Messaggio numero 4253 del 15-11-2018
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl documento chiarisce che i benefici previdenziali per lavoratori esposti all’amianto, inclusa la maggiorazione contributiva e l’accompagnamento alla quiescenza, sono estesi anche ai trattamenti con decorrenza nel 2019 e 2020. Indica inoltre la platea interessata, il termine per la domanda telematica del 30 novembre 2018, i canali di presentazione e le coperture finanziarie previste.
Benefici previdenziali amianto prorogati al 2019-2020
Benefici previdenziali per esposizione all’amianto: estensione al 2019 e 2020
Il documento illustra l’estensione temporale di alcune agevolazioni previdenziali riconosciute ai lavoratori esposti all’amianto, in particolare agli ex lavoratori occupati in imprese di scoinbentazione e bonifica affetti da patologia asbesto-correlata. L’intervento si fonda sulle modifiche introdotte dall’articolo 13-ter del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito dalla legge 3 agosto 2017, n. 123.
Ambito di applicazione della maggiorazione contributiva
Viene precisato che il beneficio previsto dall’articolo 1, comma 117, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, consistente nella maggiorazione dell’anzianità assicurativa e contributiva, è riconosciuto anche per i trattamenti pensionistici con decorrenza nel corso degli anni 2019 e 2020.
L’estensione deriva dalla sostituzione, operata dall’articolo 13-ter, comma 1, delle parole "nel corso degli anni 2015, 2016, 2017 e 2018" con "nel corso degli anni 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 e 2020".
Soggetti interessati e coordinamento con la disciplina previgente
Il testo richiama anche l’articolo 1, comma 275, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, che estende l’applicazione delle disposizioni di cui al comma 117 ai lavoratori che, cessato il rapporto di lavoro, siano transitati in una gestione previdenziale diversa da quella INPS, derogando all’articolo 1, comma 115, della legge n. 190 del 2014.
Per questa categoria, il beneficio continua quindi a trovare applicazione anche per i trattamenti pensionistici aventi decorrenza nel 2019 e nel 2020.
Per l’applicazione dei commi 117 e 275, il documento rinvia alle circolari n. 80/2015 e n. 154/2016.
Accompagnamento alla quiescenza
L’articolo 13-ter, comma 2, modifica anche l’articolo 1, comma 276, della legge n. 208 del 2015, sostituendo i riferimenti finanziari e temporali originari. Ne consegue che il beneficio dell’accompagnamento alla quiescenza è riconosciuto fino all’anno 2020.
Presentazione della domanda
Per accedere al beneficio, gli interessati devono presentare domanda telematica entro e non oltre il 30 novembre 2018.
La domanda può essere trasmessa tramite i seguenti canali:
- servizio online dedicato sul portale INPS, con PIN INPS, SPID o CNS;
- Contact Center multicanale, chiamando da rete fissa il numero verde 803 164;
- Contact Center da cellulare al numero 06 164164, a pagamento secondo il piano tariffario;
- patronati e intermediari dell’Istituto, anche in assenza di PIN, tramite i servizi telematici a loro disposizione.
Per le istruzioni applicative del comma 276, il documento rinvia ai messaggi n. 2769/2016 e n. 3329/2016.
Copertura finanziaria e oneri
Il comma 3 dell’articolo 13-ter disciplina la copertura degli oneri derivanti dall’estensione dei benefici.
Sono indicati:
- oneri derivanti dal comma 1: 0,5 milioni di euro per il 2019; 1,6 milioni per il 2020; 2,1 milioni per il 2021; 1,8 milioni per il 2022; 1,1 milioni per il 2023; 0,4 milioni per il 2024; 0,2 milioni annui dal 2025;
- oneri derivanti dal comma 2: 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020.
La copertura avviene:
- per l’anno 2019, mediante riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 1, comma 199, della legge n. 190 del 2014;
- a decorrere dall’anno 2020, mediante riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 1, comma 200, della medesima legge n. 190 del 2014.
Sintesi conclusiva
In sostanza, il documento conferma la proroga al 2019 e 2020 dei benefici previdenziali per i lavoratori esposti all’amianto e chiarisce che anche il beneficio dell’accompagnamento alla quiescenza resta riconoscibile fino al 2020, con domanda telematica da presentare entro il 30 novembre 2018 secondo le modalità indicate.
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