Cassazione Penale, Sentenza n. 16294/2026 del 06/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato, ha qualificato l'ordinanza del Tribunale come provvedimento abnorme perché ha determinato una regressione e una stasi del procedimento non altrimenti rimediabile, e ha annullato senza rinvio l'ordinanza impugnata. Ha disposto la trasmissione degli atti al Tribunale di Patti per il prosieguo del procedimento.
Esito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il Tribunale di Patti aveva dichiarato la nullità della notificazione dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari perché nei verbali di identificazione e di dichiarazione di domicilio redatti dalla polizia giudiziaria non era indicata l'autorità giudiziaria procedente. Per tale motivo il Tribunale aveva ritenuto invalido, per derivazione, anche il decreto di citazione e aveva disposto la restituzione degli atti al pubblico ministero. Il Procuratore ha impugnato per cassazione sostenendo che i verbali erano stati redatti in occasione del sequestro d'urgenza, quando l'autorità giudiziaria non era ancora stata investita, pertanto non potevano contenere l'indicazione dell'autorità procedente; inoltre i primi atti notificati regolarmente erano stati la convalida e il decreto di sequestro, notificati agli indagati, che avevano ricevuto gli avvertimenti e nominato difensore, sicché le notificazioni successive potevano legittimamente essere effettuate al difensore.
Norme richiamate
art. 161 cod. proc. pen.
La polizia giudiziaria, nel primo atto compiuto con l'intervento della persona sottoposta alle indagini, deve dare comunicazione delle norme contestate, della data e del luogo del fatto e dell'autorità giudiziaria procedente se e quando sia nelle condizioni di farlo. L'assenza dell'indicazione dell'autorità, se dovuta al fatto che l'autorità non era ancora investita, non comporta automaticamente la nullità della successiva notificazione.
art. 171, comma 1, lett. e) cod. proc. pen.
La nullità della notificazione è prevista quando non è stato dato l'avvertimento nei casi indicati (art. 157 e 161) e la notificazione è stata eseguita mediante consegna al difensore; la Corte ha ritenuto che, nel caso concreto, gli avvertimenti richiesti erano stati dati e pertanto non sussisteva la nullità ai sensi di questa norma.
art. 552, comma 2 cod. proc. pen.
Prevede l'invalidità derivata del decreto di citazione se l'atto introduttivo è nullo; la Corte ha concluso che non era applicabile poiché la notificazione dell'avviso di conclusione delle indagini è stata ritenuta regolare.
art. 349 cod. proc. pen.
Riguarda i verbali di identificazione e di dichiarazione di domicilio redatti dalla polizia giudiziaria; la sentenza ricorda che tali verbali contenevano le norme contestate e data e luogo del fatto, ma non l'autorità procedente perché allora non era ancora nota.
art. 157 cod. proc. pen.
Norme sulle notificazioni; la Corte ha rilevato che esistono forme ordinarie di notificazione e che, se gli avvertimenti previsti sono stati dati, le notificazioni successive possono essere fatte al difensore.
Sez. U., n. 25957/2009 e successive pronunce (abnormità)
La giurisprudenza di legittimità definisce il provvedimento abnorme come quello che sconfinando dal perimetro normativo determina una regressione del procedimento o la stasi del processo; l'abnormità giustifica il ricorso per cassazione quando il provvedimento non è altrimenti rimediabile.
Massime di principio
- La mancanza, nei verbali di p.g., dell'indicazione dell'autorità giudiziaria procedente non determina automaticamente nullità della notificazione se quella indicazione non poteva essere fornita al momento (ad esempio perché l'autorità non era ancora stata investita).
- Gli avvertimenti di cui all'art. 161 devono essere dati "se la polizia giudiziaria è nelle condizioni di indicare" le informazioni; quando gli avvertimenti necessari sono stati dati, le notificazioni successive possono legittimamente essere effettuate al difensore di fiducia.
- La nullità prevista dall'art. 171 per notificazioni consegnate al difensore scatta solo se mancano gli specifici avvertimenti previsti; l'accertamento è sostanziale e va valutato sul contenuto effettivo dei verbali e delle notificazioni.
- Un provvedimento giudiziale che, per errori di valutazione, determini una regressione del procedimento e una stasi non altrimenti rimediabile può essere qualificato come abnorme e annullato dalla Corte di Cassazione.
- La convalida o la notificazione di provvedimenti urgenti (es. ordinanza di convalida del sequestro) possono costituire la prima notificazione idonea a rendere note all'indagato le informazioni fondamentali, incidendo sulla legittimità delle notificazioni successive.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 6 mag 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 16267/2026 del 06/05/2026
- Sentenza penale · 6 mag 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 16269/2026 del 06/05/2026
- Sentenza penale · 6 mag 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 16271/2026 del 06/05/2026
- Sentenza penale · 6 mag 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 16272/2026 del 06/05/2026
- Sentenza penale · 6 mag 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 16276/2026 del 06/05/2026
- Sentenza penale · 6 mag 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 16277/2026 del 06/05/2026
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →