Circolare numero 73 del 14-3-1995
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare interviene per uniformare la gestione delle pratiche relative alle indennità antitubercolari, rilevando disomogeneità e disfunzioni sia amministrative sia sanitarie. Vengono confermati gli adempimenti istruttori, ma rafforzati i controlli sul requisito contributivo e soprattutto sugli accertamenti medico-legali, con particolare attenzione ai ricoveri, alle cure ambulatoriali, alle cartelle cliniche e alle relazioni sanitarie mensili. Sono inoltre disciplinati i controlli su deleghe alla riscossione, incompatibilità con altre prestazioni, ricorrenza delle domande, revisione dei casi in corso e gestione del contenzioso e delle eventuali denunce all’autorità giudiziaria. La finalità dichiarata è conciliare tempestività e legittimità nell’erogazione, evitando pagamenti non dovuti.
Istruzioni operative sulle indennità antitubercolari: istruttoria, accertamenti sanitari, controlli e prevenzione delle prestazioni indebite
Istruzioni operative sulle indennità antitubercolari
La circolare interviene per uniformare la gestione delle pratiche relative alle indennità antitubercolari, rilevando disfunzioni sia sul piano sanitario sia su quello amministrativo. L’obiettivo è rendere più tempestivi gli accertamenti, ma anche rafforzare i controlli per evitare l’erogazione di prestazioni non dovute.
Contesto e finalità
La circolare richiama il mutato quadro derivante dalla riforma sanitaria del 1978, che ha trasferito alle UU.SS.LL. la cura degli assistiti tubercolari, lasciando all’INPS la gestione dell’assicurazione e delle prestazioni economiche, oltre alle funzioni medico-legali. Tuttavia, l’Istituto opera con margini ridotti, soprattutto nei ricoveri, perché i medici non possono effettuare visite dirette e devono basarsi sulla cartella clinica.
Le criticità evidenziate dalle ispezioni riguardano soprattutto:
- disomogeneità nella trattazione delle pratiche;
- ritardi negli adempimenti preliminari;
- trasmissione tardiva delle pratiche al Gabinetto diagnostico;
- possibili anomalie o alterazioni della documentazione sanitaria;
- rischio di erogazioni indebite, specie in tema di ricoveri prolungati e cure ambulatoriali.
Istruttoria, domanda e competenza territoriale
Per il diritto alle prestazioni economiche antitubercolari è sempre necessaria una domanda espressa dell’interessato, ai sensi dell’art. 127 del R.D.L. 4 ottobre 1935, n. 1827.
La domanda deve essere presentata, in via generale, alla S.A.P. territorialmente competente in base alla residenza del richiedente. Se il ricovero o la cura ambulatoriale avvengono in una località diversa dalla residenza, la sede del luogo di cura deve:
- raccordarsi immediatamente con la sede competente per gli adempimenti amministrativi;
- svolgere direttamente gli accertamenti sanitari;
- trasmettere poi il giudizio medico-legale alla sede di residenza per il provvedimento finale.
Requisito contributivo e mod. O.1/M SOST
La circolare conferma gli adempimenti istruttori, ma richiama con particolare attenzione la verifica del requisito contributivo. Il diritto alle prestazioni è collegato al possesso di un anno di contribuzione nell’intero arco della vita assicurativa, pari a 52 contributi settimanali nell’assicurazione contro la tubercolosi.
Il ricorso al mod. O.1/M SOST è ammesso solo in casi eccezionali, quando i periodi assicurativi non risultino ancora acquisiti negli archivi. In tali casi:
- l’ufficio amministrativo deve chiedere conferma dei dati al datore di lavoro che ha emesso il documento;
- se il datore non risponde tempestivamente, la sede deve reperire le informazioni mancanti tramite gli accertatori di reparto;
- in presenza di attestazioni non autentiche o non veritiere, si applicano le vigenti disposizioni.
