Circolare numero 75 del 15-3-1995
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare chiarisce l’applicazione alle imprese danneggiate dall’alluvione di novembre 1994 della sospensione dei termini prevista dal D.L. n. 646/1994, estesa anche agli adempimenti in materia di integrazioni salariali e rimborsi. Illustra inoltre la neutralizzazione, ai fini dei limiti massimi di durata, dei periodi di intervento ordinario compresi tra il 1° novembre 1994 e il 30 giugno 1995, e disciplina l’indennità pari al trattamento straordinario di integrazione salariale per i lavoratori sospesi di imprese escluse dalla normativa ordinaria. Vengono precisati termini di presentazione, soggetti beneficiari, documentazione necessaria, criteri di calcolo e limiti di compatibilità della prestazione.
Misure INPS per le imprese colpite dall’alluvione di novembre 1994: sospensione termini, neutralizzazione dei periodi di cassa integrazione e indennità per lavoratori sospesi
Misure per le imprese colpite dall’alluvione di novembre 1994
La circolare riepiloga e coordina le disposizioni introdotte dal D.L. n. 646/1994 e dal D.L. n. 691/1994, come convertito, a favore delle imprese e dei lavoratori danneggiati dagli eventi alluvionali della prima decade di novembre 1994. Le istruzioni riguardano tre profili distinti: sospensione dei termini, neutralizzazione dei periodi di integrazione salariale e concessione di una specifica indennità ai lavoratori sospesi in imprese escluse dalla cassa integrazione ordinaria.
Sospensione dei termini nei comuni alluvionati
L’art. 6, comma 1, del D.L. n. 646/1994, convertito dalla legge n. 22/1995, ha disposto per i soggetti residenti o con sede operativa nei comuni individuati la sospensione dei termini di prescrizione e dei termini perentori da cui derivino decadenze, con scadenza nel periodo compreso tra il 4 novembre 1994 e il 28 febbraio 1995. La sospensione riguarda anche i termini per presentare domande di ammissione o autorizzazione alle integrazioni salariali e per chiedere il rimborso degli importi anticipati dal datore di lavoro.
La circolare chiarisce che il beneficio non si limita alle sospensioni direttamente causate dall’evento calamitoso, ma si estende anche ai termini già in corso al 4 novembre 1994: in tali casi il decorso rimane sospeso fino al 28 febbraio 1995 e riprende dal 1° marzo 1995 per la parte residua.
Neutralizzazione dei periodi di integrazione salariale
Per le imprese aventi sede nei territori alluvionati, i periodi di intervento ordinario compresi tra il 1° novembre 1994 e il 30 giugno 1995 non devono essere computati ai fini dei limiti massimi di durata previsti dalla normativa vigente.
La neutralizzazione opera:
- ai fini dei limiti massimi di durata degli interventi ordinari previsti dall’art. 6 della legge n. 164/1975 e dall’art. 1 della legge n. 427/1975;
- ai fini del limite di durata del trattamento straordinario di integrazione salariale stabilito dall’art. 1, comma 9, della legge n. 223/1991.
Indennità pari al trattamento straordinario di integrazione salariale
L’art. 9 del D.L. n. 691/1994 prevede un’indennità pari al trattamento straordinario di integrazione salariale, con aggiunta degli assegni per il nucleo familiare ove spettanti, per i lavoratori sospesi dal lavoro o ad orario ridotto a causa dell’alluvione. La prestazione è destinata ai dipendenti di datori di lavoro privati operanti nei territori individuati dai decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 e 29 novembre 1994, purché alle imprese non sia applicabile la disciplina dell’intervento ordinario di integrazione salariale.
Sono espressamente esclusi:
- gli apprendisti;
- i dirigenti;
- i dipendenti di pubbliche amministrazioni ed enti pubblici;
- i dipendenti di imprese soggette alla disciplina degli interventi ordinari di integrazione salariale e tenute al relativo versamento contributivo;
- i dipendenti di imprese che, pur non soggette alla disciplina, abbiano natura pubblica, come le aziende municipalizzate.
