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Sentenza

Sentenza del 24/02/2017 n. 4798 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La controversia riguardava l'impugnazione di due iscrizioni ipotecarie fondate su diverse cartelle di pagamento, delle quali la società contribuente contestava la mancata notificazione. La concessionaria sosteneva che il giudice d'appello avesse erroneamente ritenuto non provate le notifiche e non utilizzabili gli estratti di ruolo e gli avvisi di ricevimento prodotti in appello. Contestava inoltre la decisione sulla giurisdizione relativamente ai crediti non tributari, quali premi INAIL e contributi INPS, per i quali era stata riconosciuta la competenza del giudice ordinario.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso della concessionaria, ritenendo legittima la produzione in appello degli estratti di ruolo e degli avvisi di ricevimento. Ha affermato che l'estratto di ruolo può provare natura, entità e ammontare del credito e consentire di individuare il giudice competente, mentre l'avviso di ricevimento costituisce prova primaria del perfezionamento e della data della notifica postale. La sentenza impugnata è stata cassata e la causa è stata rinviata alla Commissione Tributaria Regionale della Puglia, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese.

Norme richiamate

  • D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26

    La prova del perfezionamento della notificazione a mezzo posta è assolta mediante la produzione dell'avviso di ricevimento.

    Per dimostrare la regolare notificazione della cartella spedita per posta è normalmente sufficiente l'avviso di ricevimento; non è indispensabile produrre anche la copia integrale della cartella.

  • D.P.R. n. 602 del 1973, artt. 10, 25 e 26

    Le disposizioni disciplinano il ruolo, la cartella di pagamento e le modalità della sua notificazione, rilevanti per verificare l'esistenza e la ritualità della pretesa esattiva.

  • D.P.R. n. 602 del 1973, art. 50

    La norma è stata invocata dalla società contribuente in relazione ai presupposti dell'esecuzione esattoriale, ma la Corte, nel decidere sul ricorso, si è concentrata sulla prova delle notifiche e sulla corretta individuazione della giurisdizione.

  • D.P.R. n. 602 del 1973, art. 77

    La norma riguarda l'iscrizione di ipoteca sugli immobili per debiti iscritti a ruolo; la sua applicazione presuppone la verifica della validità e conoscibilità delle cartelle poste a fondamento dell'iscrizione.

  • D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 58

    Consente la produzione di nuovi documenti in grado d'appello nel processo tributario; la Corte ha ritenuto legittimo il deposito in appello degli estratti di ruolo e degli avvisi di ricevimento.

  • D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 19, comma 1, lett. e-bis

    La disposizione è stata richiamata con riferimento all'impugnazione dell'iscrizione ipotecaria e alla verifica della giurisdizione sulle diverse tipologie di crediti sottostanti.

  • Codice civile, art. 1335

    La cartella pervenuta all'indirizzo del destinatario si presume conosciuta; il destinatario può superare la presunzione dimostrando di essere stato, senza propria colpa, nell'impossibilità di prenderne cognizione.

Massime di principio

  • Nel contenzioso sulle iscrizioni ipotecarie, la validità dell'iscrizione dipende anche dalla possibilità di provare l'esistenza e la regolare notificazione delle cartelle sottostanti.
  • L'estratto di ruolo può essere utilizzato per identificare il debitore, la natura del credito e l'importo richiesto, anche ai fini della determinazione della giurisdizione.
  • Per le notifiche postali delle cartelle, l'avviso di ricevimento è il documento principale per provare il perfezionamento e la data della notifica; non è di regola necessario produrre la copia della cartella.
  • I crediti tributari restano devoluti al giudice tributario, mentre crediti non tributari come contributi INPS e premi INAIL spettano, secondo la materia, al giudice ordinario.
  • Nel processo tributario la produzione documentale in appello può essere ammessa nei limiti dell'art. 58 del D.Lgs. n. 546 del 1992; pertanto la mancata produzione in primo grado non comporta automaticamente l'inutilizzabilità dei documenti successivamente depositati.
  • La decisione di cassazione con rinvio non risolve definitivamente la validità delle iscrizioni ipotecarie: il giudice di rinvio dovrà rivalutare le notifiche, la natura dei crediti e gli altri presupposti dell'iscrizione sulla base della documentazione disponibile.

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