Ricovero: segnalazione, apertura del fascicolo e accertamento sanitario
Non appena perviene la segnalazione di ricovero da ospedale, clinica o casa di cura, il settore amministrativo deve:
- aprire il fascicolo, se non vi sono precedenti;
- verificare il requisito contributivo;
- inviare all’interessato il modulo di domanda per le prestazioni economiche.
La circolare chiarisce che il diritto alle indennità è subordinato a due requisiti:
- uno amministrativo, cioè i 52 contributi settimanali;
- uno sanitario, cioè la presenza di malattia tubercolare in fase attiva, da accertarsi dai medici INPS.
La pratica deve essere trasmessa in giornata al medico del settore tbc, che deve contattare senza ritardo i colleghi della struttura sanitaria per un esame congiunto del caso, sulla base della documentazione clinica. Il medico INPS può esprimere un diverso avviso, opportunamente motivato, e deve verificare che la tutela riguardi solo forme morbose sostenute dal bacillo di Koch. Si richiama in proposito il messaggio A.S.M.M. n. 26078 del 16 aprile 1993.
Se manca una collaborazione fattiva con i medici della struttura sanitaria, l’ufficio deve richiedere con urgenza l’invio della documentazione sanitaria. La circolare raccomanda anche di contenere la degenza nei tempi strettamente necessari, pur nel rispetto del diritto alle cure.
Le date dei trasferimenti della pratica tra settore amministrativo e sanitario devono risultare da apposita annotazione.
Visita medica dopo la dimissione e cartella clinica
La circolare introduce un criterio operativo più rigoroso: tutti gli assistiti, subito dopo la dimissione, devono essere sottoposti a visita medica. Il giudizio medico-legale sul rischio tubercolare deve quindi derivare sia dalla documentazione sia dalla visita.
Nel mod. ACT 21 deve essere indicato all’assistito di presentarsi al Gabinetto diagnostico della sede competente entro tre giorni dalla dimissione, munito del certificato ospedaliero. Deve essere chiarito che la mancata presentazione comporta:
- la sospensione dell’erogazione delle prestazioni economiche, oppure
- l’impossibilità di definire la pratica.
La copia della cartella clinica, o comunque della documentazione sanitaria, deve essere trasmessa con la massima rapidità, e comunque timbrata in arrivo con timbro a data bloccabile, così da consentire verifiche sulla tempestività degli adempimenti.
Controlli su anomalie, sostituzioni o alterazioni documentali
La circolare dedica ampio spazio alla prevenzione di sostituzioni, alterazioni o manipolazioni della cartella clinica. Il medico INPS deve:
- confrontare le dichiarazioni dell’assistito con la cartella clinica;
- verificare eventuali elementi contraddittori emersi dagli atti amministrativi e sanitari;
- prestare attenzione ai risultati radiografici ed ematochimici;
- controllare l’autenticità e la provenienza della documentazione.
In presenza di dubbi, devono essere attivati contatti riservati con i direttori delle strutture sanitarie. Alle UU.SS.LL. e alle strutture del S.S.N. va rappresentata l’esigenza di garantire la completa conformità della copia all’originale, mediante indicazione delle generalità su ogni pagina, timbro, firme dell’operatore e attestazione di conformità con indicazione del numero delle pagine.
Cura ambulatoriale: rischio, visite mensili e invio dei modelli ACT 37
Il riconoscimento del rischio in caso di cura ambulatoriale, sia come prima prestazione sia come prosecuzione di ricovero, spetta al medico dell’Istituto, che lo accerta sulla base della visita medica e degli atti documentali.
La circolare segnala irregolarità frequenti nella trasmissione del mod. ACT 37 da parte delle UU.SS.LL., in particolare quando i modelli arrivano cumulati o con cadenza irregolare. Questo può determinare:
- prosecuzione indebita dell’indennità giornaliera dopo guarigione o stabilizzazione clinica;
- formazione di crediti per l’Istituto;
- necessità di recupero giudiziale, spesso infruttuoso.
Le sedi devono quindi:
- sollecitare l’invio della documentazione con la lettera prevista dalla procedura automatizzata;
- informare anche l’interessato delle difficoltà che impediscono la definizione della pratica;
- se la documentazione non arriva, far intervenire il medico di sede con visite mensili.
