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Messaggio

Messaggio numero 4074 del 02-11-2018

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte costituzionale ha stabilito che, ai fini dell’art. 24, comma 2, del D.Lgs. 151/2001, non vanno computati i 60 giorni antecedenti l’astensione obbligatoria i periodi di congedo straordinario fruiti per assistere il coniuge convivente o un figlio con disabilità grave. L’esclusione si estende anche alla parte dell’unione civile convivente. Le indicazioni valgono anche per eventi pregressi, su richiesta dell’interessato, nei limiti di prescrizione e del giudicato.

Esclusione dal computo dei 60 giorni del congedo straordinario per assistenza a coniuge, figlio o parte dell’unione civile con disabilità grave

Esclusione dal computo dei 60 giorni per il congedo straordinario in caso di gravidanza

Il documento dà conto degli effetti della sentenza della Corte costituzionale n. 158 del 23 maggio 2018, pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 29 del 18 luglio 2018. La pronuncia ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’articolo 24, comma 3, del D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151, nella parte in cui non escludeva dal computo dei sessanta giorni antecedenti l’inizio dell’astensione obbligatoria dal lavoro il periodo di congedo straordinario fruito dalla lavoratrice gestante per l’assistenza a determinati familiari con disabilità grave.

Contenuto della decisione della Corte costituzionale

La Corte ha chiarito che, ai fini della disciplina sull’astensione obbligatoria, devono essere esclusi dal conteggio dei 60 giorni i periodi di congedo straordinario di cui all’articolo 42, comma 5, del D.Lgs. n. 151/2001, quando tali periodi siano stati fruiti:

  • per assistere il coniuge convivente;
  • per assistere un figlio;
  • purché il coniuge o il figlio siano portatori di handicap in situazione di gravità accertata ai sensi dell’articolo 4, comma 1, della legge n. 104/1992.

Il documento precisa che la Corte non ha disposto un’esclusione generalizzata di tutti i periodi di congedo straordinario, ma soltanto di quelli fruiti per le specifiche finalità indicate.

Rilevanza delle unioni civili

Viene richiamato l’articolo 1, comma 20, della legge n. 76/2016, secondo cui le disposizioni che menzionano il matrimonio o il coniuge si applicano anche alle parti dell’unione civile tra persone dello stesso sesso. In base a tale previsione, l’unito civilmente è incluso, in via alternativa e al pari del coniuge, tra i soggetti prioritariamente individuati dal legislatore per la concessione del congedo straordinario di cui all’articolo 42, comma 5, del D.Lgs. n. 151/2001, con rinvio alle istruzioni già fornite con la circolare n. 38/2017.

Estensione dell’esclusione alla parte dell’unione civile

Di conseguenza, anche i periodi di congedo straordinario fruiti per assistere la parte dell’unione civile convivente, riconosciuta in situazione di disabilità grave ai sensi dell’articolo 4, comma 1, della legge n. 104/1992, devono essere esclusi dal computo dei 60 giorni di cui all’articolo 24, comma 2, del D.Lgs. n. 151/2001.

Applicazione agli eventi pregressi

Le indicazioni contenute nel messaggio si applicano, su richiesta dell’interessato, anche agli eventi anteriori alla sentenza della Corte costituzionale, a condizione che:

  • non siano decorsi i termini di prescrizione;
  • non sia intervenuta una sentenza passata in giudicato.

Indicazioni operative successive

Il documento segnala infine che con un successivo messaggio saranno fornite istruzioni in merito agli applicativi informatici da utilizzare per l’attuazione delle nuove indicazioni.

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