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Messaggio

Messaggio numero 4271 del 16-11-2018

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il documento chiarisce che, per i trasferimenti in Paesi UE durante la malattia, l’autorizzazione INPS va letta come valutazione medico-legale volta solo a escludere aggravamenti; se il lavoratore si trasferisce comunque contro parere negativo, può essere sospesa l’indennità. Per i Paesi extra UE restano validi i criteri della circolare n. 192/1996.

Chiarimenti INPS sul trasferimento all’estero del lavoratore in malattia e sulla valutazione medico-legale per i Paesi UE

Chiarimenti sul trasferimento all’estero durante la malattia

Il documento interviene sui dubbi emersi in merito alla validità delle indicazioni già fornite dall’INPS con la circolare n. 192/1996, alla luce dell’evoluzione del diritto dell’Unione europea in materia di libera circolazione delle persone. In particolare, precisa il regime applicabile ai lavoratori assenti per malattia che intendano trasferirsi all’estero, distinguendo tra Paesi UE e Paesi extra UE.

Quadro normativo di riferimento

Viene richiamato il progressivo rafforzamento della libera circolazione delle persone nell’Unione europea, già prevista dal Trattato sull’Unione Europea e dalla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea, nonché sviluppata con:

  • il Trattato di Maastricht e l’introduzione della cittadinanza dell’UE;
  • la creazione dello spazio Schengen;
  • la Direttiva 2004/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, finalizzata a favorire la circolazione e il soggiorno libero dei cittadini dell’Unione nel territorio degli Stati membri.

Valutazione INPS per i trasferimenti in Paesi UE

Per i trasferimenti in Paesi dell’Unione europea, l’originaria autorizzazione prevista dalla circolare n. 192/1996 viene riqualificata come una valutazione medico-legale. Tale valutazione ha un unico scopo: verificare che il trasferimento non comporti rischi di aggravamento delle condizioni del paziente, anche in considerazione dei possibili maggiori oneri per indennità di malattia a carico dell’Istituto.

Il documento precisa che il trasferimento non può essere vietato al lavoratore. Tuttavia, qualora questi si trasferisca comunque all’estero nonostante il parere negativo dell’INPS, trova applicazione la sospensione del diritto all’indennità economica prevista dalla normativa vigente per i casi in cui il lavoratore compia atti idonei a pregiudicare il decorso della malattia.

Procedura da seguire per il lavoratore

Ai fini del riconoscimento dell’indennità di malattia, il lavoratore che intenda trasferirsi in un altro Paese UE deve:

  • presentare una preventiva comunicazione alla Struttura territoriale INPS competente;
  • attendere le necessarie valutazioni medico-legali da parte dell’Istituto.

La Struttura territoriale deve:

  • convocare il lavoratore, nei limiti delle proprie disponibilità organizzative e nel più breve tempo possibile, a visita di controllo ambulatoriale;
  • verificare sia l’effettivo stato di incapacità al lavoro sia l’assenza di rischi di aggravamento derivanti dal trasferimento;
  • rilasciare, all’esito della visita, un verbale valutativo redatto sull’apposito modello allegato al messaggio (allegato n. 1).

In tale sede, il lavoratore può indicare anche l’indirizzo di reperibilità all’estero per eventuali controlli medico-legali.

Rapporto con le autorizzazioni ASL

I chiarimenti forniti riguardano esclusivamente i provvedimenti di autorizzazione rilasciati dall’INPS. Non incidono invece sulle eventuali autorizzazioni rilasciate dalle ASL, che hanno diversa finalità e attengono alla copertura delle prestazioni sanitarie erogabili in convenzione all’estero.

Regime per i trasferimenti in Paesi extra UE

Per le istanze di trasferimento in Paesi extra Unione europea, restano ferme le indicazioni della circolare n. 192 del 07/10/1996. In tali casi continua a rilevare la valutazione dell’Istituto in ordine alla possibilità che il lavoratore possa ricevere nel Paese estero cure migliori e/o maggiore assistenza.

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