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Circolare

Circolare numero 74 del 14-3-1995

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare precisa che, per effetto del decreto-legge n. 32 del 9 febbraio 1995, anche il personale della soppressa Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno e degli organismi di promozione indicati nel testo rientra tra i soggetti per i quali opera la deroga al blocco dei pensionamenti di anzianità. Di conseguenza, per tali dipendenti continua a essere possibile la liquidazione della pensione di anzianità secondo la normativa vigente, purché ne sussistano i requisiti. Vengono inoltre richiamate e confermate le istruzioni già impartite con le precedenti circolari in materia.

Chiarimenti sulla deroga al blocco dei pensionamenti anticipati per il personale di enti in ristrutturazione

Deroga al blocco dei pensionamenti anticipati per personale di enti in ristrutturazione

La circolare interviene per coordinare le precedenti istruzioni sul blocco dei pensionamenti di anzianità con le sopravvenienze normative introdotte dal decreto-legge 9 febbraio 1995, n. 32. L’obiettivo è chiarire quali categorie di personale continuino a beneficiare della deroga prevista per gli enti in ristrutturazione.

Quadro normativo di riferimento

Viene richiamato innanzitutto quanto già precisato con la circolare n. 290 del 4 novembre 1994, punto 7, adottata tenendo conto della circolare telegrafica del Ministero del Tesoro n. 63 dell’8 ottobre 1994. In tale sede era stato chiarito che, rispetto al blocco dei pensionamenti anticipati disposto dal decreto-legge n. 553 del 1994 in relazione a processi di ristrutturazione, la deroga si applicava non solo all’Ente Poste Italiane e alla RAI, ma anche alla soppressa Agensud e agli organismi di promozione FINAM, INSUD, FIME, FORMEZ, ITALSTRADE e IASM.

Intervento del decreto-legge n. 32 del 1995

Il decreto-legge 9 febbraio 1995, n. 32, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 33 del 9 febbraio 1995, ha reiterato il decreto-legge 9 dicembre 1994, n. 675, a sua volta reiterativo del decreto-legge 7 ottobre 1994, n. 570, entrambi decaduti per mancata conversione in legge. L’articolo 9 del decreto-legge n. 32 riproduce integralmente il contenuto dell’articolo 9 del decreto-legge n. 675 del 1994 e dell’articolo 8 del decreto-legge n. 570 del 1994, stabilendo che il personale della soppressa Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno rientra tra quello indicato dall’articolo 13, comma 4, lettera f), della legge 23 dicembre 1994, n. 724.

Estensione della disciplina ai dipendenti degli organismi di promozione

La circolare precisa che tale disciplina, in virtù del rinvio contenuto nell’articolo 10, comma 2, dello stesso decreto-legge n. 32 del 1995, deve intendersi estesa anche ai dipendenti degli organismi di promozione FINAM, INSUD, FIME, FORMEZ, ITALSTRADE e IASM. In tal modo, anche tali soggetti vengono ricompresi nel perimetro della disposizione agevolativa.

Conseguenze in materia di pensione di anzianità

Ne deriva che i dipendenti delle amministrazioni indicate devono essere considerati enti in ristrutturazione ai fini della deroga al blocco dei pensionamenti di anzianità prevista dall’articolo 13, comma 4, lettera f), della legge n. 724 del 1994. Nei loro confronti può quindi continuare a farsi luogo alla liquidazione dei trattamenti pensionistici di anzianità secondo la normativa vigente, purché siano presenti i requisiti richiesti.

Istruzioni operative da applicare

Per la gestione dei casi interessati devono essere applicate le istruzioni già fornite con le circolari n. 258 del 26 settembre 1994, n. 290 del 4 novembre 1994 e, da ultimo, n. 318 del 7 dicembre 1994. La circolare, dunque, non introduce un regime autonomo, ma conferma e consolida l’orientamento già espresso, aggiornandolo alla luce del nuovo decreto-legge.

Punti principali

Richiamo alle precedenti istruzioni sul blocco dei pensionamenti anticipati

Viene ricordato che con la circolare n. 290 del 4 novembre 1994, sulla base della circolare telegrafica del Ministero del Tesoro n. 63 dell’8 ottobre 1994, era stato chiarito che la deroga al blocco dei pensionamenti anticipati disposta dal decreto-legge n. 553 del 1994 per i processi di ristrutturazione riguardava, oltre all’Ente Poste Italiane e alla RAI, anche la soppressa Agensud e gli organismi di promozione FINAM, INSUD, FIME, FORMEZ, ITALSTRADE e IASM.

Effetti del decreto-legge 9 febbraio 1995, n. 32

Il decreto-legge n. 32 del 1995, che ha reiterato i precedenti decreti-legge n. 675 del 1994 e n. 570 del 1994 decaduti per mancata conversione, stabilisce all’articolo 9 che il personale della soppressa Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno è ricompreso tra quello indicato dall’articolo 13, comma 4, lettera f), della legge n. 724 del 23 dicembre 1994.

Estensione ai dipendenti degli organismi di promozione

Per effetto del rinvio contenuto nell’articolo 10, comma 2, del decreto-legge n. 32 del 1995, la previsione si estende anche ai dipendenti degli organismi di promozione FINAM, INSUD, FIME, FORMEZ, ITALSTRADE e IASM.

Conferma della deroga per gli enti in ristrutturazione

I soggetti indicati sono quindi considerati enti in ristrutturazione ai fini della deroga al blocco dei pensionamenti di anzianità prevista dall’articolo 13, comma 4, lettera f), della legge n. 724 del 1994. Per il loro personale continua a poter essere liquidato il trattamento pensionistico di anzianità secondo la normativa vigente, ove sussistano i requisiti richiesti.

Applicazione delle istruzioni precedenti

Per il personale interessato devono trovare applicazione le istruzioni già impartite con le circolari n. 258 del 26 settembre 1994, n. 290 del 4 novembre 1994 e n. 318 del 7 dicembre 1994.

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