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Cassazione Civile, Ordinanza n. 06004/2026 del 17/03/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (socia)

La controversia

La controversia riguarda la legittimità di preavvisi di iscrizione ipotecaria notificati alla socia di una società in nome collettivo ormai cancellata, in relazione a cartelle emesse e notificate nel 2011 alla sola società per un debito sociale pregresso, quando la contribuente era già receduta dalla compagine. La CTR aveva accolto solo in parte l'appello dell'agente della riscossione limitatamente alle imposte del 2005. La ricorrente ha proposto sei motivi di cassazione: con il primo ha dedotto violazione degli artt. 2495 c.c. e 12, 25 e 26 d.P.R. 602/1973; con il secondo violazione degli artt. 1292 ss. c.c. e 6 e 10 L. 212/2000; con il quinto violazione dell'art. 19, comma 3, d.lgs. 546/1992 e dell'art. 24 Cost., sostenendo in sostanza che, essendo receduta prima della notificazione degli atti impositivi alla società, non poteva esserle opposta la pretesa senza specifica notifica degli atti presupposti e senza possibilità di impugnarli per vizi propri. Gli altri motivi sono rimasti assorbiti.

La decisione

La Corte ha anzitutto rilevato l'irritualità della costituzione dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione, poiché avvenuta tramite avvocato del libero foro senza la deduzione dei presupposti che consentono la deroga al patrocinio dell'Avvocatura dello Stato; per tale ragione il controricorso è stato dichiarato inammissibile. Quanto al ricorso della contribuente, la Corte ha ritenuto fondati il primo, secondo e quinto motivo, richiamando un precedente conforme relativo alla medesima pretesa tributaria e alla stessa situazione del socio receduto. È stato ribadito che, se il recesso del socio è anteriore alla notifica dell'avviso di accertamento o comunque del primo atto impositivo alla società, l'Amministrazione deve notificare l'atto anche al socio; in difetto, la successiva cartella notificata al socio non può limitarsi a rinviare all'atto notificato alla società ma deve contenere autonomamente gli elementi di fatto e le ragioni di diritto della pretesa, altrimenti si comprime il diritto di difesa. Inoltre, il socio può impugnare, insieme alla cartella, anche gli atti presupposti non notificati, facendo valere i relativi vizi propri. La sentenza impugnata, avendo escluso in via radicale tali principi, è stata cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di cassazione.

Norme richiamate

  • art. 2495 c.c.

    richiamato per la sorte della società cancellata e per la posizione del socio rispetto ai debiti sociali

  • artt. 12, 25 e 26 d.P.R. 602/1973

    richiamati come norme sulla riscossione e sugli atti della procedura esattoriale

  • artt. 1292 e ss. c.c.

    richiamati per la responsabilità solidale del socio per i debiti sociali

  • artt. 6 e 10 L. 212/2000

    richiamati a tutela delle garanzie del contribuente e del diritto di difesa

  • art. 19, comma 3, d.lgs. 546/1992

    consente di impugnare unitamente all'atto notificato anche gli atti presupposti non notificati, per far valere i vizi propri

  • art. 24 Cost.

    evocato per il diritto di difesa del socio receduto

  • art. 2291 c.c.

    richiamato nel principio affermato sulla responsabilità illimitata e solidale del socio di s.n.c. per i debiti sociali

  • art. 2261 c.c.

    richiamato per escludere, nel caso di recesso anteriore al primo atto impositivo, la possibilità del socio di consultare gli atti sociali e giustificare così la necessità di autonoma notifica

  • art. 43 r.d. n. 1611 del 1933

    richiamato in relazione alla legittimazione al patrocinio dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione davanti alla Cassazione

  • Protocollo 22 giugno 2017 tra Agenzia delle Entrate-Riscossione e Avvocatura Generale dello Stato

    richiamato per affermare che il patrocinio in Cassazione dell'Agenzia è normalmente affidato all'Avvocatura dello Stato salvo eccezioni formalizzate

Massime di principio

  • Il socio illimitatamente responsabile di una società di persone può essere chiamato alla riscossione dei debiti tributari sociali anche se l'accertamento è stato effettuato nei confronti della società, ma ciò non esonera l'Amministrazione dall'onere di rispettare le garanzie difensive quando il socio abbia cessato il rapporto sociale prima del primo atto impositivo.
  • Se il recesso del socio precede la notifica dell'avviso di accertamento o del primo atto impositivo alla società, l'atto deve essere notificato anche al socio; in mancanza, l'atto successivo notificato al socio deve contenere una motivazione autonoma e completa, non potendo limitarsi a un mero rinvio agli atti notificati alla sola società.
  • Ai sensi dell'art. 19 d.lgs. 546/1992, il destinatario dell'atto finale può impugnare anche gli atti presupposti non notificati, facendo valere i vizi propri di tali atti.
  • La costituzione in Cassazione dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione tramite difensore del libero foro è inammissibile in assenza dei presupposti che consentono la deroga al patrocinio dell'Avvocatura dello Stato.
  • In tema di riscossione verso il socio di società di persone, il principio di responsabilità solidale non può essere applicato in modo da comprimere il diritto di difesa e l'effettiva conoscibilità della pretesa tributaria.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioRiscossioneImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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