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Circolare

Circolare numero 76 del 16-3-1995

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare fornisce alle Sedi INPS indicazioni operative, concordate con gli Organismi tedeschi, per la trattazione delle domande di pensione e delle prestazioni estere. I chiarimenti riguardano la quota di pensione derivante da versamenti volontari, la gestione delle domande presentate da non assicurati in Italia, la segnalazione successiva di periodi assicurativi esteri, le domande di pensione ai superstiti con particolare riferimento agli orfani, la corretta compilazione del formulario E 205 I e le perizie mediche in caso di revisione dell’invalidità pensionabile.

Istruzioni operative sui rapporti con gli Organismi tedeschi per domande di pensione e prestazioni estere

Istruzioni operative per i rapporti con gli Organismi tedeschi in materia di pensioni e prestazioni estere

La circolare contiene istruzioni rivolte alle Sedi INPS per la gestione delle domande di pensione e delle prestazioni estere nei rapporti con gli Organismi tedeschi. Le indicazioni derivano da intese intervenute con tali Organismi e mirano a uniformare le modalità di istruttoria, compilazione dei formulari e scambio delle informazioni, riducendo ritardi e possibili equivoci nella trattazione delle pratiche.

Quota di pensione derivante da versamenti volontari

La circolare ribadisce il principio già espresso nella circolare n. 132 del 10 giugno 1993: dall’importo delle prestazioni soggette alle norme di cumulo deve essere sottratta la quota di pensione derivante da versamenti volontari. Quando l’Organismo estero ne faccia richiesta, tale quota deve essere determinata a parte e comunicata all’Ente estero.

Per i rapporti con gli Organismi tedeschi, si conviene l’utilizzo di un apposito modulo bilingue predisposto da tali Organismi. Sul retro del modulo le SAP devono indicare non la quota riferibile alla contribuzione volontaria, ma l’importo della prestazione spettante all’interessato dopo la relativa detrazione, calcolata secondo i criteri della circolare n. 132/93.

Domande di prestazioni estere presentate da persone non assicurate in Italia

Con riferimento alle domande di sola prestazione estera presentate da soggetti non assicurati in Italia, la circolare richiama l’art. 36, par. 1 del Regolamento CEE n. 574/72. In base a tale disposizione, l’istituzione del luogo di residenza deve ricevere la domanda e trasmetterla all’istituzione dello Stato membro alla cui legislazione il richiedente è stato soggetto da ultimo, precisando la data di presentazione.

Per le domande di pensione tedesca, gli uffici sono invitati ad attenersi alle istruzioni già impartite con la circolare n. 131 del 10 giugno 1993, punto 1.3, istruendo comunque la pratica prima dell’invio al competente Organismo tedesco. La richiesta degli Organismi tedeschi è infatti quella di avere domande trattate secondo la procedura ordinaria anche se ciò comporti un allungamento dell’iter amministrativo.

Segnalazione di periodi assicurativi esteri emersi dopo la prima liquidazione

La circolare affronta il caso in cui i periodi di lavoro o assicurazione svolti in altri Stati membri non siano dichiarati inizialmente dal richiedente e vengano comunicati solo dopo la definizione della prima domanda di prestazione. In linea generale, l’art. 36, par. 4 del Regolamento 574/72 prevede la liquidazione concomitante delle prestazioni in base alle legislazioni di tutti gli Stati membri interessati; per le pensioni di vecchiaia resta salvo il caso in cui l’interessato chieda di differire la liquidazione ai sensi dell’art. 44, par. 2 del Regolamento 1408/71.

Per evitare incertezze nei rapporti con gli Organismi tedeschi, quando i periodi esteri emergano successivamente, sui formulari CEE di collegamento deve essere comunque indicata la data della prima domanda, aggiungendo anche il giorno in cui i periodi assicurativi esteri sono stati comunicati per la prima volta all’INPS. La circolare propone una formula espressa per attestare che i periodi di assicurazione in uno o più Stati membri sono stati dichiarati all’INPS in una determinata data.

Pensioni ai superstiti: indicazioni sugli orfani

Per agevolare l’istruttoria delle pensioni ai superstiti, la circolare recepisce la richiesta degli Organismi tedeschi di riportare nel quadro B del formulario E 203 soltanto i figli che possano effettivamente avere diritto alle prestazioni orfanili secondo la legislazione della Repubblica Federale di Germania.

Devono quindi essere indicati solo:

  • i minori di 18 anni;
  • i maggiorenni fino a 27 anni che frequentano corsi di formazione scolastica o universitaria;
  • gli inabili, senza limiti di età.

Per gli orfani rientranti nelle categorie degli studenti e degli inabili è necessario allegare la documentazione comprovante rispettivamente la frequenza di studi o lo stato di inabilità. A tal fine possono essere utilizzati i formulari E 403 per la certificazione degli studi ed E 404 oppure E 213 per la valutazione dell’inabilità.

Compilazione del formulario E 205 I

La circolare dedica particolare attenzione alla corretta compilazione del formulario E 205 I, lamentando osservazioni degli Organismi tedeschi sulla frequente incompletezza o ambiguità delle informazioni trasmesse.

