Circolare numero 14 del 14-03-1995 enpals
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare richiama la disciplina di esclusione dalla base imponibile contributiva dei servizi di mensa e trasporto predisposti dal datore di lavoro e dei relativi importi sostitutivi entro i limiti fissati da decreto ministeriale. In applicazione della rivalutazione annuale collegata all’indice ISTAT dei prezzi al consumo, vengono aggiornati gli importi validi dal 1° gennaio 1995. Sono indicati i nuovi valori per il pasto, il buono pasto e l’importo sostitutivo del trasporto.
Aggiornamento degli importi sostitutivi di mensa, vitto e trasporto validi dal 1° gennaio 1995
Aggiornamento degli importi sostitutivi di mensa, vitto e trasporto dal 1° gennaio 1995
La circolare dà conto dell’aggiornamento degli importi sostitutivi rilevanti ai fini contributivi per i servizi di mensa, vitto e trasporto. L’intervento si colloca nel quadro dell’esclusione dalla base imponibile previdenziale prevista per i servizi predisposti dal datore di lavoro e per i relativi importi sostitutivi entro i tetti stabiliti con decreto ministeriale.
Quadro normativo di riferimento
La comunicazione richiama l’art. 17 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, come modificato dall’art. 11, comma 24, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. La disposizione prevede che, a decorrere dal periodo di paga in corso all’1 gennaio 1994, restino esclusi dalla base imponibile per il calcolo dei contributi di previdenza e assistenza sociale i corrispettivi dei servizi di mensa e di trasporto predisposti dal datore di lavoro con riguardo alla generalità dei lavoratori per esigenze connesse all’attività lavorativa, nonché i relativi importi sostitutivi, purché entro i limiti fissati dal decreto del Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale, di concerto con il Ministro del Tesoro.
Criterio di rivalutazione degli importi
Gli importi sostitutivi della mensa, del vitto e del trasporto sono stati determinati dal decreto ministeriale 3 marzo 1994, che ha stabilito anche la loro rivalutazione annuale in base alla variazione percentuale dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati. Per l’anno 1994, tale variazione è stata indicata nella misura del 3,9 per cento.
Importi aggiornati
In applicazione di tale rivalutazione, la circolare riporta i valori validi dal 1° gennaio 1995:
- importo sostitutivo del servizio di mensa e di vitto previsto in sede contrattuale o da accordi integrativi: L. 2.078 a pasto;
- buono pasto: L. 9.351 a pasto;
- importo sostitutivo del servizio di trasporto previsto in sede contrattuale o da accordi integrativi: L. 25.975 mensili.
Portata pratica della comunicazione
La circolare ha quindi funzione meramente aggiornativa: individua i nuovi limiti monetari applicabili per l’esclusione dalla base imponibile contributiva degli importi sostitutivi relativi ai servizi di mensa, vitto e trasporto, a decorrere dal 1° gennaio 1995.
Punti principali
Riferimento normativo e principio di esclusione contributiva
La circolare richiama l’art. 17 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, come modificato dall’art. 11, comma 24, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. La norma stabilisce che, dal periodo di paga in corso all’1 gennaio 1994, sono esclusi dalla base imponibile ai fini dei contributi di previdenza e assistenza sociale i corrispettivi dei servizi di mensa e di trasporto predisposti dal datore di lavoro per la generalità dei lavoratori, nonché i relativi importi sostitutivi entro i limiti fissati da decreto ministeriale.
Criterio di aggiornamento annuale
Gli importi sostitutivi della mensa, del vitto e del trasporto sono stati fissati dal decreto ministeriale 3 marzo 1994, che prevede una rivalutazione annuale pari alla variazione percentuale dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati. Per l’anno 1994 la variazione ISTAT è risultata pari al 3,9%.
Nuovi importi validi dal 1° gennaio 1995
A seguito della rivalutazione, la circolare comunica i valori aggiornati validi dal 1° gennaio 1995: importo sostitutivo del servizio di mensa e di vitto previsto in sede contrattuale o da accordi integrativi, L. 2.078 a pasto; buono pasto, L. 9.351 a pasto; importo sostitutivo del servizio di trasporto previsto in sede contrattuale o da accordi integrativi, L. 25.975 mensili.
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