La prestazione spetta per i periodi di sospensione o riduzione dell’orario conseguenti all’alluvione e, secondo l’aggiornamento introdotto dalla legge di conversione, non oltre il 30 giugno 1995.
Termine per la domanda e aggiornamento della disciplina
Il messaggio INPS del 5 gennaio 1995 aveva indicato il 19 gennaio 1995 come termine per la presentazione della domanda. La circolare precisa però che la legge di conversione ha modificato radicalmente la disciplina del termine.
In particolare:
- per i periodi di paga già scaduti alla data di entrata in vigore della legge di conversione, cioè il 4 marzo 1995, il termine è di 30 giorni e scade il 3 aprile 1995;
- per i periodi di paga successivi al 4 marzo 1995 si applica il termine ordinario previsto dall’art. 7, comma 1, della legge n. 164/1975.
La durata del periodo integrabile è stata inoltre ampliata dalla legge di conversione, passando dall’originaria scadenza del 30 aprile 1995 al 30 giugno 1995.
Presentazione della domanda e attestazione del danno
Per accedere alla prestazione, le imprese devono chiedere alle Camere di Commercio, Industria e Artigianato territorialmente competenti il rilascio dell’attestazione di impresa danneggiata. La domanda deve essere corredata da una certificazione integrativa, resa ai sensi della legge n. 15/1968, contenente:
- i danni subiti;
- la sospensione o riduzione dell’attività lavorativa;
- il nesso causale con gli eventi alluvionali della prima decade di novembre 1994.
La Camera di Commercio rilascia l’attestazione entro dieci giorni, sulla base della scheda di rilevazione dei danni predisposta dal Dipartimento della protezione civile. Acquisita tale documentazione, la Commissione provinciale per le integrazioni salariali per i lavoratori dell’industria valuta la domanda e la congruità della durata dell’indennità.
Modalità operative per il pagamento
Le imprese le cui domande siano accolte devono essere invitate a compilare le richieste di pagamento a favore dei lavoratori interessati sui modelli IGi Str./Aut., con la dicitura "Art. 9, D.L. n. 691/94". Nel modulo deve essere indicato il trattamento retributivo spettante in base al contratto di lavoro per il periodo di sospensione.
Misura dell’indennità e rapporti con altre prestazioni
L’indennità è equiparata al trattamento straordinario di integrazione salariale soltanto ai fini della determinazione dell’importo. Ciò comporta l’applicazione delle regole relative:
- alla misura del trattamento straordinario;
- al limite massimo mensile;
- all’incumulabilità o incompatibilità con altre prestazioni previdenziali;
- all’incumulabilità o incompatibilità con redditi da lavoro autonomo o dipendente.
Restano invece escluse le disposizioni relative ai benefici accessori, e in particolare:
- l’accreditamento figurativo ai fini pensionistici;
- il trattamento di fine rapporto.
Quanto al richiamo all’assorbimento di integrazioni salariali, indennità di mobilità e di disoccupazione previsto dall’art. 7, comma 3, del D.L. n. 646/1994, la circolare precisa che, per le categorie non ammesse alle integrazioni salariali, il concorso rilevante può verificarsi solo con eventuali prestazioni di disoccupazione spettanti.
Indicazioni finali
La circolare conclude riservandosi ulteriori istruzioni operative e contabili, richiamando nel frattempo le sedi competenti a dare massima diffusione alle indicazioni fornite, anche tramite i contatti con le organizzazioni sindacali territoriali.
Punti principali
Sospensione dei termini per i soggetti dei comuni alluvionati
L’art. 6, comma 1, del D.L. n. 646/1994, convertito dalla legge n. 22/1995, sospende per i soggetti residenti o con sede operativa nei comuni individuati i termini di prescrizione e i termini perentori con scadenza nel periodo dal 4 novembre 1994 al 28 febbraio 1995. La sospensione si applica anche ai termini per richiedere l’ammissione o l’autorizzazione alle integrazioni salariali e per ottenere il rimborso delle somme anticipate dal datore di lavoro. I termini già in corso riprendono a decorrere dal 1° marzo 1995 per la parte residua.
