Risoluzione n. 44 del 12/02/2008
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa risoluzione chiarisce che la tassa di concessione governativa per l’impiego di apparecchiature terminali del servizio radiomobile pubblico terrestre non si applica alle amministrazioni statali, anche in assenza di una espressa previsione di esenzione. In base all’art. 1, comma 295, della legge n. 296/2006, la medesima disciplina si estende alle Agenzie fiscali; pertanto l’Agenzia BETA non deve corrispondere il tributo.
Tassa concessioni governative su apparecchiature radiomobili: esclusione per le amministrazioni statali e per le Agenzie fiscali
Tassa sulle concessioni governative per apparecchiature radiomobili: chiarimento applicativo
La risoluzione affronta l’applicazione della tassa sulle concessioni governative prevista per la licenza o il documento sostitutivo relativo all’impiego di apparecchiature terminali per il servizio radiomobile pubblico terrestre di comunicazione. Il quesito nasce dal comportamento del fornitore di telefonia mobile, che riteneva prudenzialmente applicabile il tributo anche ai contratti stipulati con un’Agenzia fiscale.
Quesito posto e posizione del contribuente
Il tema sottoposto all’Amministrazione riguarda l’esatta applicazione dell’art. 21 della tariffa allegata al DPR 26 ottobre 1972, n. 641, con riferimento alla licenza o documento sostitutivo per l’uso di apparecchiature radiomobili.
Nel caso esaminato:
- ALFA, fornitore di servizi di telefonia mobile, applica la tassa anche ai contratti con l’Agenzia BETA;
- il fornitore sostiene che l’art. 21 non preveda espressamente l’esenzione per le Amministrazioni dello Stato;
- l’istante osserva invece che la tassa non si applica alle Amministrazioni dello Stato per carenza del presupposto impositivo;
- viene richiamato inoltre l’art. 1, comma 295, della legge n. 296/2006, secondo cui alle Agenzie fiscali continuano ad applicarsi le disposizioni riguardanti le Amministrazioni dello Stato.
Disciplina normativa richiamata
L’art. 21 della tariffa allegata al DPR n. 641/1972 prevede la tassa di concessione governativa per la licenza o documento sostitutivo relativo all’impiego di apparecchiature terminali per il servizio radiomobile pubblico terrestre di comunicazione, con importi dovuti per ogni mese di utenza:
- utenze residenziali: lire 10.000, pari a euro 5,16;
- utenze affari: lire 25.000, pari a euro 12,91.
Motivazione dell’Agenzia delle Entrate
L’Agenzia ribadisce un orientamento già espresso in precedenti risoluzioni, secondo cui lo Stato, essendo titolare di ogni diritto o facoltà, non necessita di licenze per l’esercizio di attività che per altri soggetti richiedono autorizzazioni preventive. Questo principio, di carattere generale, vale solo per le amministrazioni statali.
Di conseguenza:
- lo Stato non necessita di licenza o documento sostitutivo nemmeno per l’impiego di apparecchiature terminali per il servizio radiomobile;
- per tale ragione, le amministrazioni statali non corrispondono la tassa sulle concessioni governative, pur in assenza di una espressa previsione di esenzione.
La risoluzione precisa tuttavia che questo regime di favore non si estende alle amministrazioni pubbliche diverse da quelle statali, ossia a soggetti non riconducibili allo Stato titolare di ogni diritto e facoltà.
Effetti dell’art. 1, comma 295, della legge n. 296/2006
La risoluzione evidenzia che l’art. 1, comma 295, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, contiene una disposizione speciale secondo cui alle Agenzie fiscali continuano ad applicarsi le disposizioni riguardanti le Amministrazioni dello Stato, tra cui quelle dei DPR 26 ottobre 1972, n. 641 e n. 642.
Ne deriva che, ai fini delle norme espressamente richiamate dalla legge finanziaria 2007, le Agenzie fiscali sono assimilate alle amministrazioni statali anche per il regime della tassa di concessione governativa di cui al DPR n. 641/1972.
Conclusione operativa
L’Agenzia delle Entrate conclude che:
- le amministrazioni statali non sono tenute al pagamento della tassa sulle concessioni governative prevista dall’art. 21 della tariffa allegata al DPR n. 641/1972;
- per effetto dell’art. 1, comma 295, della legge n. 296/2006, la stessa disciplina si applica alle Agenzie fiscali;
- pertanto l’Agenzia BETA non è tenuta alla corresponsione della tassa in questione per l’impiego di apparecchiature terminali per il servizio radiomobile pubblico terrestre di comunicazione.
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