Messaggio numero 4075 del 02-11-2018
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl documento chiarisce quando la contribuzione versata dopo il pensionamento può dare luogo a supplemento di pensione o a pensione supplementare nei rapporti tra gestione ex ENPALS, Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti, gestioni autonome artigiani/commercianti e gestione CD/CM. Richiama la disciplina convenzionale e l’art. 4-ter del D.L. n. 6/1993, precisando quale gestione è tenuta a carico della prestazione supplementare nei diversi casi.
Chiarimenti su supplementi e pensioni supplementari tra gestione ex ENPALS, FPLD e gestioni autonome
Supplementi di pensione e pensioni supplementari tra ex ENPALS, FPLD e gestioni autonome
Il documento fornisce chiarimenti operativi sui casi in cui la contribuzione accreditata dopo il pensionamento può incidere sul trattamento pensionistico mediante supplemento di pensione o pensione supplementare. L’intervento si colloca nell’ambito dei rapporti tra gestione ex ENPALS, Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti, gestioni autonome dell’Istituto e gestione CD/CM, richiamando la normativa convenzionale e le precedenti istruzioni amministrative.
Quadro normativo e richiami precedenti
Il testo richiama innanzitutto:
- l’articolo 16 del D.P.R. n. 1420/1971;
- la Convenzione del 3 dicembre 1973 tra gestione spettacolo e sport professionistico ed FPLD, illustrata con circolare n. 713 PRS. - n. 4871C. e V. - n. 7870 O. - n. 54 I.B./85 del 16/04/1974;
- i messaggi n. 36579 del 28/04/1994, n. 37294 del 10/11/2005, n. 14371 del 2007 e n. 3324 del 14 marzo 2014;
- la circolare n. 83 del 20 maggio 2016, in particolare i paragrafi 2, 2.1, 7, 8 e 8.1.
Il documento precisa che con il messaggio in esame si richiamano le indicazioni già fornite e si introducono i chiarimenti necessari.
Supplementi di pensione in regime di convenzione ex ENPALS/FPLD
Per le pensioni liquidate in regime di convenzione tra gestione ex ENPALS e FPLD, il criterio generale è che la contribuzione ex ENPALS e/o FPLD versata o accreditata dopo il pensionamento dà diritto, su richiesta dell’interessato, al supplemento di pensione a carico della gestione che ha concesso il trattamento principale.
Sono distinti due casi:
- se la pensione è stata liquidata in regime di convenzione a carico della gestione ex ENPALS o del FPLD, la contribuzione successiva, se afferente alle due gestioni coinvolte, consente il supplemento a carico della gestione che ha erogato la pensione principale;
- se la pensione è stata liquidata senza applicazione della convenzione, utilizzando la sola contribuzione di una gestione, la contribuzione successiva dell’altra gestione può comunque dare luogo a supplemento a carico della gestione titolare della prestazione principale.
Il documento evidenzia inoltre che la stessa regola vale quando, dopo il pensionamento, il lavoratore si iscrive successivamente all’altra gestione tra le due, cioè quella non destinataria del trattamento pensionistico, richiamando l’art. 13 della Convenzione del 3 dicembre 1973 e il punto 8.1 della circolare n. 83/2016.
Contribuzione ex ENPALS successiva a pensioni liquidate da gestioni autonome artigiani/commercianti
Per le prestazioni liquidate a carico delle gestioni autonome Artigiani e Commercianti, il documento richiama le istruzioni già fornite con messaggio n. 36579/1994 e precisate con messaggio n. 14371/2007 (paragrafi 2, casi B e C).
In tale ambito, la contribuzione ex ENPALS versata dopo il pensionamento può dare diritto, su richiesta del lavoratore alla gestione spettacolo e sport professionistico, alla concessione di una pensione supplementare, purché ricorrano i requisiti dell’articolo 5 della legge 12 agosto 1962, n. 1338, e successive modificazioni e integrazioni.
Prestazioni liquidate in applicazione dell’art. 4-ter del D.L. n. 6/1993
Il documento richiama l’articolo 4-ter del D.L. 15 gennaio 1993, n. 6, convertito dalla legge 17 marzo 1993, n. 63, che consente la cumulabilità della contribuzione versata o accreditata presso la gestione autonoma CD/CM con la contribuzione di altre forme di assicurazione obbligatoria. La norma consente quindi la cumulabilità della contribuzione ex ENPALS con quella della gestione autonoma coltivatori diretti, mezzadri e coloni ai fini della liquidazione del trattamento previdenziale.
Supplemento e pensione supplementare nei casi di prestazione ex ENPALS o CD/CM in regime di cumulabilità
Il testo distingue due situazioni.
Pensione liquidata a carico della gestione ex ENPALS
Se la pensione è stata liquidata a carico della gestione ex ENPALS:
- la successiva contribuzione ex ENPALS può dare luogo a supplemento a carico della stessa gestione;
- la successiva contribuzione accreditata presso la gestione autonoma CD/CM non è invece disciplinata come supplemento;
- in tale ipotesi, su domanda dell’interessato, può essere concessa una pensione supplementare a carico della gestione autonoma CD/CM, secondo l’articolo 5 della legge n. 1338/1962.
Pensione liquidata a carico della gestione autonoma CD/CM
Se la pensione è stata liquidata a carico della gestione autonoma CD/CM, la contribuzione successiva versata o accreditata alla gestione ex ENPALS può essere utilizzata, su richiesta dell’interessato, per la liquidazione di una pensione supplementare da parte della gestione ex ENPALS, sempre ai sensi dell’articolo 5 della legge n. 1338/1962.
Prestazioni liquidate autonomamente senza applicazione dell’art. 4-ter
Il documento considera anche il caso in cui il pensionato abbia ottenuto il trattamento:
- a carico della gestione CD/CM con la sola contribuzione di tale gestione; oppure
- a carico della gestione ex ENPALS con la sola contribuzione di tale gestione.
Se, dopo il pensionamento, viene versata o accreditata contribuzione presso la gestione diversa da quella che ha erogato la pensione, l’assicurato può chiedere alla gestione di ultima iscrizione la liquidazione della pensione supplementare, sempre nel rispetto dei requisiti dell’articolo 5 della legge 12 agosto 1962, n. 1338, e successive modificazioni e integrazioni.
Riepilogo degli effetti pratici
In sintesi, il documento chiarisce che:
- il supplemento di pensione segue, di regola, la gestione che ha liquidato la pensione principale;
- la contribuzione successiva nell’altra gestione può rilevare come pensione supplementare, se non è configurabile il supplemento;
- nei rapporti ex ENPALS/FPLD vale la disciplina convenzionale;
- nei rapporti ex ENPALS/CD/CM rileva l’art. 4-ter del D.L. n. 6/1993 o, in mancanza, la disciplina generale della pensione supplementare ex art. 5 della legge n. 1338/1962;
- restano ferme le ulteriori fattispecie già previste per la concessione della pensione supplementare.
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