Neutralizzazione dei periodi di integrazione salariale
Per le imprese con sede nei territori dei comuni alluvionati, i periodi di intervento ordinario compresi tra il 1° novembre 1994 e il 30 giugno 1995 non si computano ai fini dei limiti massimi di durata previsti dalla normativa vigente. La neutralizzazione vale sia per i limiti di durata degli interventi ordinari previsti dalle leggi n. 164/1975 e n. 427/1975, sia per il limite del trattamento straordinario di integrazione salariale previsto dall’art. 1, comma 9, della legge n. 223/1991.
Indennità per i lavoratori sospesi nelle imprese escluse dalla CIG ordinaria
L’art. 9 del D.L. n. 691/1994 prevede un’indennità pari al trattamento straordinario di integrazione salariale, più gli eventuali assegni per il nucleo familiare, per i lavoratori sospesi o ad orario ridotto a causa dell’alluvione, dipendenti da datori di lavoro privati non soggetti alla disciplina dell’intervento ordinario di integrazione salariale. Sono esclusi apprendisti e dirigenti. La prestazione spetta per sospensioni o riduzioni d’orario conseguenti all’evento alluvionale e comunque non oltre il 30 giugno 1995, secondo la disciplina aggiornata dalla legge di conversione.
Termini per la domanda di indennità
La domanda, inizialmente indicata con scadenza 19 gennaio 1995, è stata ridefinita dalla legge di conversione. Per i periodi di paga già scaduti al 4 marzo 1995, il termine è di 30 giorni e scade quindi il 3 aprile 1995. Per i periodi di paga successivi al 4 marzo 1995 si applica il termine ordinario previsto dall’art. 7, comma 1, della legge n. 164/1975.
Modalità di presentazione e documentazione
Le imprese devono presentare la domanda tramite il mod. IGi 15, limitatamente al frontespizio con la dicitura "indennità D.L. n. 691/94" e al quadro A, sottoscritto dal datore di lavoro. La documentazione attestante il danno è rilasciata dalle Camere di Commercio, Industria e Artigianato territorialmente competenti, su richiesta dell’impresa, sulla base della scheda di rilevazione dei danni predisposta dal Dipartimento della protezione civile. La domanda deve essere corredata anche da certificazione integrativa, resa ai sensi della legge n. 15/1968, sui danni subiti, sulla sospensione o riduzione dell’attività lavorativa e sul nesso causale con l’alluvione della prima decade di novembre 1994. L’attestazione camerale è rilasciata entro dieci giorni dalla domanda.
Istruttoria e pagamento della prestazione
Ricevuta la documentazione, la Commissione provinciale per le integrazioni salariali per i lavoratori dell’industria valuta la domanda e la congruità della durata dell’indennità. Le imprese ammesse devono compilare le richieste di pagamento ai lavoratori sui mod. IGi Str./Aut., con la dicitura "Art. 9, D.L. n. 691/94", indicando il trattamento retributivo spettante per il periodo di sospensione secondo il contratto di lavoro.
Misura della prestazione e compatibilità
L’indennità è equiparata al trattamento straordinario di integrazione salariale ai soli fini della determinazione dell’importo; vi si aggiungono, se spettanti, gli assegni per il nucleo familiare. Si applicano quindi le regole sulla misura del trattamento straordinario, compresi il limite massimo mensile e le norme su incumulabilità o incompatibilità con altre prestazioni previdenziali o con redditi da lavoro autonomo o dipendente. Non si applicano invece i benefici accessori relativi all’accreditamento figurativo ai fini pensionistici e al trattamento di fine rapporto. Il richiamo all’assorbimento delle prestazioni opera, per le categorie non ammesse alle integrazioni salariali, solo con riferimento a eventuali prestazioni di disoccupazione concorrenti.
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