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Circolare

Circolare numero 72 del 13-3-1995

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare fornisce istruzioni operative per individuare il regime di sicurezza sociale e previdenziale applicabile ai marittimi italiani e stranieri imbarcati su navi battenti bandiera italiana o estera, coordinando la normativa nazionale con il Regolamento CEE n. 1408/71 e con la legge n. 413/1984. Vengono distinte le principali ipotesi di imbarco, distacco, applicazione del criterio del datore di lavoro ai sensi dell’art. 14-ter, par. 4, e regime facoltativo/volontario di navigazione estera. La circolare chiarisce inoltre il trattamento dei marittimi pensionati imbarcati e indica le competenze amministrative delle SAP, con particolare ruolo della SAP di Roma-EUR per la navigazione estera.

Imbarco di marittimi italiani e stranieri: regime di sicurezza sociale e previdenza applicabile

Imbarco di marittimi e regime di sicurezza sociale applicabile

La circolare ha lo scopo di fornire alle strutture dell’Istituto criteri operativi per individuare il regime previdenziale e di sicurezza sociale applicabile ai marittimi italiani e stranieri imbarcati su navi di diversa bandiera. Il testo coordina la disciplina nazionale, in particolare la legge n. 413/1984 e la legge n. 234/1989, con il Regolamento CEE n. 1408/71, chiarendo i casi in cui continua ad applicarsi l’ordinamento italiano e quelli in cui invece prevale la legislazione dello Stato di bandiera o dello Stato di residenza del lavoratore.

Ambito e impostazione della circolare

La circolare nasce come integrazione delle precedenti istruzioni ministeriali sull’imbarco di lavoratori italiani o stranieri su navi di nazionalità diversa da quella del lavoratore. L’amministrazione precisa che, nel testo, il termine "marittimo" indica normalmente il componente dell’equipaggio, mentre "lavoratore" designa chi opera a bordo senza far parte dell’equipaggio. La nozione di "nave" è riferita ai mezzi navali la cui tipologia, anche se estera, sia rilevante ai fini previdenziali ai sensi dell’art. 5 della legge n. 413/1984.

Marittimi stranieri su nave italiana

Per l’imbarco di marittimi stranieri su nave battente bandiera italiana, la circolare distingue più ipotesi. Per il marittimo extracomunitario proveniente da Paese non convenzionato si applica l’art. 4, comma 2, lett. a), della legge n. 413/1984. Per i marittimi di Paesi CEE, EFTA o convenzionati si rinvia alle precedenti circolari richiamate nel testo. Per le navi da pesca italiane con marittimi di Paesi extracomunitari coperti da accordi CEE in materia di pesca, si rinvia a specifiche istruzioni già emanate. Restano inoltre ferme le indicazioni sulle attività svolte a bordo da soggetti non appartenenti all’equipaggio.

Marittimi stranieri su nave estera

L’ipotesi di marittimi stranieri imbarcati su nave battente bandiera straniera comprende tre gruppi di casi: marittimi extracomunitari di Paesi non convenzionati, marittimi comunitari o EFTA e marittimi di Paesi convenzionati. La circolare sottolinea che tali situazioni non coinvolgono l’ordinamento italiano e, quindi, esulano dalla competenza dell’Istituto.

Principio di territorialità e norme comunitarie per i marittimi

La circolare richiama il principio generale secondo cui, in materia di sicurezza sociale, la nave è assimilata al territorio dello Stato di bandiera. Il Regolamento CEE n. 1408/71, all’art. 13, par. 2, lett. c), stabilisce infatti che la persona che esercita un’attività professionale a bordo di una nave che batte bandiera di uno Stato membro è soggetta alla legislazione di tale Stato. Per i marittimi membri dell’equipaggio, le deroghe rilevanti sono soltanto quelle contenute nell’art. 14-ter, paragrafi 1 e 4.

