Sentenza del 25/10/2016 n. 8161 - Comm. Trib. Prov. Milano
ESENZIONI IVA - PRESTAZIONI SANITARIE - ENTI CONVENZIONATI - Violazione art. 10, comma 1, n. 19, D.P.R. n. 633/1972 - Sussiste - Imponibilità IVA del differenziale - Sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguarda l'applicazione dell'esenzione IVA prevista dall'art. 10, comma 1, n. 19, del D.P.R. n. 633/1972 alle prestazioni di ricovero e cura rese da un ente privato convenzionato. L'Amministrazione finanziaria aveva ritenuto imponibile l'intero corrispettivo applicato ai pazienti, presumibilmente perché superiore alle tariffe stabilite dalla convenzione regionale. Il ricorrente ha contestato tale impostazione, sostenendo che l'eventuale imponibilità dovesse riguardare soltanto la quota eccedente la tariffa convenzionale.
La decisione
La sentenza ha riconosciuto che le prestazioni sanitarie rese dall'ente convenzionato restano esenti da IVA entro il limite delle tariffe stabilite dalla convenzione con la Regione. Soltanto il differenziale tra il prezzo richiesto ai pazienti e la tariffa convenzionale deve essere assoggettato a IVA, in quanto riferibile a un'attività privatistica non coperta dall'esenzione. È stato quindi ritenuto illegittimo l'accertamento che aveva considerato imponibile l'intera prestazione sanitaria, anziché la sola eccedenza tariffaria.
Norme richiamate
Art. 10, comma 1, n. 19, D.P.R. n. 633/1972
Prestazioni sanitarie di diagnosi, cura e riabilitazione rese alla persona nell'esercizio delle professioni e arti sanitarie soggette a vigilanza
L'esenzione IVA opera per le prestazioni di ricovero e cura rese dall'ente convenzionato alle condizioni e secondo le tariffe previste dalla convenzione regionale. Se viene applicata una tariffa superiore, l'esenzione permane per la quota convenzionale, mentre la parte eccedente è imponibile.
Massime di principio
- Per gli enti sanitari privati convenzionati, l'esenzione IVA deve essere verificata con riferimento sia alla natura sanitaria della prestazione sia alla tariffa prevista dalla convenzione.
- L'applicazione di un prezzo superiore a quello convenzionato non rende automaticamente imponibile l'intera prestazione: l'IVA riguarda, in linea generale, soltanto il differenziale eccedente.
- L'Amministrazione finanziaria non può estendere l'imponibilità all'intero corrispettivo se una parte della prestazione è coperta dall'esenzione prevista dalla legge e dalla convenzione regionale.
- In situazioni analoghe è necessario confrontare, per ciascuna prestazione, la tariffa effettivamente applicata con quella convenzionale e determinare l'eventuale imponibile sulla sola eccedenza.
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