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Sentenza

Sentenza del 24/10/2019 n. 5851 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio

Processo tributario - Contenzioso - Impugnazione - Appello - Effetto devolutivo pieno - Conseguenze.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

La controversia riguarda l'ampiezza dell'effetto devolutivo dell'appello nel processo tributario. È stato affermato che l'appello ha carattere devolutivo pieno: l'appellante deve sottoporre al giudice di secondo grado le proprie contestazioni in contrapposizione alle argomentazioni della sentenza impugnata, ma può anche riproporre le stesse argomentazioni già formulate nel ricorso introduttivo, senza dover necessariamente confutare analiticamente ogni singola motivazione adottata dal giudice di primo grado.

La decisione

Il principio riconosce la possibilità di riproporre in appello le argomentazioni già svolte in primo grado, purché risultino idonee a manifestare la volontà di devolvere nuovamente la questione al giudice d'appello. L'appellante può quindi disinteressarsi delle specifiche argomentazioni della sentenza di primo grado e riproporre anche testualmente le deduzioni originarie. Nel testo non è indicato l'esito concreto del giudizio né una statuizione specifica di accoglimento o rigetto.

Norme richiamate

  • Principio dell'effetto devolutivo pieno dell'appello nel processo tributario

    In tema di processo tributario l'appello ha carattere devolutivo pieno.

    L'appello trasferisce al giudice di secondo grado la cognizione delle questioni contestate e consente all'appellante di riproporre le argomentazioni già formulate in primo grado, anche senza una confutazione analitica delle motivazioni della sentenza impugnata.

  • Cassazione civile, sentenza n. 1461/2017

    Richiamata quale precedente a sostegno del principio secondo cui, nel processo tributario, l'appellante può riproporre le deduzioni del ricorso introduttivo nell'ambito dell'effetto devolutivo pieno dell'appello.

  • Cassazione civile, sentenza n. 23299/2011

    Richiamata quale precedente conforme sulla possibilità di devolvere nuovamente al giudice d'appello le questioni già dedotte in primo grado.

Massime di principio

  • Nel processo tributario l'appello non richiede necessariamente una critica dettagliata e autonoma di ogni passaggio della sentenza di primo grado.
  • È generalmente sufficiente riproporre le questioni e le argomentazioni già contenute nel ricorso introduttivo, purché dall'atto emerga chiaramente la volontà di contestare la decisione e di sottoporre nuovamente la materia al giudice d'appello.
  • Per maggiore sicurezza processuale è comunque opportuno collegare le argomentazioni riproposte alle motivazioni della sentenza impugnata, indicando perché si ritiene che tali motivazioni siano errate o non decisive.
  • La riproposizione delle difese non equivale alla possibilità di introdurre domande o eccezioni completamente nuove, soggette ai limiti propri del giudizio d'appello.
  • Il principio riguarda le modalità di devoluzione delle questioni e, da solo, non determina l'accoglimento dell'appello né identifica un vincitore concreto, soprattutto quando il testo non indica l'esito finale della controversia.

Testo integrale

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