Messaggio numero 4161 del 09-11-2018
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl documento disciplina la richiesta annuale delle detrazioni per carichi di famiglia per i pensionati residenti all’estero in Paesi con adeguato scambio di informazioni. Per il 2019 conferma le modalità di domanda, il termine del 15 febbraio 2019 per mantenere le detrazioni già fruite nel 2018 e le conseguenze della presentazione tardiva, con possibile revoca e successivo nuovo riconoscimento.
Detrazioni per carichi di famiglia ai pensionati residenti all’estero
Detrazioni per carichi di famiglia per pensionati residenti all’estero
Il documento riguarda l’applicazione delle detrazioni per carichi di famiglia previste dall’articolo 12 del D.P.R. n. 917/86 (TUIR) a favore dei pensionati residenti all’estero in Paesi che assicurano un adeguato scambio di informazioni. Lo scopo è precisare le modalità di presentazione della domanda annuale, i requisiti da attestare e gli effetti della tempestività o tardività dell’istanza per il periodo d’imposta 2019.
Quadro normativo di riferimento
Per fruire delle detrazioni, i pensionati interessati devono presentare annualmente un’apposita domanda all’Istituto, riferita a ciascun periodo d’imposta, ai sensi dell’articolo 2 del decreto 21 settembre 2015 del Ministro dell’Economia e delle Finanze. La domanda serve ad attestare la sussistenza dei requisiti previsti dall’articolo 24, comma 3-bis, del TUIR.
Il documento richiama inoltre la legge di bilancio 2018, che ha modificato il criterio relativo ai figli a carico: a decorrere dal 1° gennaio 2019, per i figli di età non superiore a 24 anni il limite di reddito complessivo per essere considerati fiscalmente a carico è elevato a 4.000 euro, in luogo di 2.840,51 euro.
Modalità di presentazione della domanda per il 2019
Per il periodo d’imposta 2019, i pensionati residenti in Paesi che assicurano un adeguato scambio di informazioni possono richiedere all’Inps l’applicazione delle detrazioni con le consuete modalità:
- direttamente, tramite PIN dispositivo o credenziali SPID di secondo livello, accedendo al servizio online dedicato sul sito www.inps.it, nel percorso: “Prestazioni e Servizi” > “Fascicolo previdenziale cittadino” > “D.21/09/2015 Rich. Detr. Res. Estero”;
- tramite i Patronati, che possono utilizzare il medesimo applicativo nella sezione dedicata, raggiungibile dal sito www.inps.it nel percorso: “Tutti i Servizi” > “Servizi per i Patronati” > “Gestione Residenti Estero” > “D. 21/09/2015 Rich. Detr. Res. Estero”.
Le Strutture territoriali dell’Inps acquisiscono anche eventuali domande cartacee, purché complete dell’attestazione dei requisiti richiesti dalla normativa vigente.
Termine del 15 febbraio 2019 e mantenimento delle detrazioni
Per i pensionati residenti in Paesi con adeguato scambio di informazioni che già avevano fruito delle detrazioni per carichi di famiglia nel corso del 2018, le detrazioni per il periodo d’imposta 2019 restano mantenute se la domanda annuale viene presentata entro il 15 febbraio 2019.
Resta fermo l’obbligo di comunicare all’Istituto eventuali variazioni nei carichi familiari che intervengano successivamente nel corso dell’anno.
Effetti della presentazione tardiva
Se la domanda annuale viene presentata dopo il 15 febbraio 2019, le detrazioni già in essere vengono revocate con effetto dalla rata di aprile 2019 per tutte le gestioni. Dalla medesima rata viene effettuato l’adeguamento mensile della tassazione e il recupero delle detrazioni provvisoriamente attribuite avviene in 11 rate.
Nuova attribuzione dopo revoca
Qualora, dopo la revoca, pervengano domande di applicazione delle detrazioni per carichi familiari riferite ai pensionati interessati, le detrazioni vengono attribuite nuovamente con la prima rata utile. In tal caso, ove spettante, viene riconosciuto anche il conguaglio a credito relativo alle mensilità pregresse.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da INPS, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di INPS
- Messaggio · 15 nov 2018Messaggio numero 4259 del 15-11-2018
- Messaggio · 15 nov 2018Messaggio numero 4253 del 15-11-2018
- Messaggio · 2 nov 2018Messaggio numero 4074 del 02-11-2018
- Messaggio · 2 nov 2018Messaggio numero 4075 del 02-11-2018
- Messaggio · 2 nov 2018Messaggio numero 4077 del 02-11-2018
- Messaggio · 16 nov 2018Messaggio numero 4271 del 16-11-2018
Cerchi altro? Cerca gratis in INPS →