Cassazione Penale, Sentenza n. 02703/2026 del 23/01/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Langella Flora era imputata per avere, nella domanda di accesso al reddito di cittadinanza presentata il 16 marzo 2020, omesso di comunicare che il marito, Celardo Massimo, era stato associato in carcere in esecuzione di ordine di carcerazione dal 6 febbraio 2020, conseguendo così un beneficio in misura superiore a quanto dovuto. L'imputazione originaria richiamava l'art. 640-bis c.p.; la condotta è stata poi riqualificata dall'Ufficio requirente ai sensi dell'art. 7 del d.l. n.4/2019 (convertito con l. n.26/2019). Il Tribunale di prime cure assolse la Langella perché riteneva che la domanda fosse materialmente compilata da impiegati di un patronato prima dell'esecuzione dell'ordine di carcerazione del marito, sicché mancava la prova oltre ogni ragionevole dubbio dell'elemento soggettivo. Il Procuratore ha impugnato sostenendo che la compilazione da parte del patronato non escludeva che la domanda fosse stata redatta sulla base di informazioni fornite dalla ricorrente e che l'argomentazione del Tribunale attribuiva valore decisivo a un fatto che, al massimo, integra ignorantia legis.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso del Procuratore: ha ritenuto errata e insufficiente la motivazione del Tribunale che aveva escluso il dolo sulla base del mero intervento materiale del patronato e per avere omesso di considerare che il reato riguarda la veridicità delle informazioni fornite all'atto della richiesta (composizione del nucleo familiare) e non la sola attestazione ISEE. La Corte ha precisato che la consapevolezza dello status di detenzione del marito, unita all'omissione di comunicarlo, integra gli estremi del reato così come riqualificato (art. 7, comma 1, d.l. n.4/2019). L'annullamento della sentenza è stato disposto e la causa è stata rinviata per nuovo giudizio alla Corte d'appello di Napoli.
Norme richiamate
decreto-legge n.4 del 2019, convertito con legge n.26 del 2019, art. 7, comma 1
La norma è stata interpretata come volta a sanzionare la presentazione di informazioni non veritiere o omissioni rilevanti nell'istanza per benefici (qui reddito di cittadinanza). La Corte ha ritenuto che il reato riguardi la veridicità delle informazioni rese al momento della richiesta e che l'omissione consapevole di elementi che incidono sulla misura del beneficio integri il dolo necessario.
Richiamata quale imputazione originaria (frode in danno dello Stato/ente pubblico). La Corte ha comunque ritenuto più corretta la riqualificazione ai sensi dell'art. 7 d.l. n.4/2019; tuttavia il principio ricavabile è che l'ottenimento illecito di benefici pubblici mediante omissioni o false dichiarazioni può integrare responsabilità penale.
Normativa amministrativa sul reddito di cittadinanza e attestazione ISEE (rilevante sul piano fattuale)
Sebbene non siano citati articoli precisi nel testo, la sentenza valorizza che l'attestazione ISEE e le informazioni sulla composizione del nucleo familiare sono elementi sostanziali per la determinazione del beneficio e devono corrispondere alla realtà; il ricorso a soggetti terzi (patronato) per la compilazione non esonera il dichiarante dalla responsabilità sulla veridicità dei dati.
Massime di principio
- La delega a terzi (es. patronato) per la compilazione di domande amministrative non esclude la responsabilità penale del dichiarante: la responsabilità riguarda le informazioni effettivamente fornite e la loro veridicità.
- Nel procedimento per indebita percezione di benefici pubblici occorre valutare la conoscenza e la volontà del dichiarante relativamente ai fatti omessi o falsamente rappresentati; la mera imprecisione procedurale non esclude il dolo se il dichiarante era consapevole del fatto rilevante.
- L'ignoranza dell'obbligo di aggiornare informazioni amministrative (ignorantia legis) non costituisce, di per sé, causa di esclusione del dolo quando il soggetto era consapevole del fatto materiale (es. convivenza con persona detenuta).
- Ai fini della configurabilità del reato, rileva il momento in cui l'istanza è effettivamente presentata: devono essere fornite informazioni aggiornate alla data di presentazione.
- In caso di sentenza assolutoria per insufficienza motivazionale su profili di elemento soggettivo, la Cassazione può annullare e rinviare riqualificando la condotta; nei casi simili, è importante che il giudice di merito esamini la correlazione tra le informazioni fornite al terzo delegato e la volontà del dichiarante.
- Per gli operatori che compilano istanze per conto di terzi è prudente richiedere e documentare espressa conferma scritta dei dati forniti dall'istante per ridurre contestazioni sulla provenienza delle informazioni.
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