Per la cura ambulatoriale come prima prestazione, il primo ACT 37 deve pervenire entro cinque giorni dall’inizio della cura. Anche in questo caso, la sede deve inviare subito l’assistito a visita medica presso il Gabinetto diagnostico con mod. ACT 21.
Cura domiciliare
Nel caso di cura ambulatoriale domiciliare, il medico INPS deve disporre tempestivamente la visita per accertare sia il rischio specifico sia le condizioni richieste per l’autorizzazione alla cura domiciliare. La permanenza di tali condizioni deve poi essere verificata con cadenza mensile.
Tubercolosi associata ad altre malattie
Quando la patologia tubercolare è associata ad altre infermità, occorre applicare il criterio della prevalenza già richiamato dalla circolare n. 26603/O del 27 dicembre 1974. La malattia prevalente è quella di natura diversa, non causalmente collegata alle altre, più grave e tale da richiedere un maggiore e indifferibile impegno terapeutico.
Per l’erogazione delle indennità tubercolari è necessario che il medico accerti che durante il ricovero l’assistito sia stato effettivamente curato per la malattia specifica. Il giudizio medico-legale deve quindi indicare con chiarezza:
- se vi sia associazione tra tubercolosi e altra malattia;
- quale patologia sia prevalente;
- se la tubercolosi sia stata o meno effettivamente curata.
Indennità post-sanatoriale e rischio di utilizzi strumentali
La circolare evidenzia il rischio di richieste strumentali dell’indennità post-sanatoriale, perché la durata media delle cure può superare di poco i 60 giorni richiesti per maturare il diritto. La prestazione è descritta come economicamente rilevante, compatibile con la retribuzione e conseguente automaticamente a una degenza o cura ambulatoriale non inferiore a 60 giorni.
Sono richiamati i seguenti dati economici e prestazionali:
- importo giornaliero indicato in L. 27.340, con rivalutazioni collegate al trattamento minimo delle pensioni;
- spettanza per un biennio;
- importo complessivo di L. 20.000.000 agli attuali valori indicati nella circolare;
- importo dimezzato per i familiari dell’assicurato;
- assegno di cura o di sostentamento successivo all’indennità post-sanatoriale;
- assegno natalizio pari alla prestazione giornaliera moltiplicata per 30, se assistiti nel mese di dicembre.
Le strutture periferiche devono quindi insistere presso strutture sanitarie e assessorati affinché la degenza sia limitata ai tempi strettamente necessari alla guarigione o stabilizzazione della malattia.
Decorrenza del periodo utile per l’indennità post-sanatoriale
La delibera n. 155 del 25 luglio 1980 viene richiamata per stabilire la data di decorrenza del periodo di 60 giorni di inattività lavorativa utile per l’indennità post-sanatoriale nei casi di cura ambulatoriale come prima prestazione:
- se la cura avviene presso struttura pubblica o privata, decorre dall’inizio effettivo della cura, anche se anteriore alla domanda e all’autorizzazione INPS;
- nei casi eccezionali di cura presso medici privati o al domicilio, decorre dall’inizio della cura, purché sia comprovata l’impossibilità di raggiungere l’ambulatorio o di lasciare l’abitazione, secondo le circolari richiamate.
Se manca la certificazione necessaria per l’indennità di malattia comune, la decorrenza della prestazione tubercolare non può che essere quella della domanda o, se anteriore, della ricezione della certificazione sanitaria di cura.
Deleghe alla riscossione, assegno di invalidità e altre prestazioni incompatibili
Per prevenire riscossioni da parte di delegati dopo il decesso del titolare, le sedi devono controllare annualmente l’esistenza in vita dei beneficiari. Devono anche pubblicizzare modalità e scadenze dell’operazione e verificare la regolarità di eventuali pluralità di deleghe alla riscossione.
Se emergono sospetti di irregolarità, la situazione può essere segnalata all’autorità giudiziaria.
