Risoluzione n. 42 del 12/02/2008
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeL’Agenzia delle Entrate esclude che l’operazione di Part VII Transfer tra GAMMA e ALFA sia qualificabile come fusione ai fini dell’art. 178, comma 1, lett. d), TUIR. Di conseguenza, non si applica il regime di neutralità degli artt. 178 e 179 TUIR e il complesso aziendale della stabile organizzazione della Compagnia è considerato realizzato a valore normale.
Riflessi fiscali di un trasferimento assicurativo tra due società inglesi e le loro stabili organizzazioni italiane
Operazione di aggregazione tra società inglesi e riflessi sulle stabili organizzazioni italiane
La risoluzione esamina un’operazione di riorganizzazione tra due società di diritto inglese, entrambe appartenenti al gruppo BETA e ciascuna operante nel Regno Unito con una stabile organizzazione in Italia. Il tema principale è verificare se il trasferimento del patrimonio di ALFA a GAMMA, realizzato secondo la procedura inglese denominata Part VII Transfer, possa essere assimilato a una fusione ai sensi dell’art. 178, comma 1, lett. d), TUIR, con conseguente applicazione degli artt. 178 e 179 TUIR.
Fatti e struttura dell’operazione
ALFA è una società inglese autorizzata ad esercitare attività assicurativa nel Regno Unito e, con il consenso ISVAP, anche in Italia tramite una sede secondaria con rappresentanza stabile, fiscalmente rilevante ai sensi dell’art. 162 TUIR. Anche GAMMA è una società inglese del medesimo gruppo, anch’essa autorizzata a operare nel Regno Unito e in Italia tramite stabile organizzazione.
Il gruppo intende semplificare la propria struttura e rendere disponibili maggiori risorse finanziarie ai fini della normativa regolamentare inglese. Il progetto prevede:
- l’acquisizione da parte di GAMMA del 100% delle azioni di ALFA;
- il successivo trasferimento a GAMMA delle attività, passività, diritti, obblighi e del complesso aziendale di ALFA, inclusa la stabile organizzazione italiana della Compagnia.
L’operazione dovrebbe svolgersi secondo la legge inglese, in particolare mediante il meccanismo del Part VII Transfer disciplinato dal Financial Service and Market Act 2000 (FSMA), con approvazione del progetto da parte dei consigli di amministrazione, deposito presso la Suprema Corte di Giustizia di Londra e presso l’autorità di vigilanza, adempimenti informativi e regolamentari, e relazione di un esperto indipendente a tutela dei sottoscrittori delle polizze.
La sentenza della Suprema Corte, una volta ottenute le autorizzazioni, disporrebbe il trasferimento del patrimonio e anche lo scioglimento di ALFA senza liquidazione, con cessazione della società e cancellazione dal Registro delle Imprese del Regno Unito. La delibera e la sentenza sarebbero poi depositate presso un notaio italiano ai fini della pubblicità ex art. 2508 c.c., e la stabile organizzazione italiana della Compagnia verrebbe cancellata dal Registro delle Imprese in Italia.
Tesi del contribuente
Secondo l’istante, l’operazione produrrebbe effetti equivalenti a una fusione per incorporazione come definita dalla direttiva 78/855/CEE, poiché GAMMA subentrerebbe a titolo universale nei rapporti di ALFA e quest’ultima cesserebbe di esistere. Ne conseguirebbe, a livello fiscale, la qualificazione dell’operazione come fusione ex art. 178, comma 1, lett. d), TUIR, con applicazione del regime di neutralità degli artt. 178 e 179 TUIR.
In particolare, la società riteneva che:
- la stabile organizzazione della Compagnia non realizzerebbe plusvalenze a valore normale sul complesso aziendale trasferito;
- i beni ricevuti dalla stabile organizzazione di GAMMA assumerebbero il valore fiscalmente riconosciuto presso la stabile organizzazione della Compagnia;
- la stabile organizzazione di GAMMA subentrerebbe nei diritti e negli obblighi della stabile organizzazione della Compagnia.
Quadro normativo richiamato dall’Agenzia
L’Agenzia richiama la direttiva 90/434/CEE, che disciplina il regime fiscale comune per fusioni, scissioni, conferimenti d’attivo e scambi di azioni tra società di Stati membri diversi, ispirato a un principio di neutralità fiscale.
Viene ricordato che:
- l’art. 1 della direttiva si applica alle operazioni riguardanti società di due o più Stati membri;
- l’art. 2 definisce la fusione come il trasferimento, a seguito di scioglimento senza liquidazione, della totalità del patrimonio di una società a un’altra società preesistente, a una nuova società o alla società che detiene tutte le partecipazioni;
- l’art. 3 definisce le società di uno Stato membro, richiedendo, tra l’altro, una forma giuridica compresa nell’allegato della direttiva e l’assoggettamento a imposta sulle società senza possibilità di opzione.
Sul piano interno, la disciplina è recepita nel TUIR, capo IV, artt. 178-181. L’art. 178, comma 1, lett. a) individua le fusioni tra società residenti e soggetti residenti in altri Stati membri; la lett. d) estende la disciplina anche alle operazioni tra soggetti non residenti, con riferimento alle stabili organizzazioni nel territorio dello Stato oggetto dell’operazione.
Valutazione dell’Agenzia sui requisiti soggettivi
L’Agenzia nega l’applicabilità della disciplina agevolativa perché ritiene insussistenti i presupposti soggettivi richiesti sia dalla direttiva sia dall’art. 178 TUIR.
In particolare osserva che:
- la disciplina richiede che le società partecipanti siano fiscalmente residenti in Stati membri diversi dell’Unione europea;
- l’operazione in esame coinvolge invece due società entrambe residenti fiscalmente nel Regno Unito;
- inoltre, secondo quanto rappresentato dall’istante, ALFA sarebbe una limited company e non una public company, quindi non ricadrebbe nella forma giuridica indicata dall’art. 3, lett. a), della direttiva.
Per tali ragioni, la risposta esclude l’applicazione degli artt. 178-181 TUIR.
Mancata qualificazione come fusione
L’Agenzia precisa anche che l’operazione, pur avendo taluni effetti assimilabili, non può essere considerata una vera fusione neppure sul piano sostanziale.
Le principali differenze rilevate sono:
- nella fusione il trasferimento dell’intero patrimonio attivo e passivo è necessario e obbligatorio, mentre nel Part VII Transfer il trasferimento di alcuni beni o debiti può non avvenire e richiedere atti integrativi;
- nella fusione l’estinzione senza liquidazione della società incorporata è effetto necessario, mentre nella procedura inglese l’eventuale scioglimento senza liquidazione è solo un potere ancillare dell’autorità giudiziaria, non un effetto automatico e obbligatorio.
L’Agenzia conclude quindi che la procedura descritta non può essere assimilata alla fusione di cui all’art. 2, lett. a), punto terzo, della direttiva 90/434/CEE né alla fusione rilevante ai sensi dell’art. 178, comma 1, lett. d), TUIR.
Effetti fiscali conclusivi
In assenza dei requisiti per la qualificazione dell’operazione come fusione transfrontaliera, l’operazione di aggregazione produce effetti realizzativi.
Ne deriva che:
- il complesso aziendale della stabile organizzazione della Compagnia confluito nella stabile organizzazione di GAMMA è considerato realizzato a valore normale;
- non trova applicazione il regime di neutralità previsto dagli artt. 178 e 179 TUIR;
- non opera il subentro fiscale prospettato dal contribuente tra le due stabili organizzazioni italiane.
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