Sentenza del 24/02/2016 n. 3584 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'Agenzia delle Entrate ha impugnato la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Campania, sostenendo principalmente che i giudici di merito avessero omesso di pronunciarsi su alcune componenti degli avvisi di accertamento diverse dal disconoscimento dell'esenzione decennale Irpeg e Ilor. Gli ulteriori recuperi riguardavano, tra l'altro, contributi percepiti ai sensi della legge n. 488 del 1992, presunte cessioni di rimanenze e costi ritenuti indeducibili per difetto di inerenza. L'Amministrazione ha inoltre contestato la spettanza dell'esenzione, sostenendo che la società non avesse avviato una nuova attività produttiva mediante un nuovo stabilimento, ma fosse subentrata nell'attività di una società dello stesso gruppo che aveva già beneficiato dell'agevolazione.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili il secondo e il terzo motivo di ricorso dell'Agenzia, rispettivamente per carenza del momento di sintesi richiesto dall'art. 366-bis c.p.c. e per astrattezza, genericità e difetto di autosufficienza del quesito di diritto. Ha invece accolto il primo motivo, rilevando che la Commissione Tributaria Regionale aveva omesso di esaminare i recuperi fiscali diversi dall'imponibile asseritamente coperto dall'esenzione Irpeg e Ilor. La sentenza d'appello è stata quindi cassata con rinvio ad altra sezione della Commissione Tributaria Regionale della Campania, che dovrà esaminare tali questioni e provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità. La Corte ha precisato che l'esenzione non è omnicomprensiva, non copre ogni tipologia di reddito e non riguarda l'Iva.
Norme richiamate
D.P.R. n. 218 del 1978, artt. 101 e 105
Disciplinano l'esenzione decennale Irpeg e Ilor per determinate iniziative produttive nel Mezzogiorno. Nel caso concreto, la Corte non ha deciso definitivamente sulla spettanza dell'agevolazione, ma ha evidenziato che essa non ha portata generale e non si estende all'Iva.
Legge n. 64 del 1986, art. 14, comma 5
Ha modificato la disciplina dell'esenzione prevista dall'art. 105 del D.P.R. n. 218 del 1978.
Legge n. 488 del 1992
Rilevante per i contributi percepiti dalla società, la cui eventuale imponibilità doveva essere esaminata separatamente rispetto alla questione dell'esenzione Irpeg e Ilor.
Art. 112 c.p.c.
Impone al giudice di pronunciarsi su tutte le domande e questioni ritualmente sottoposte. La Corte ha ravvisato una violazione per l'omesso esame dei recuperi fiscali ulteriori rispetto all'esenzione.
Art. 366-bis c.p.c.
All'epoca applicabile alle sentenze pubblicate nel periodo considerato, imponeva motivi di ricorso per cassazione corredati da un quesito di diritto o da un momento di sintesi chiaro e autosufficiente. La mancata osservanza comporta l'inammissibilità del motivo.
D.P.R. n. 600 del 1973, artt. 39 e 42
Riguardano i poteri di accertamento e i requisiti degli avvisi di accertamento. I motivi fondati su tali norme sono stati dichiarati inammissibili senza una decisione nel merito.
D.P.R. n. 633 del 1972, disciplina Iva
L'Iva oggetto degli avvisi deve essere esaminata autonomamente, poiché l'esenzione Irpeg e Ilor non si estende all'imposta sul valore aggiunto.
Massime di principio
- Un'agevolazione fiscale relativa a determinate imposte e componenti reddituali non può essere automaticamente estesa ad altre imposte, come l'Iva, né a componenti reddituali estranee al beneficio.
- Il giudice tributario deve esaminare autonomamente tutti i rilievi contenuti nell'avviso di accertamento e ritualmente riproposti in appello; la decisione su una sola questione non assorbe automaticamente le altre.
- In caso di cassazione con rinvio per omessa pronuncia, il giudizio non si conclude definitivamente a favore di una parte: il giudice di rinvio deve riesaminare le questioni non trattate.
- Nel ricorso per cassazione, i motivi devono rispettare rigorosamente i requisiti formali applicabili ratione temporis, indicando con precisione i fatti, la regola applicata dal giudice di merito e quella ritenuta corretta.
- La spettanza di un'esenzione per nuova iniziativa produttiva richiede la verifica concreta dei presupposti previsti dalla legge; il mero subentro in un'attività preesistente o la continuità sostanziale con una società dello stesso gruppo possono essere elementi contrari alla novità dell'iniziativa, ma devono essere valutati nel merito.
- Quando un avviso contiene più distinti recuperi fiscali, l'eventuale fondatezza di uno di essi non determina automaticamente l'illegittimità o la fondatezza degli altri: ciascun rilievo deve essere esaminato separatamente.
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