Cassazione Civile, Ordinanza n. 12329/2026 del 02/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia riguarda un avviso di pagamento con cui l'amministrazione finanziaria ha richiesto alla società concessionaria il pagamento di accise per euro 732.924,04, quale responsabile solidale con il gestore di un impianto autostradale di rifornimento. La pretesa deriva da un p.v.c. che contestava la sottrazione all'accertamento e al pagamento di accise relative all'immissione in consumo clandestina di 1.564.500 litri di petrolio lampante, ceduto come gasolio per autotrazione negli anni 1999, 2000 e 2001; dai fatti era nata anche un'indagine penale. Dopo un primo esito favorevole alla società in primo grado e due precedenti interventi rescindenti della Cassazione, il giudice di rinvio ha ritenuto sussistente la responsabilità solidale del concessionario, affermando che essa non si limita agli obblighi di gestione ordinaria ma si estende a tutti gli obblighi conseguenti alla gestione dell'impianto, compresi i controlli su registri, manutenzione, scorte e qualità dei prodotti. Nel ricorso per cassazione la società ha dedotto, da un lato, la violazione dell'art. 384 c.p.c. per mancato rispetto del principio di diritto fissato in sede rescindente, poiché il giudice di rinvio avrebbe omesso l'accertamento richiesto; dall'altro, la violazione dell'art. 25, comma 5, TUA e dell'art. 1176, comma 2, c.c., sostenendo che la responsabilità non potesse affermarsi indipendentemente dalla prova del diligente esercizio dei poteri di vigilanza e controllo attribuiti dalla legge.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto infondati entrambi i motivi. Ha osservato che il giudice del secondo rinvio ha effettivamente svolto un accertamento sullo svincolo irregolare dal regime sospensivo del prodotto energetico e sull'esercizio dei poteri di controllo da parte del concessionario, richiamando il quadro normativo applicabile (art. 25 TUA, art. 16 d.l. n. 745/1970 conv. in l. n. 1034/1970, art. 19 d.P.R. n. 1269/1971) e valorizzando le gravi irregolarità e omissioni nei registri di carico e scarico per gli anni 1999-2001. La Corte ha quindi confermato che la responsabilità solidale del concessionario comprende tutti gli obblighi derivanti dalla gestione dell'impianto e che la decisione impugnata aveva preso in carico i profili indicati nelle precedenti ordinanze rescindenti, senza limitarsi a un'affermazione apodittica della solidarietà. Il ricorso è stato rigettato con condanna della società alle spese e all'ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
art. 384 c.p.c.
Il giudice di rinvio deve attenersi al principio di diritto fissato dalla Corte di cassazione; nel caso concreto la Corte ha ritenuto che tale vincolo fosse stato rispettato perché il giudice del rinvio aveva svolto l'accertamento richiesto.
art. 25, comma 5, d.lgs. n. 504/1995 (TUA)
La responsabilità solidale del concessionario dell'impianto di distribuzione di carburanti non è limitata agli obblighi di gestione ordinaria, ma si estende agli obblighi conseguenti alla gestione dell'impianto, con dovere di controllo e vigilanza.
art. 1176, comma 2, c.c.
Il concessionario deve esercitare con diligenza i poteri di vigilanza e controllo attribuiti dalla legge; la responsabilità si esclude solo se sia provata tale diligente attività.
art. 16 d.l. 26 ottobre 1970, n. 745, conv. con l. 18 dicembre 1970, n. 1034
Concorre a fondare la solidarietà fiscale tra titolare della concessione e gestore dell'impianto per gli obblighi derivanti dalla gestione dell'impianto.
art. 19, commi 3 e 4, d.P.R. 27 ottobre 1971, n. 1269
Specifica che concessionario e gestore sono solidalmente responsabili agli effetti fiscali; il concessionario ha libero accesso per esaminare registri, stato di manutenzione, scorte e qualità dei prodotti.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
È stata dichiarata la sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115/2002
Richiamato quale base per l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
Massime di principio
- In materia di accise sugli impianti di distribuzione carburanti, il concessionario può rispondere in solido con il gestore quando si verifichi uno svincolo irregolare dal regime sospensivo del prodotto energetico, salvo che provi di avere diligentemente esercitato i poteri di ispezione e controllo previsti dalla legge.
- Il principio di diritto dettato dalla Cassazione in sede rescindente vincola il giudice di rinvio, ma tale vincolo è rispettato se il giudice svolge un effettivo riesame dei fatti indicati dalla Corte e motiva in modo coerente sulla prova dello svincolo irregolare e sulla diligenza dei controlli.
- La solidarietà fiscale del concessionario dell'impianto di distribuzione non riguarda soltanto gli adempimenti di ordinaria gestione, ma comprende tutti gli obblighi conseguenti alla gestione dell'impianto, inclusi i controlli sui registri, sulla manutenzione, sulle scorte e sulla qualità dei prodotti.
- Nel valutare indizi e irregolarità fiscali, il giudice di merito deve considerare il quadro probatorio nel suo complesso, non atomisticamente, potendo indizi singolarmente insufficienti concorrere reciprocamente a fondare la presunzione semplice della pretesa tributaria, fermo il diritto del contribuente alla prova contraria.
- L'omesso esame di singoli elementi istruttori non integra di per sé il vizio di omesso esame di un fatto decisivo, se il fatto storico rilevante è stato comunque considerato dalla sentenza impugnata.
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