Distacco di marittimi ex art. 14-ter, par. 1

La circolare dedica ampio spazio al distacco, inteso come invio temporaneo di un lavoratore che normalmente dipende da un’impresa di uno Stato membro per svolgere un lavoro a bordo di una nave battente bandiera di altro Stato membro. Durante il distacco il lavoratore conserva la legislazione previdenziale del Paese di provenienza e non è soggetto a quella del Paese di lavoro. Il distacco è documentato dal certificato E-101. La durata ordinaria non può superare dodici mesi, con possibile proroga di altri dodici mesi, per un massimo complessivo di ventiquattro mesi salvo accordi tra Stati membri ex art. 17 del Regolamento.

Nel settore marittimo il distacco può verificarsi, in particolare:

  • quando un armatore italiano con sede in Italia esercita una nave battente bandiera straniera di Paese comunitario o EFTA;
  • quando lo stesso armatore, pur non gestendo direttamente la nave, può distaccare proprio personale marittimo, italiano o straniero di uno Stato membro, a bordo di una nave di altro armatore, purché il personale concorra alla formazione dell’equipaggio secondo l’ordinamento dello Stato di bandiera.

La circolare collega questa ipotesi alla continuità del rapporto di lavoro, spesso realizzata nel settore marittimo attraverso la CRL e il cosiddetto "turno particolare" previsto dai contratti collettivi. Il distacco è personale e non può essere sostituito da altri marittimi nella stessa posizione durante il periodo autorizzato.

Art. 14-ter, par. 4: soggetto che retribuisce come datore di lavoro

La circolare chiarisce poi l’ipotesi in cui il marittimo italiano, residente in Italia, è imbarcato su nave di altro Stato comunitario o EFTA ma è retribuito da un’impresa o persona con sede o domicilio in Italia. In questo caso tale soggetto è considerato datore di lavoro ai fini della sicurezza sociale italiana, anche se agisce su incarico dell’armatore straniero, di regola nell’ambito del contratto di raccomandazione e tramite agenzie marittime.

Vengono esaminati tre casi:

  • marittimo italiano residente in Italia e retribuito da soggetto con sede o domicilio in Italia: si applica il regime obbligatorio italiano, con iscrizione secondo le modalità previste dalla legge n. 413/1984;
  • marittimo italiano residente in altro Stato comunitario/EFTA e retribuito nello stesso Stato: opera la legislazione dello Stato di residenza;
  • marittimo italiano residente all’estero imbarcato su nave italiana: la norma comunitaria non si applica, perché prevale l’ordinamento italiano.

Navigazione estera e regime facoltativo/volontario

Per i marittimi italiani imbarcati su nave estera, la circolare richiama il regime previdenziale facoltativo e volontario previsto dal Titolo V, Capo II, della legge n. 413/1984. In particolare, l’art. 50 prevede l’iscrizione preventiva al regime di navigazione estera da parte dell’armatore straniero o del suo raccomandatario marittimo, presso la Capitaneria di porto competente, all’atto dell’ingaggio del marittimo, anche se l’imbarco avviene all’estero, purché vi sia collegamento con il territorio italiano. In assenza di tale collegamento, gli adempimenti possono essere svolti presso le autorità consolari italiane all’estero.

La circolare distingue inoltre tra "ingaggio" e "imbarco": il primo è il momento della stipulazione e degli obblighi reciproci del contratto di arruolamento, il secondo è l’inizio effettivo della prestazione a bordo.

Art. 54 legge n. 413/1984 e rapporti con le convenzioni internazionali

L’art. 54 viene interpretato come norma che opera solo in sede di pensionamento. Esso stabilisce che i contributi versati per periodi di navigazione estera su navi straniere, o per servizi di pilotaggio in acque straniere, non sono utili e devono essere rimborsati se quei periodi danno luogo alla liquidazione di una pensione in forza di accordi o convenzioni internazionali. La circolare precisa che tale disposizione riguarda la sola contribuzione pensionistica e non la contribuzione dovuta per l’assicurazione contro la tubercolosi in sede di iscrizione preventiva.

