Circolare numero 30 del 30-01-2025
Con la presente circolare si illustrano le novità introdotte dal comma 6-bis dell’articolo 4 del decreto-legge 30 dicembre 2023, n. 215, introdotto, in sede di conversione, dalla legge 23 febbraio 2024, n. 18, relativamente alla riammissione in servizio dei dirigenti medici e sanitari del SSN, nonché degli appartenenti al ruolo della dirigenza sanitaria del Ministero della Salute e dei docenti universitari che svolgono attività assistenziali in medicina e chirurgia, già pensionati per vecchiaia non prima del 1° settembre 2023, fino al compimento del 72° anno di età.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare illustra la disciplina introdotta dalla legge di conversione della disposizione sul trattenimento in servizio (art. 4, comma 6-bis del D.L. 215/2023) per dirigenti medici/sanitari del SSN, dirigenti sanitari del Ministero della Salute e docenti universitari assistenziali già pensionati. Regola la sospensione della pensione in caso di opzione per la retribuzione, gli obblighi di iscrizione e contribuzione previdenziale e per il TFS/TFR/Fondi, nonché le modalità di trasmissione dei flussi Uniemens/ListaPosPA e le correzioni delle denunce.
Riammissione in servizio dei dirigenti medici, sanitari e docenti universitari già pensionati - disciplina contributiva e adempimenti INPS
Punti principali
Quadro normativo e ambito di applicazione
Riferimento alla legge 23/02/2024, n. 18 (conversione D.L. 215/2023) che consente, fino al compimento del 72° anno o comunque non oltre il 31/12/2025, la riammissione in servizio su istanza dei dirigenti medici/sanitari del SSN, dirigenti sanitari del Ministero della Salute e docenti universitari assistenziali andati in pensione dal 1° settembre 2023 con requisiti per pensione di vecchiaia.
Opzione e sospensione del trattamento pensionistico
Il personale può optare per mantenere la pensione o per percepire la retribuzione. Se opta per la retribuzione, INPS sospende la pensione dal mese in cui viene corrisposta la retribuzione fino alla scadenza dell'incarico; in caso di cumulo con quote non ancora liquidate da casse professionali, la sospensione riguarda la quota effettivamente in pagamento.
Obbligo di trasmissione contratto alle strutture INPS
Le Amministrazioni devono inviare via PEC alle Strutture INPS territorialmente competenti il contratto di lavoro con decorrenza, durata e mesi retribuiti dell'incarico.
Iscrizione e aliquote contributive (CPS e CTPS)
Per fini pensionistici l'iscrizione avviene alla stessa Cassa che eroga la pensione sospesa: CPS o CTPS. CPS: aliquota totale 32,65% (datore 23,80% + lavoratore 8,85% + eventuale 1% aggiuntivo sulla quota eccedente il limite della prima fascia pensionabile, limite 2025 = 55.448,00 €). CTPS: aliquota totale 33,00% (datore 24,20% + lavoratore 8,80% + eventuale 1%).
Responsabilità del versamento e diritto di rivalsa
Le Amministrazioni sono responsabili del versamento integrale dei contributi, inclusa la quota a carico del lavoratore, salvo diritto di rivalsa ai sensi delle leggi speciali (art. 2115 c.c.), nei termini previsti per il personale in servizio.
Trattamento di fine servizio/rapporto e regime (TFR/TFS, Enpas, Inadel)
Se il nuovo rapporto è subordinato (dirigenti SSN e Ministero), si applica il regime TFR pubblico (D.P.C.M. 20/12/1999) con obblighi contributivi a carico dell'Amministrazione. I docenti universitari rientrano nel regime TFS/Enpas: reiscrizione al Fondo Enpas per riliquidazione o supplemento dell'indennità secondo l'art. 4 D.P.R. 1032/1973, con contribuzione complessiva 9,60% calcolata sull'80% della retribuzione imponibile TFS (datore 7,10% + lavoratore 2,50%).
Altri contributi obbligatori (Fondo credito, NASpI, contributo integrativo)
Permane iscrizione al Fondo credito con contributo a carico del lavoratore dello 0,35% della retribuzione imponibile ai fini pensionistici. L'Amministrazione versa la contribuzione NASpI (1,31%) e il contributo integrativo per disoccupazione involontaria (0,30%). Le Amministrazioni prive di matricola DM devono richiederne l'apertura.
Effetti previdenziali e requisiti per prestazioni aggiuntive
Pensionati iscritti alla CPS possono chiedere una quota aggiuntiva di pensione se il servizio riammissione è almeno di 1 anno; per CTPS è prevista un'indennità una tantum dopo almeno 1 anno. In caso di durata inferiore a 12 mesi non si matura la prestazione aggiuntiva. Per i docenti universitari, riliquidazione dell'indennità dopo 2 anni continuativi o supplemento se servizio tra 1 e 2 anni; meno di 1 anno non dà diritto.
Adempimenti contributivi nel flusso Uniemens/ListaPosPA
I datori di lavoro devono trasmettere mensilmente Uniemens/ListaPosPA utilizzando i codici: 50 per dirigenti medici/sanitari del SSN e dirigenti del Ministero, 51 per docenti universitari; valorizzare inoltre l'elemento Codice 4 - Servizio Ordinario. Per denunce già trasmesse in modo difforme, inviare elemento V1, Causale 5 per correzione.
Note operative e firme
Rimandi a precedenti circolari e messaggi INPS per dettagli procedurali (es. mess. n. 2440/2019, circ. n. 2/2007, circ. n. 80/2014). La circolare è firmata dal Direttore Generale Valeria Vittimberga.
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