In primo luogo, per la corretta valorizzazione dei periodi figurativi italiani, le indicazioni devono essere riportate per esteso e non tramite sigle, poiché queste ultime risultano spesso incomprensibili all’estero. Sono richiamati, a titolo esemplificativo, i casi di servizio militare e disoccupazione.

In secondo luogo, gli Organismi tedeschi evidenziano la necessità di conoscere in modo dettagliato la posizione assicurativa italiana relativa al quinquennio precedente la domanda, soprattutto ai fini dell’accertamento del diritto alla pensione di invalidità. I periodi di contribuzione devono quindi essere riportati secondo i criteri previsti per la categoria professionale del lavoratore, dando distinta evidenza ai periodi interrotti da pause nella copertura assicurativa, in conformità alle istruzioni già fornite con la circolare n. 2094 C.I. del 13 gennaio 1987, Parte I, punto 7, e con il messaggio n. 46220 del 19 febbraio 1991.

Infine, per i lavoratori del settore agricolo, il formulario E 205 può contenere annotazioni interne sulla capienza massima utili ai fini domestici, ma tali precisazioni non devono essere riportate quando possano creare confusione presso gli Organismi esteri. Devono essere indicati soltanto i contributi accreditati da considerare ai fini del diritto e della misura della prestazione richiesta.

Perizie mediche in caso di revisione dello stato di invalidità pensionabile

La circolare segnala che, in occasione delle domande di revisione dello stato di invalidità pensionabile, talvolta le Sedi trasmettono ai tedeschi un referto medico identico a quello precedentemente redatto. Tale prassi viene ritenuta non corretta.

Le SAP devono quindi procedere a un nuovo accertamento medico ogni volta che pervenga una richiesta di revisione sanitaria da parte degli Organismi tedeschi. Le spese sostenute per la perizia, compresi gli eventuali esami specialistici, devono essere richieste a rimborso tramite il formulario E 125.

Nota finale

La circolare precisa che viene trasmessa nelle more della stampa e senza allegato.

Punti principali

Quota di pensione da versamenti volontari

Si conferma che, ai fini delle norme anticumulo, dall’importo della prestazione va sottratta la quota di pensione derivante da contribuzione volontaria. Su richiesta dell’Organismo estero, tale quota deve essere calcolata separatamente e comunicata mediante un modulo bilingue predisposto dagli Organismi tedeschi; sul retro del modulo le SAP devono indicare l’importo della prestazione spettante dopo la detrazione della quota volontaria.

Domande di prestazioni estere presentate da non assicurati in Italia

Le domande di sola prestazione estera presentate da persone non assicurate in Italia devono essere ricevute dall’istituzione del luogo di residenza e trasmesse all’istituzione competente dello Stato membro cui il richiedente è stato soggetto da ultimo, con indicazione della data di presentazione, in applicazione dell’art. 36, par. 1 del Regolamento CEE n. 574/72. Per le domande di pensione tedesca gli uffici INPS devono comunque istruire la pratica secondo le procedure previste e inoltrarla all’Organismo tedesco competente.

Segnalazione successiva di periodi assicurativi esteri

Quando i periodi assicurativi svolti in altri Stati membri emergono solo dopo la liquidazione della prima prestazione, sui formulari CEE di collegamento va comunque indicata la data della prima domanda, aggiungendo la data in cui i periodi esteri sono stati comunicati per la prima volta all’INPS. La formula suggerita evidenzia che i periodi assicurativi in uno o più Stati membri sono stati dichiarati all’INPS in una data successiva.

Domande di pensione ai superstiti: indicazioni sugli orfani

Per semplificare l’istruttoria delle pensioni ai superstiti, nel quadro B del formulario E 203 devono essere indicati solo gli orfani che possano avere diritto alle prestazioni orfanili secondo la legislazione tedesca. Devono quindi essere riportati: i minori di 18 anni; i maggiorenni fino a 27 anni che frequentano corsi di formazione scolastica o universitaria; gli inabili senza limite di età. Per i casi di studenti e inabili occorre allegare la documentazione relativa, eventualmente utilizzando i formulari E 403 per gli studi ed E 404 o E 213 per l’inabilità.

Compilazione del formulario E 205 I

La circolare richiama alla massima precisione nella compilazione del formulario E 205 I. Le abbreviazioni devono essere evitate e i periodi figurativi italiani devono essere descritti per esteso, ad esempio con "servizio militare" o "disoccupazione". Per i periodi contributivi non continuativi, soprattutto ai fini delle pensioni di invalidità, i periodi con interruzioni della copertura assicurativa devono essere indicati separatamente. Per il settore agricolo devono essere riportati soltanto i contributi accreditati utili ai fini del diritto e della misura della prestazione, senza annotazioni interne che possano generare confusione negli Organismi esteri.

Perizie mediche per revisione dell’invalidità pensionabile

In caso di richiesta di revisione sanitaria da parte degli Organismi tedeschi, le Sedi devono effettuare un nuovo accertamento medico e non inviare un referto identico al precedente. Le spese sostenute, compresi eventuali esami specialistici, devono essere richieste a rimborso tramite il formulario E 125.

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