Vengono indicate tre ipotesi operative:

  • la contribuzione italiana, anche in regime di navigazione estera, dà diritto a una pensione autonoma nazionale: la contribuzione resta acquisita;
  • la contribuzione estera dà diritto a una pensione autonoma nello Stato estero: la contribuzione italiana resta acquisita se consente una ulteriore pensione autonoma italiana;
  • il diritto alla pensione italiana deriva esclusivamente dalla totalizzazione di contribuzione estera: la contemporanea contribuzione italiana per navigazione estera perde efficacia e va rimborsata senza interessi.

In quest’ultimo caso la SAP che ha accertato il diritto alla pensione deve informare immediatamente la SAP di Roma-EUR, Ufficio fondi speciali (navigazione estera), per il rimborso.

Art. 15 Reg. CEE n. 1408/71 e assicurazioni volontarie

La circolare spiega che l’art. 15 del Regolamento disciplina il rapporto tra assicurazione obbligatoria e assicurazione volontaria o facoltativa continuata. Per i marittimi italiani imbarcati su nave estera l’ordinamento italiano prevede solo il regime volontario/facoltativo di navigazione estera, che assume rilievo proprio perché è la forma di tutela disponibile nell’ordinamento nazionale per tale fattispecie. Il par. 3 consente il cumulo in materia di invalidità, vecchiaia e morte solo se lo Stato membro interessato lo ammette espressamente o implicitamente.

Navi italiane locate a scafo nudo con assunzione temporanea della bandiera estera

La circolare affronta poi il caso della nave italiana locata a scafo nudo ad armatori stranieri, con temporanea assunzione della bandiera estera ai sensi degli artt. 28 e 29 della legge n. 234/1989 e del DPR n. 66/1990. Il regolamento di attuazione indica quali materie ricadono, durante il periodo di dismissione temporanea della bandiera italiana, sotto la legge nazionale della nave e quali restano disciplinate dalla legge italiana.

Il testo sottolinea che, per il lavoro marittimo, restano salve le previsioni dell’art. 29, commi 2 e 3, della legge n. 234/1989, nonché i trattamenti previdenziali dei marittimi italiani previsti per la navigazione estera. Se però una convenzione internazionale impone il regime obbligatorio italiano, tale disciplina prevale e non può essere disattesa.

Applicazione dell’art. 14-ter, par. 4, nei casi di locazione a scafo nudo

Nel caso in cui la nave italiana locata a scafo nudo assuma temporaneamente la bandiera di un altro Stato CEE o EFTA e il marittimo italiano residente in Italia sia retribuito da un’impresa o persona con sede o domicilio in un altro Stato membro, si applica l’art. 14-ter, par. 4. In tale ipotesi i marittimi italiani devono essere iscritti al regime obbligatorio della legge n. 413/1984 e non a quello facoltativo di navigazione estera. L’obbligo assunto dall’armatore straniero verso l’autorità marittima italiana si colloca così nell’ambito del regime obbligatorio nazionale.

Marittimi pensionati imbarcati su navi soggette alla legge n. 413/1984

La circolare richiama preliminarmente l’art. 5 della legge n. 413/1984, che individua in modo tassativo le navi i cui equipaggi ricadono nel regime previdenziale marittimo. Sulla base di ciò vengono esaminati i marittimi pensionati:

  • il marittimo, italiano o straniero, titolare di pensione italiana e imbarcato su nave italiana è soggetto alle norme comuni sui pensionati occupati;
  • il marittimo italiano pensionato su nave battente bandiera estera di Paese extracomunitario non convenzionato può accedere al regime di navigazione estera solo con iscrizione preventiva e non con regolarizzazione successiva allo sbarco; resta comunque soggetto al divieto di cumulo tra pensione e retribuzione;
  • il marittimo italiano pensionato imbarcato su nave estera di Stato comunitario, EFTA o comunque convenzionato è soggetto alle disposizioni comuni sui pensionati occupati.

Disposizioni operative e competenze delle SAP

Sul piano operativo, la circolare distingue la competenza per la riscossione contributiva. Per le navi italiane soggette alla legge n. 413/1984 competono le SAP individuate in relazione alla dislocazione degli Uffici marittimi presso cui sono iscritte le navi. Per i marittimi italiani imbarcati su navi estere, invece, i contributi del regime volontario/facoltativo di navigazione estera sono gestiti per tutto il territorio nazionale dalla SAP di Roma-EUR.