Per gli assistiti titolari di assegno di invalidità, occorre verificare se il pensionamento sia connesso a infermità tubercolare e, in caso positivo, sottoporre l’interessato a revisione medica. Inoltre, prima di erogare prestazioni antitubercolari, devono essere acquisite notizie su eventuali altri trattamenti economici incompatibili, tramite procedure automatizzate o sistemi alternativi che garantiscano comunque immediatezza nell’erogazione.
Periodicità delle domande e monitoraggio delle pratiche
La circolare evidenzia che alcuni assistiti presentano domande ripetute in prossimità della cessazione delle precedenti prestazioni. In tali casi va verificato se si tratti davvero di un nuovo evento morboso tubercolare.
Il dirigente del Gabinetto diagnostico, con la collaborazione del medico addetto alle pratiche tbc, deve monitorare costantemente:
- l’andamento delle domande;
- l’indice di accoglimento;
- le cause di eventuali incrementi;
- la distribuzione dei ricoveri e delle cure ambulatoriali per struttura sanitaria.
Il monitoraggio serve a distinguere un effettivo aumento patologico da fenomeni anomali o dubbi, anche attraverso confronti con le sedi del distretto e riunioni periodiche con i dirigenti delle UU.SS.LL.
Contenzioso giudiziario e consulenza tecnica
Nei ricorsi contro i provvedimenti di reiezione per motivi sanitari, l’ufficio legale deve ricevere nel più breve tempo possibile tutti gli elementi amministrativi e medico-legali, con una relazione medica basata sulla visita e sugli eventuali accertamenti specialistici.
Se viene nominato un consulente d’ufficio, l’Istituto deve nominare un consulente di parte e garantirne la partecipazione alle operazioni peritali. Il gabinetto diagnostico deve poi trasmettere all’ufficio legale la propria perizia di parte. La circolare insiste sul fatto che questi adempimenti sono indispensabili per la tutela dell’Istituto in giudizio.
Denunce all’autorità giudiziaria e segnalazioni alle strutture sanitarie
Quando siano accertati comportamenti illegittimi, devono essere presentate denunce circostanziate all’autorità giudiziaria secondo i criteri della circolare n. 114 del 17 maggio 1990. Inoltre, con raccomandata A.R., deve essere informata la U.S.L. competente e la competente amministrazione, anche per valutare eventuali prestazioni economiche erogate in parallelo ai sensi dell’art. 5 della legge n. 88/1987.
Revisione amministrativa e sanitaria dei casi in corso
Tutti i casi di assistenza in corso devono essere sottoposti a revisione amministrativa e sanitaria. Sul piano amministrativo, la revisione comprende:
- stampa dell’elenco completo dei percettori;
- integrazione dei dati anagrafici mancanti;
- controllo della sequenza delle prestazioni;
- verifica della periodicità delle domande;
- esame delle pratiche con anomalie;
- eventuale accertamento del rapporto di lavoro e della posizione assicurativa.
Sul piano sanitario, la revisione medico-legale è affidata al dirigente del Gabinetto diagnostico, che può disporre ulteriori accertamenti e deve curare anche un’attività informativa verso i sanitari delle strutture distaccate, per evitare il ripetersi delle irregolarità riscontrate.
Note finali richiamate dalla circolare
La circolare ricorda infine che, in caso di mancanza del requisito contributivo, il settore amministrativo deve comunicare subito l’esito negativo all’interessato e alla U.S.L. competente, anche ai fini dell’eventuale applicazione dell’art. 5 della legge 4 marzo 1987, n. 88, che consente ai cittadini colpiti da tubercolosi, non assicurati o non assistibili per carenza contributiva e con reddito inferiore al minimo imponibile IRPEF, di ottenere dal S.S.N. le stesse prestazioni economiche dell’INPS nella medesima misura.
La documentazione allegata richiama inoltre il chiarimento secondo cui, nell’ambito dell’assicurazione contro la tubercolosi, il rischio tutelato è riconoscibile solo in presenza di Mycobacterium tuberculosis, da solo o associato, e non per patologie affini sostenute da micobatteri atipici (M.O.T.T.).
