Risoluzione n. 41 del 11/02/2008
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa risoluzione chiarisce che le erogazioni liberali in denaro a favore di "Alfa" possono beneficiare della detrazione IRPEF del 19% ex art. 15, comma 1-bis, TUIR, pur trattandosi di una nuova formazione politica costituita come associazione non riconosciuta. Il requisito della rappresentanza parlamentare è ritenuto soddisfatto anche per formazioni politiche che abbiano tra i propri esponenti parlamentari o che siano in continuità con soggetti politici già rappresentati, fermo restando il limite complessivo di 103.291,38 euro per contribuente.
Detrazione IRPEF del 19% per erogazioni liberali ai partiti politici
Erogazioni liberali a favore di "Alfa" e detrazione IRPEF
La risoluzione n. 41/E dell’11 febbraio 2008 esamina se le erogazioni liberali in denaro effettuate a favore della nuova formazione politica "Alfa" possano fruire della detrazione IRPEF del 19% prevista dall’art. 15, comma 1-bis, del D.P.R. 917/1986. Il documento conclude in senso favorevole, chiarendo i criteri di individuazione dei partiti e movimenti politici agevolabili e l’ambito applicativo della norma nel caso di una formazione politica di nuova costituzione.
Quesito posto dal contribuente
BETA s.r.l., quale soggetto incaricato dell’assistenza fiscale, chiede chiarimenti sul trattamento fiscale delle erogazioni liberali in denaro destinate a "Alfa". La formazione politica viene descritta come costituita in forma di associazione non riconosciuta ai sensi del libro I del codice civile, quindi in una forma diversa dall’associazione politica di cui all’art. 49 della Costituzione. Il dubbio interpretativo nasce dal fatto che, secondo BETA, il requisito individuato dalla precedente risoluzione n. 15 del 2005, cioè la presenza di almeno un parlamentare eletto, potrebbe non essere immediatamente soddisfatto da un soggetto politico appena costituito.
Normativa richiamata e disciplina della detrazione
L’art. 15, comma 1-bis, del TUIR riconosce una detrazione dall’imposta lorda pari al 19% delle erogazioni liberali in denaro effettuate, mediante versamento bancario o postale, a favore di partiti e movimenti politici.
La detrazione spetta per importi:
- non inferiori a 51,65 euro;
- non superiori a 103.291,38 euro.
La norma è stata introdotta a decorrere dal periodo d’imposta 1997 dall’art. 5 della legge 2 gennaio 1997, n. 2, recante norme per la regolamentazione della contribuzione volontaria ai movimenti o partiti politici.
Chiarimenti interpretativi già forniti nel 2005
La risoluzione richiama la precedente risoluzione 15 febbraio 2005, n. 15, con cui l’Agenzia aveva già precisato che, per individuare i partiti e movimenti politici destinatari della detrazione, occorreva fare riferimento ai soggetti politici presenti presso la Camera dei Deputati o il Senato della Repubblica con almeno un parlamentare.
In origine, il diritto al riparto del fondo del 4 per mille, previsto dall’art. 2 della legge n. 2 del 1997, spettava ai partiti e movimenti politici che al 31 ottobre di ciascun anno avessero almeno un parlamentare eletto alla Camera o al Senato. Dopo l’abrogazione di alcune disposizioni della legge, l’Agenzia ha ritenuto coerente con la ratio della disciplina continuare a riferirsi ai partiti e movimenti rappresentativi a livello nazionale.
Valutazione della forma giuridica di "Alfa"
L’Agenzia afferma che la forma giuridica scelta da "Alfa", cioè quella di associazione non riconosciuta, non è rilevante ai fini dell’applicazione dell’art. 15, comma 1-bis, del TUIR. Nessuna disposizione impone infatti una forma giuridica specifica per le organizzazioni politiche.
Viene inoltre osservato che "Alfa" è comunque riconducibile ai partiti di cui all’art. 49 della Costituzione, in quanto associazione di persone che persegue finalità politiche.
Requisito della rappresentanza parlamentare
Per fruire della detrazione, il soggetto politico beneficiario deve essere qualificabile come partito o movimento politico rappresentativo a livello nazionale, secondo il criterio dell’esistenza di almeno un parlamentare presso la Camera dei Deputati o il Senato.
Nel caso esaminato, l’Agenzia rileva che "Alfa", pur essendo una formazione nuova, nasce dal coordinamento di diverse formazioni politiche e annovera tra i propri esponenti diversi parlamentari presso entrambe le Camere. Questo elemento è ritenuto sufficiente per considerare "Alfa" una formazione politica rientrante tra i partiti e movimenti politici rappresentativi a livello nazionale.
Di conseguenza, la detrazione del 19% prevista dall’art. 15, comma 1-bis, del TUIR deve essere riconosciuta, in linea di principio, per le erogazioni liberali in denaro effettuate a favore di "Alfa".
Erogazioni a favore delle formazioni confluite in "Alfa"
La risoluzione estende il ragionamento anche alle erogazioni liberali effettuate a favore delle singole formazioni politiche confluite in "Alfa", a condizione che tali formazioni abbiano avuto rappresentanza parlamentare. Secondo l’Agenzia, la continuità giuridica con partiti o formazioni che abbiano avuto almeno un parlamentare è sufficiente ad accreditare la rappresentatività del soggetto politico presso i contribuenti interessati.
Limite massimo della detrazione
Resta fermo che la detrazione del 19% deve essere calcolata su un ammontare complessivo di erogazioni liberali in denaro, riferito al singolo contribuente, non superiore a 103.291,38 euro.
Conclusione
La risoluzione conclude che le erogazioni liberali in denaro a favore di "Alfa" possono beneficiare della detrazione IRPEF del 19% ex art. 15, comma 1-bis, del TUIR, nonostante la forma di associazione non riconosciuta e la recente costituzione del soggetto politico. Il riconoscimento dell’agevolazione è fondato sulla rappresentatività parlamentare della formazione e sulla continuità con soggetti politici già rappresentati, sempre nel rispetto dei limiti quantitativi previsti dalla norma.
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