La circolare individua tre ipotesi operative principali:

  • nei casi di distacco, se permane il regime obbligatorio italiano, la SAP competente si determina in base alla sede dell’impresa armatoriale da cui dipende il marittimo e deve aprire una posizione nave per la nave straniera, annotando sul fascicolo la condizione di distacco e gli estremi della norma internazionale applicata;
  • nel caso dell’art. 14-ter, par. 4, gli adempimenti fanno capo alla SAP competente per territorio in ragione della sede o domicilio del soggetto che retribuisce il marittimo, con apertura della posizione nave;
  • nei casi di locazione a scafo nudo con bandiera estera temporanea, se ricorre l’obbligo di contribuzione al regime obbligatorio italiano per effetto delle norme comunitarie, la SAP che ha in carico la nave può mantenere attiva la posizione nave già esistente.

La circolare si chiude rinviando al supporto cartaceo per l’allegato richiamato nel testo.

Punti principali

Quadro generale e finalità

La circolare integra le istruzioni ministeriali sull’imbarco di lavoratori italiani o stranieri su navi di nazionalità diversa da quella del lavoratore, fornendo alle SAP uno strumento operativo per risolvere le ipotesi più ricorrenti in materia di sicurezza sociale. L’obiettivo è individuare il regime applicabile e chiarire la gestione del rapporto quando il marittimo è soggetto al regime italiano.

Imbarco di marittimi stranieri su nave italiana

Per i marittimi extracomunitari di Paesi non convenzionati si applica l’art. 4, comma 2, lett. a), della legge n. 413/1984. Per i marittimi appartenenti a Paesi CEE, EFTA o convenzionati si rinvia alle precedenti circolari richiamate. Sono richiamate anche le ipotesi dei lavoratori non facenti parte dell’equipaggio che svolgono attività a bordo.

Imbarco di marittimi stranieri su nave estera

I casi di marittimi extracomunitari non convenzionati, comunitari/EFTA e di Paesi convenzionati imbarcati su nave battente bandiera straniera non coinvolgono l’ordinamento italiano e non rientrano nella competenza dell’Istituto.

Regola generale comunitaria e deroga per i marittimi

La circolare richiama il principio di territorialità, secondo cui per la nave il territorio rilevante coincide con lo Stato di bandiera. Per i marittimi di Stati membri CEE/EFTA imbarcati su navi di tali Stati, la norma generale è l’art. 13, par. 2, lett. c), del Regolamento n. 1408/71. Le eccezioni rilevanti per i membri dell’equipaggio sono solo quelle dell’art. 14-ter, paragrafi 1 e 4.

Distacco ex art. 14-ter, par. 1, Reg. CEE n. 1408/71

Il distacco consente al lavoratore di mantenere la legislazione del Paese di provenienza per un periodo limitato, con certificazione tramite formulario E-101. Nel settore marittimo il distacco è ammesso, in particolare, quando un armatore italiano con sede in Italia esercita una nave battente bandiera straniera di Paese comunitario/EFTA, oppure quando può distaccare proprio personale marittimo a bordo di una nave gestita da altro armatore. La durata non può superare 12 mesi, prorogabili di altri 12, per un massimo complessivo di 24 mesi salvo accordi diversi ex art. 17 del Regolamento.

Distacco e continuità del rapporto di lavoro

La circolare collega il distacco alla continuità del rapporto di lavoro, spesso realizzata nel settore marittimo tramite la CRL e il "turno particolare" previsto dai CCNL. Il distacco riguarda il singolo marittimo, non è sostituibile con altri nella medesima posizione e deve cessare allo scadere del termine massimo previsto.

