Circolare numero 26 del 30-01-2025
Con la presente circolare l’Istituto comunica, relativamente all’anno 2025, i valori del minimale di retribuzione giornaliera, del massimale annuo della base contributiva e pensionabile, del limite per l’accredito dei contributi obbligatori e figurativi, nonché gli altri valori per il calcolo delle contribuzioni dovute in materia di previdenza e assistenza sociale per la generalità dei lavoratori dipendenti iscritti alle gestioni private e pubbliche.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare aggiorna per l’anno 2025 i valori utili alla determinazione della contribuzione previdenziale e assistenziale: minimali giornalieri e orari, retribuzioni convenzionali, massimali annui e giornalieri, limiti per l'accredito dei contributi, importi non imponibili (fringe benefits e rimborsi), importi per maternità a carico dello Stato, disposizioni specifiche per lavoratori dello spettacolo e sportivi, regole per la Gestione pubblica e modalità di regolarizzazione per il mese di gennaio 2025.
Aggiornamento dei minimali retributivi, massimali e parametri contributivi per il 2025
Punti principali
1. Minimali di retribuzione giornaliera per la generalità dei lavoratori dipendenti
Il minimale giornaliero da assumere ai fini contributivi è fissato a 57,32 euro (9,5% del trattamento minimo mensile FPLD pari a 603,40 euro). Va comunque rispettato il minimo contrattuale previsto dai CCNL comparativamente più rappresentativi.
2. Minimale di retribuzione per il personale iscritto al Fondo Volo
La retribuzione imponibile del personale di volo non può essere inferiore ai limiti previsti dalla normativa specifica e, in ogni caso, al minimale giornaliero di 57,32 euro per il 2025.
3. Minimale contributivo per le retribuzioni convenzionali in genere
Per le retribuzioni convenzionali il minimale giornaliero aggiornato è pari a 31,85 euro per il 2025; se inferiori, alcuni minimi devono essere ragguagliati al limite generale di legge.
3.1 Retribuzioni convenzionali per gli equipaggi delle navi da pesca
Per gli equipaggi disciplinati dalla L. n. 413/1984 il minimale contributivo segue il parametro delle retribuzioni convenzionali: 31,85 euro giornalieri, salvo applicazione di eventuali minimali tabellari superiori.
3.2 Retribuzione convenzionale per i pescatori della piccola pesca (cooperative)
Per i soci delle cooperative della piccola pesca (L. n. 250/1958) la retribuzione convenzionale 2025 è fissata in 796,00 euro mensili (31,85 euro x 25 giornate).
3.3 Lavoratori a domicilio
Il limite minimo giornaliero per i lavoratori a domicilio è 31,85 euro per il 2025, con obbligo di ragguaglio al valore di 57,32 euro ove previsto; resta applicabile anche il minimo contrattuale.
4. Minimale ai fini contributivi per i rapporti di lavoro subordinato a tempo parziale
Il minimale orario si determina ragguagliando il minimale giornaliero. Esempi 2025: per orario normale 40 ore settimanali minimale orario = 8,60 euro; per 36 ore settimanali = 7,96 euro.
5. Quota di retribuzione soggetta all'aliquota aggiuntiva dell'1%
L'aliquota aggiuntiva dell'1% a carico del lavoratore si applica alla quota di retribuzione eccedente la prima fascia pensionabile fissata a 55.448,00 euro annui (mensilizzato: 4.621,00 euro).
6. Massimale annuo della base contributiva e pensionabile
Il massimale annuo per la base contributiva e pensionabile è pari a 120.607,00 euro per il 2025; le eccedenze vanno indicate separatamente nelle denunce contributive e non concorrono all'elemento principale di imponibile.
7. Limite per l'accredito dei contributi obbligatori e figurativi
Il limite per l'accredito contributivo è il 40% del trattamento minimo mensile (603,40 euro), corrispondente a 241,36 euro settimanali e a 12.551,00 euro annui per il 2025. Esenzioni per la piccola pesca ai sensi della normativa citata.
8. Importi che non concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente
Aggiornati i valori 2025 delle indennità e benefit non imponibili: buoni pasto (cartaceo 4,00 euro; elettronico 8,00 euro), indennità di trasferta nazionali ed estere (es. intera Italia 46,48 euro; intero estero 77,47 euro), tetti per trasferimento (Italia 1.549,37 euro; estero 4.648,11 euro) e tetto per azioni offerte ai dipendenti 2.065,83 euro. La L. n. 207/2024 introduce modifiche sui rimborsi taxi/NCC e proroga la disciplina agevolata sui fringe benefit (limite 1.000 euro, elevato a 2.000 euro per lavoratori con figli) per il triennio 2025-2027.
9. Rivalutazione importo a carico del bilancio dello Stato per maternità obbligatoria
L'importo dell'indennità di maternità obbligatoria a carico dello Stato è aggiornato a 2.508,04 euro per il 2025; eccedenze vanno segnalate separatamente nel flusso Uniemens.
10. Lavoratori dello spettacolo: contributi, aliquote aggiuntive e massimali
Per iscritti dopo il 31/12/1995: contributo di solidarietà del 5% sulle retribuzioni eccedenti il massimale annuo (120.607,00 euro) e contributo aggiuntivo 1% sopra 55.448,00 euro (mensilizzato 4.621,00). È prevista inoltre una contribuzione dello 0,50% per l'indennità di discontinuità. Per iscritti prima del 1996 si applicano massimali giornalieri (es. massimale giornaliero 879,00 euro) con fasce e relativi giorni di contribuzione; massimale giornaliero per malattia e maternità dei contratti a termine è 120,00 euro.
11. Lavoratori sportivi: contributi, aliquote aggiuntive e massimali
Analoghe regole agli spettacolo: per iscritti dopo il 31/12/1995 il contributo di solidarietà è del 3,1% sulla parte di retribuzione eccedente 120.607,00 euro fino a 879.229,00 euro; aliquota aggiuntiva 1% sopra 55.448,00 euro. Per iscritti prima del 1996 il massimale giornaliero è 387,00 euro e il contributo di solidarietà si applica oltre tale soglia fino a 2.818,00 euro giornalieri; aliquota aggiuntiva 1% sopra 178,00 euro giornalieri.
12. Datori di lavoro iscritti alla Gestione pubblica
Le disposizioni generali si applicano anche alla Gestione pubblica, salvo norme specifiche. Massimale speciale per direttori (generali/amministrativi/sanitari e direttori scientifici IRCCS) è 219.847,00 euro per il 2025. Il tetto annuo per la retribuzione relativa al congedo straordinario (art. 42, comma 5 D.lgs 151/2001) è 57.038,00 euro.
13. Regolarizzazione relativa al mese di gennaio 2025
I datori di lavoro possono regolarizzare, senza oneri aggiuntivi, i contributi di gennaio 2025 entro il 16 del terzo mese successivo alla pubblicazione della circolare. Indicazioni operative per l'uso della sezione "PosContributiva" del flusso Uniemens e modalità di restituzione al lavoratore delle eccedenze dell'aliquota aggiuntiva dell'1% sono fornite nella circolare.
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