Punti principali
Obiettivo della circolare e criticità riscontrate
La circolare nasce per porre rimedio alla non omogeneità nella trattazione delle pratiche antitubercolari, dovuta a problemi sanitari e amministrativi. Si sottolinea che, dopo la riforma sanitaria del 1978, l’Istituto conserva funzioni medico-legali ma con possibilità operative ridotte, soprattutto nei ricoveri, dove i medici possono basarsi solo sulla cartella clinica. La circolare mira quindi a richiamare le regole vigenti e a introdurre nuove disposizioni per evitare prestazioni indebite.
Domanda, sede competente e decorrenza delle prestazioni
Il diritto alle prestazioni economiche richiede sempre una domanda espressa dell’interessato. In linea generale la domanda va presentata alla S.A.P. territorialmente competente, cioè quella del luogo di residenza del richiedente. Se il ricovero o la cura avvengono in altra località, la sede sanitaria del luogo di cura deve gestire gli accertamenti sanitari e raccordarsi subito con la sede di residenza per gli adempimenti amministrativi. La decorrenza delle prestazioni è dalla data del ricovero; per la cura ambulatoriale, dalla domanda o, se anteriore, dalla data di ricezione della certificazione sanitaria o della certificazione del medico di base. Si applica la prescrizione quinquennale.
Istruttoria e verifica del requisito contributivo
Viene confermata la validità degli adempimenti istruttori, con le modifiche dovute alla procedura automatizzata. In particolare, viene ribadita la necessità di verificare il requisito contributivo, pari a 52 contributi settimanali nell’assicurazione tubercolosi, corrispondenti a un anno nell’arco della vita assicurativa. L’uso del mod. O.1/M SOST è ammesso solo in casi eccezionali, quando i periodi assicurativi non siano ancora presenti negli archivi; in tali casi l’ufficio deve chiedere conferma al datore di lavoro e, se necessario, avvalersi degli accertatori di reparto.
Ricovero: segnalazione, trasmissione degli atti e visita medica
Alla ricezione della segnalazione di ricovero, l’ufficio amministrativo deve aprire il fascicolo, verificare il requisito contributivo e inviare all’assicurato la domanda per le prestazioni economiche. Contestualmente, il fascicolo va trasmesso con urgenza al medico del settore tbc, che deve accertare il rischio tutelato in collaborazione con i medici della struttura sanitaria, esaminando la documentazione clinica. La circolare raccomanda la trasmissione immediata della segnalazione di ricovero e della cartella clinica, comunque entro cinque giorni, e richiede che le date dei passaggi tra settore amministrativo e sanitario siano annotate. Dopo la dimissione, tutti gli assistiti devono essere sottoposti a visita medica entro tre giorni, pena la sospensione o l’impossibilità di definire la pratica.
Accorgimenti contro anomalie e falsificazioni della documentazione sanitaria
Per contrastare sostituzioni o alterazioni delle cartelle cliniche, il medico INPS deve confrontare l’anamnesi e le dichiarazioni dell’assistito con la documentazione sanitaria e gli atti amministrativi. Devono essere verificati anche gli esami radiografici ed ematochimici, gli aspetti formali di autenticità e la provenienza degli atti. In presenza di dubbi, vanno presi contatti riservati con i direttori delle strutture sanitarie. La circolare impone inoltre l’adozione di accorgimenti formali per assicurare la conformità delle copie all’originale, come l’indicazione delle generalità su ogni pagina, timbro, firme e attestazione di conformità.