Art. 14-ter, par. 4: datore di lavoro diverso dall’armatore

Quando un marittimo italiano residente in Italia è imbarcato su nave di altro Paese comunitario o EFTA ed è retribuito da un’impresa o persona con sede o domicilio in Italia, tale soggetto è considerato datore di lavoro ai fini della sicurezza sociale italiana. In questo caso il datore di lavoro deve iscrivere il marittimo al regime obbligatorio italiano secondo le modalità previste per le navi italiane. Se il marittimo risiede in altro Stato comunitario/EFTA, opera la legislazione dello Stato di residenza; se invece è imbarcato su nave italiana, l’art. 14-ter, par. 4, non si applica.

Regime facoltativo e volontario di navigazione estera

Per i marittimi italiani imbarcati su nave estera la legge n. 413/1984 prevede un regime previdenziale facoltativo e volontario. La circolare richiama l’iscrizione preventiva ex art. 50, che va richiesta all’atto dell’ingaggio presso la competente Capitaneria di porto, se l’armatore straniero o il suo raccomandatario operano in Italia; in mancanza di collegamento con il territorio italiano, l’adempimento può essere svolto presso le autorità consolari italiane all’estero.

Art. 54 legge n. 413/1984 e coordinamento con convenzioni internazionali

I contributi versati per periodi di navigazione estera su navi straniere o per servizi di pilotaggio in acque straniere non sono utili e sono rimborsati se, per quegli stessi periodi, danno luogo alla liquidazione di una pensione in forza di accordi o convenzioni internazionali. La verifica dell’inutilizzabilità avviene al momento del pensionamento. La circolare distingue tre casi: contribuzione italiana utile per pensione autonoma; contribuzione estera utile per pensione autonoma nello Stato straniero; oppure totalizzazione estera che rende rimborsabile la contribuzione italiana di navigazione estera sovrapposta.

Art. 15 Reg. CEE n. 1408/71 e assicurazione volontaria

La circolare spiega che l’art. 15 disciplina i rapporti tra assicurazione obbligatoria e forme volontarie o facoltative continuate. Per i marittimi italiani imbarcati su nave estera il regime italiano di navigazione estera assume rilievo come forma volontaria/facoltativa unica prevista dall’ordinamento italiano. Il paragrafo 3 consente il cumulo solo per invalidità, vecchiaia e morte, se ammesso dallo Stato membro interessato.

Navi italiane locate a scafo nudo a stranieri con bandiera estera temporanea

La circolare esamina le navi italiane locate a scafo nudo ad armatori stranieri ai sensi degli artt. 28 e 29 della legge n. 234/1989 e del DPR n. 66/1990. La normativa nazionale fa salve le disposizioni in materia di lavoro marittimo e i trattamenti previdenziali dei marittimi italiani, che restano quelli previsti per i marittimi su nave estera, salvo che una convenzione internazionale imponga il regime obbligatorio italiano. In tal caso, prevale la disciplina comunitaria/convenzionale e i marittimi devono essere iscritti al regime obbligatorio italiano.

Marittimi pensionati imbarcati su navi soggette alla legge n. 413/1984

Per il marittimo, italiano o straniero, titolare di pensione italiana e imbarcato su nave italiana si applicano le norme comuni sui pensionati occupati. Il pensionato italiano imbarcato su nave estera di Paese extracomunitario non convenzionato può accedere solo tramite iscrizione preventiva e non mediante regolarizzazione successiva allo sbarco; resta comunque soggetto al divieto di cumulo tra retribuzione e pensione. Per navi di Stati comunitari/EFTA o convenzionati si applicano le disposizioni comuni sui pensionati occupati.

Disposizioni operative e competenza delle SAP

Per le navi italiane soggette alla legge n. 413/1984, la competenza per la riscossione contributiva è legata agli Uffici marittimi presso cui le navi sono iscritte. Per la navigazione estera, invece, le contribuzioni sono gestite dalla SAP di Roma-EUR. La circolare individua tre casi operativi: distacco, applicazione dell’art. 14-ter, par. 4, e locazione a scafo nudo con bandiera temporanea estera; in tali casi si precisa come aprire o mantenere la posizione nave e come annotare la situazione del marittimo nei fascicoli contributivi.

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