Circolare numero 32 del 30-01-2025
Con la presente circolare si forniscono indicazioni e istruzioni per la gestione degli adempimenti previdenziali relativi all’agevolazione contributiva per l’occupazione in aree svantaggiate introdotta dall’articolo 1, commi da 406 a 412, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, limitatamente alle microimprese e alle piccole e medie imprese (c.d. Decontribuzione Sud PMI), consistente in un esonero dal versamento della contribuzione previdenziale complessivamente dovuta dai datori di lavoro privati, secondo un’intensità decrescente in base all’annualità di riferimento. La suddetta agevolazione spetta con riferimento ai rapporti di lavoro dipendente a tempo indeterminato, con esclusione del settore agricolo e dei contratti di lavoro domestico, ed è concessa nei limiti del Regolamento (UE) 2023/2831 della Commissione, del 13 dicembre 2023, relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul Funzionamento dell’Unione europea agli aiuti de minimis.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare disciplina la Decontribuzione Sud per micro, piccole e medie imprese con rapporti di lavoro a tempo indeterminato operanti nelle regioni Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna: benefici percentuali e massimali per gli anni 2025-2029, destinatari ed esclusioni, condizioni di spettanza, compatibilità con il regime de minimis e cumulabilità con altri incentivi, modalità di trasmissione dati nel flusso Uniemens e rilevazione contabile.
Decontribuzione Sud PMI - istruzioni operative e contabili per l'esonero contributivo (Legge di Bilancio 2025, commi 406-412)
Punti principali
Beneficiari
Micro, piccole e medie imprese con fino a 250 dipendenti che occupano lavoratori a tempo indeterminato nelle otto regioni del Mezzogiorno; esclusi lavoro agricolo, domestico, apprendistato e le specifiche categorie di enti pubblici o assimilati indicate dalla legge.
Ambito territoriale e codice autorizzazione per matricole con sede legale altrove
L'esonero si applica se la sede di lavoro (unità operativa) è ubicata nelle regioni ammesse; per datori con sede legale in altre regioni è possibile richiedere l'attribuzione del codice autorizzazione 0L sulla matricola previo controllo della Struttura territoriale e registrazione nel Fascicolo elettronico aziendale.
Somministrazione di lavoro
Per i lavoratori in somministrazione rileva il luogo effettivo di prestazione presso l'utilizzatore: se l'utilizzatore è nel Mezzogiorno il beneficio può essere riconosciuto indipendentemente dalla sede dell'agenzia di somministrazione, purché il rapporto indeterminato sia instaurato entro il 31 dicembre dell'anno precedente.
Misura e durata dell'esonero
Percentuali e massimali mensili (per 12 mensilità) differenziati per anno: 2025 25% fino a 145 euro; 2026 20% fino a 125 euro; 2027 20% fino a 125 euro; 2028 20% fino a 100 euro; 2029 15% fino a 75 euro. La durata è 12 mensilità e resta ferma l'aliquota di computo pensionistico.
Contribuzioni non esonerabili
Non sono oggetto di sgravio premi e contributi INAIL, contributi per TFR previsti da legge 296/2006, contributi a fondi indicati dal d.lgs. 148/2015, Fondo solidarietà trasporto aereo, e contributi per i Fondi interprofessionali (0,30%), oltre a contributi non previdenziali o di solidarietà.
Condizioni di spettanza e vincoli
Fruizione subordinata al rispetto DURC, norme di tutela del lavoro, contratti collettivi e obblighi di assunzione per disabili (legge 68/1999). Applicabile solo a rapporti indeterminati esistenti entro il 31 dicembre dell'anno precedente e a trasformazioni a indeterminato entro tale data; esclusi i rapporti intermittenti.
Compatibilità con aiuti di Stato e registrazione
Agevolazione concessa nel rispetto del Regolamento UE de minimis (Reg. 2023/2831 e correlati): massimale generale 300.000 euro su triennio mobile; obbligo per INPS di registrazione nel Registro Nazionale degli aiuti di Stato; calcolo sui concetti di impresa unica.
Cumulabilità con altri incentivi
Cumulabile con altri sgravi nei limiti della contribuzione dovuta salvo divieti espressi. Non cumulabile con gli esoneri del Decreto Coesione (articoli 21-24 dl n.60/2024). Se cumulato, la Decontribuzione Sud PMI si applica in via residuale sulla contribuzione residua non esonerata da altri incentivi.
Adempimenti Uniemens (sezione ordinarie e ListaPosPA)
Indicazioni tecniche per valorizzare i campi Uniemens: nuovo codice DPMI, data assunzione/trasformazione, attribuzione matricola utilizzatore per somministrazione, AnnoMese e importi conguagliati; per gestione pubblica uso ListaPosPA con CodiceRecupero 65; recupero per gennaio 2025 ammesso solo nei flussi di feb-mar-apr 2025.
Istruzioni contabili
I conguagli esposti nel flusso Uniemens vengono contabilizzati sul conto GAW37359 nella Gestione GAW; i codici DM2013 virtuale L588 (periodo corrente) e L589 (arretrati) identificano le registrazioni; rapporti finanziari con lo Stato gestiti dalla Direzione generale.
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