Cura ambulatoriale, cadenza mensile e cura domiciliare
Per la cura ambulatoriale il riconoscimento del rischio spetta al medico dell’Istituto, sia come prima prestazione sia in prosecuzione di ricovero. Le relazioni sanitarie mensili mod. ACT 37 devono pervenire con cadenza mensile: l’invio cumulativo di più moduli o di un modulo riferito a più mesi può determinare pagamenti oltre la guarigione e crediti difficili da recuperare. Se la documentazione non arriva regolarmente, la sede deve sollecitarne l’invio e informare l’interessato. Se persiste l’assenza di documenti, il medico di sede deve effettuare visite mensili. Nei casi di cura domiciliare, il medico INPS deve disporre tempestivamente la visita iniziale e verificare mensilmente la permanenza delle condizioni richieste.
Tubercolosi associata ad altre malattie
Quando la tubercolosi è associata ad altre infermità, si applica il criterio della prevalenza: la malattia prevalente è quella diversa, priva di nesso causale diretto o indiretto con la tubercolosi, più grave e richiedente un impegno terapeutico indifferibile. Per il diritto alle indennità tubercolari, il medico deve accertare che durante il ricovero l’infermo sia stato effettivamente curato per la malattia specifica e formulare un giudizio chiaro su associazione, prevalenza e trattamento della tubercolosi.
Indennità post-sanatoriale e decorrenza del periodo utile
La circolare segnala il rischio di richieste strumentali dell’indennità post-sanatoriale, favorita dal fatto che bastano 60 giorni di degenza o cura ambulatoriale. L’importo giornaliero è indicato in L. 27.340, rivalutabile, e la prestazione è compatibile con la retribuzione; l’assegno post-sanatoriale è corrisposto per due anni e può seguire ulteriormente in caso di ridotta capacità lavorativa. Per la cura ambulatoriale come prima prestazione, la decorrenza del periodo di 60 giorni è stata fissata dal Consiglio di Amministrazione: in via generale dall’inizio effettivo della cura, anche prima della domanda e dell’autorizzazione, se la cura è presso struttura pubblica o privata; in casi eccezionali, dall’inizio della cura presso medici privati o domicilio, se vi è comprovata impossibilità di recarsi in ambulatorio o di lasciare l’abitazione.
Controlli su deleghe, assegno di invalidità e altre prestazioni incompatibili
Per evitare pagamenti a delegati dopo il decesso del titolare, le sedi devono effettuare annualmente il controllo dell’esistenza in vita del beneficiario e pubblicizzare modalità e scadenze dell’operazione. Deve essere verificata anche la regolarità di eventuali più deleghe alla riscossione. Per i titolari di assegno di invalidità, occorre accertare se il pensionamento sia collegato a infermità tubercolare e, se sì, sottoporli a revisione medica. Prima di concedere prestazioni antitubercolari, devono inoltre essere acquisite informazioni su eventuali altre prestazioni economiche incompatibili, tramite procedure automatizzate o sistemi alternativi compatibili con la tempestività dell’erogazione.
Periodicità delle domande, monitoraggio e contenzioso
Va vigilato il fenomeno delle domande ripetute in prossimità della cessazione delle prestazioni precedenti, per verificare se vi sia davvero un nuovo evento tubercolare. Il dirigente del Gabinetto diagnostico deve monitorare costantemente andamento delle domande e indice di accoglimento, anche per individuare anomalie territoriali o strutturali. In caso di ricorsi giudiziari, l’ufficio legale deve ricevere rapidamente tutti gli elementi amministrativi e medico-legali, oltre alla relazione medica, e va garantita la partecipazione del consulente di parte alle operazioni peritali.
Denunce all’autorità giudiziaria e revisione dei casi in corso
Quando emergano comportamenti illegittimi, la circolare prescrive denunce tempestive all’autorità giudiziaria, secondo le modalità già indicate in una precedente circolare, e la segnalazione alla U.S.L. competente e all’amministrazione interessata. Inoltre, tutti i casi di assistenza in corso devono essere sottoposti a revisione amministrativa e sanitaria, con controlli sulla posizione assicurativa, sul rapporto di lavoro, sulla sequenza delle prestazioni e sulle anomalie. La revisione medico-legale deve essere svolta dal dirigente del Gabinetto diagnostico, con eventuali ulteriori accertamenti e attività informativa verso i sanitari delle strutture decentrate.
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