sulla ritenuta aggravante del mezzo fraudolento e delle condizioni di minorata difesa, lamentando che la corte territoriale avesse disatteso le sue doglianze. Con il quarto motivo ha contestato il trattamento sanzionatorio, deducendo il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha rilevato che i primi due motivi miravano a una rivalutazione del materiale probatorio, attività estranea al giudizio di legittimità, e non erano supportati da una specifica indicazione di reali travisamenti della prova. Ha ritenuto il terzo motivo generico e meramente ripetitivo delle doglianze già esaminate e respinte in appello. Ha infine escluso la fondatezza del quarto motivo, osservando che la determinazione della pena e il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche rientrano nella discrezionalità del giudice di merito e che la motivazione resa era congrua. Ne è seguita la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 132 c.p.
Richiamato come parametro della discrezionalità del giudice nella graduazione della pena.
art. 133 c.p.
Richiamato come criterio per la determinazione della pena base e per la valutazione degli elementi rilevanti ai fini del trattamento sanzionatorio.
Massime di principio
- In sede di legittimità non è consentita una rivalutazione del compendio istruttorio né una lettura alternativa delle prove, salvo la deduzione specifica di un effettivo travisamento di emergenze processuali decisive.
- Le doglianze che si limitano a riproporre in cassazione argomenti già dedotti e respinti in appello, senza confrontarsi con la motivazione impugnata, sono inammissibili perché generiche.
- La censura sull'aggravante o su altri profili di merito è inammissibile quando non individua specifici vizi logici o giuridici della motivazione, ma si risolve in una mera contrapposizione valutativa.
- La determinazione della pena, compreso il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche, rientra nella discrezionalità del giudice di merito ed è censurabile in cassazione solo per manifesta illogicità o difetto di motivazione; una motivazione congrua e ancorata a elementi ritenuti decisivi è sufficiente.
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